Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30195 Anno 2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 Civile Ord. Sez. 1 Num. 30195 Anno 2023
dal Consigliere NOME COGNOME. Presidente: COGNOME
FATTI DI CAUSA
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Il Giudice di AVV_NOTAIO di Roma, con provvedimento del 23.6.2021, ha rigettato il ricorso proposto da NOME, cittadino della Serbia, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 22.9.2020.
Il Giudice di AVV_NOTAIO ha evidenziato che il cittadino straniero, nonostante avesse familiari nel territorio nazionale, non aveva presentato alcuna richiesta di soggiorno, né aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Inoltre, il decreto di espulsione era legittimo vista la presenza di precedenti di polizia afferenti a reati contro il patrimonio ed il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria procedente.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME affidandolo a tre motivi.
L’intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 13
comma 2 bis e 19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 e art. 8 CEDU.
Lamenta il ricorrente che, nonostante avesse provato la sussistenza di numerosi, diffusi e stretti legami familiari nel territorio italiano (la convivenza con il padre titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo), il Giudice di AVV_NOTAIO non aveva considerato la sua situazione familiare che era tale da ottenere il riconoscimento della protezione speciale e che era comunque ostativa all’espulsione.
2. Il motivo è fondato.
Numero sezionale 3942/2023
Numero di raccolta generale 30195/2023
Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 23957/2018 e 14167/2023) ha, infatti, più volte enunciato il principio di diritto secondo cui ‘In tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie’. Data pubblicazione 31/10/2023
Nel caso di specie, lo stesso giudice di AVV_NOTAIO, nel provvedimento impugnato, ha dato atto della presenza di familiari del ricorrente nel territorio italiano, ma non ne l’ha presa in considerazione ai fini della verifica della legittimità del decreto di espulsione.
Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per difetto di motivazione e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ.
In ordine a tale profilo, il ricorrente lamenta un’omissione di pronuncia sul secondo motivo del ricorso proposto innanzi al Giudice di AVV_NOTAIO, con il quale aveva lamentato la violazione dell’art. 13 comma 7 d.lgs n. 286/1998, per mancata traduzione del decreto di espulsione in lingua nota (essendo stato tradotto non in serbo, ma in inglese, lingua a lui sconosciuta).
Numero sezionale 3942/2023
Numero di raccolta generale 30195/2023
Infine, lamenta che i documenti relativi ai precedenti di polizia sono stati irritualmente acquisiti in quanto introdotti nel procedimento da un soggetto (Dirigente della Questura Malgaroli) privo di legittimazione. Data pubblicazione 31/10/2023
In ogni caso, il provvedimento del giudice AVV_NOTAIO è viziato in quanto si fonda su elemento, la pericolosità del ricorrente, non contemplato dal decreto di espulsione.
Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che, avendo il ricorrente riassunto il contenuto dei tre motivi di opposizione del ricorso di primo grado (pag. 4), tra cui il secondo motivo, in cui aveva lamentato proprio la violazione dell’art. 13 comma 7 TUI per l’omessa traduzione del decreto di espulsione in una lingua allo stesso nota, può ritenersi che lo stesso ricorrente abbia assolto all’onere di allegazione in ordine alla avvenuta sottoposizione al giudice di AVV_NOTAIO del motivo di opposizione di cui lamenta l’ omesso esame, della cui trattazione non vi è, effettivamente, alcuna traccia nell ‘ordinanza impugnata .
Non vi è dubbio che le censure del ricorrente, che vanno riqualificate come difetto assoluto di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo (dato che una pronuncia è stata emessa anche se non congruente con le censure del ricorrente), abbiano fondamento, atteso che il Giudice di pace ha omesso ogni argomentazione sul thema decidendum sottoposto al suo esame con il secondo motivo del ricorso in opposizione -omessa traduzione del decreto di espulsione in lingua nota al cittadino straniero -rendendo una motivazione del tutto evasiva sulle specifiche censure del ricorrente.
Ne consegue che le censure del ricorrente vanno accolte.
5. Il terzo motivo -con cui è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., sul rilievo che il Giudice di AVV_NOTAIO non ha preso in considerazione la denunciata violazione dell’art. 13 comma 7 TUI in
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 3942/2023
ordine alla traduzione del decreto nonché le residue Numero di raccolta generale 30195/2023 nel secondo motivo sono
Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Giudice di AVV_NOTAIO di Monza, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo (quest’ultimo nei limiti di cui in motivazione) assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di AVV_NOTAIO di Monza, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso il 15.9.2023
Il Presidente NOME COGNOME
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CORTE DI CASSAZIONE RAGIONE_SOCIALE
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Roma