Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31625 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31625 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30076/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e Questura di AVV_NOTAIO
– intimati
–
avverso il decreto del Giudice di pace di AVV_NOTAIO n. 6359/2022 depositato il 20/5/2022, a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 1593/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
di espulsione -convalida del correlato provvedimento di trattenimento
Ud.13/10/2023 CC
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ope legis
– controricorrenti – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE n. 1799/2022 depositata il 6/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME proponeva opposizione al decreto del Prefetto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE che disponeva la sua espulsione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver rilevato che il migrante era entrato in Italia via mare ed era stato soccorso da un mezzo RAGIONE_SOCIALEa marina militare, constatava che il medesimo aveva fatto ingresso sul territorio nazionale seppur privo RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dal Regolamento n. 399/2016, osservava che la sua presenza risultava irregolare e riteneva che sussistessero, al momento RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, i requisiti di legge che imponevano l’emanazione del relativo provvedimento.
NOME ha proposto ricorso (rubricato al n. 1593/2023) per la cassazione di tale ordinanza, pubblicata in data 6 luglio 2022, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Provincia di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Il predetto decreto di espulsione veniva eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di AVV_NOTAIO.
Il Giudice di pace di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento di trattenimento, non emergendo profili di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, dato che le affermazioni del trattenuto non erano suffragate da alcuna prova.
NOME ha proposto ricorso (rubricato al n. 30076/2022) per la cassazione di tale decreto, adottato in data 20 maggio 2022, articolando un unico motivo di censura.
Il Questore RAGIONE_SOCIALEa Provincia di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che:
L’art. 14 d. lgs. 286/1998 stabilisce che ‘ q
È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il trattenimento in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittima l’espulsione.
Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 1593/2023, relativo al procedimento di opposizione al decreto di espulsione, a quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati.
Infatti, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass. 22631/2011, Cass. 14607/2007).
6. Il primo motivo del ricorso n. 1593/2023 denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 10 e 13 d. lgs. 286/98 e la conseguente manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione emesso nei confronti del migrante per erroneità dei suoi presupposti di fatto: il giudice di pace – in tesi -ha ignorato che oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non era la regolarità RAGIONE_SOCIALE‘ingresso o del soggio rno RAGIONE_SOCIALEo straniero nel territorio italiano, ma l’illegittimità del decreto di espulsione opposto, in ragione del fatto che lo stesso era stato adottato sulla base di un’erronea fattispecie normativa.
Infatti, si può parlare di ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero, mentre nel caso di specie, essendo stati fatti un controllo e un fotosegnalamento, a seguito di un’operazione di soccorso marittimo, l’espulsione non poteva essere adottata per questo specifico motivo.
7. Il motivo è fondato.
L’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa RAGIONE_SOCIALEo straniero, ex art. 13, comma 3, T.U.I., comporta che al suo interno sia chiaramente esposta la specifica situazione di fatto assunta a presupposto ed autorizzante l’espulsione, contestazione in fatto che costituisce elemento del tutto immutabile alla stregua del quale l’espellendo è in grado di apprestare le sue difese dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione (Cass. 1828/2003); per questo motivo l’atto espulsivo deve ritenersi a carattere vincolato e resta escluso che il giudice possa e debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. 9088/2003).
Pertanto, nel giudizio di cui agli artt. 13, comma 8, T.U.I. e 18 d. lgs. 150/2011, avente ad oggetto la verifica RAGIONE_SOCIALEa pretesa espulsiva RAGIONE_SOCIALEo Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare
l’espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d’indagine è costituita dalla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l’insussistenza, di una tale circostanza, l’espulsione non può essere confermata dal giudice (Cass. 210/2005).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato registra espressamente (a pag. 2) che ‘ il cittadino straniero, odierno ricorrente, è entrato sul T.N. via mare il 5.10.2016 ed è stato soccorso da un mezzo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (circostanza incontestata )’. Ora, ai sensi del testo unico sull’immigrazione e sulla condizione giuridica RAGIONE_SOCIALEo straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all’ingresso RAGIONE_SOCIALEo straniero in Italia, non si versa più – salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati – nell’ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall’art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema RAGIONE_SOCIALEa mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 22625/2017, Cass. 20668/2005).
La pacifica effettuazione del controllo di frontiera e la conseguente inesistenza RAGIONE_SOCIALEa specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto non poteva che condurre il giudice a non confermare l’espulsio ne.
Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all’espulsione, ove accerti l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contestata all’interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. 24271/2008).
Rimaneva così precluso al giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere RAGIONE_SOCIALEa diversa situazione p revista dall’art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I..
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, cassata.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione d’illegittimità del decreto di espulsione.
Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida del trattenimento reso dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 T.U.I..
Infatti, il trattenimento è condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento, essendo una misura sempre strumentale all’esecuzione di tale provvedimento che non potrebbe adottata allorché il medesimo sia da considerare nullo.
Il venir meno di una RAGIONE_SOCIALEe condizioni imprescindibili per procedere alla convalida del trattenimento (costituita dal fatto che
Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (ai sensi degli artt. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte soccombente
un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115/2002 , ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 1593/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 30076/2022 R.G.; accoglie i ricorsi; cassa l’ordinanza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE in data 6 luglio 2022 e, decidendo nel merito, dichiara illegittimo il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE il 18 maggio 2022; cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di AVV_NOTAIO del 20 maggio 2022.
Così deciso in Roma in data 13 ottobre