Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3067  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 277/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato  in Lecce INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso  DECRETO  di  GIUDICE  DI  PACE  BRINDISI  n.  4627/2022 depositata il 30/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente COGNOME NOME, cittadino di nazionalità serba, nato in Serbia il DATA_NASCITA, attualmente trattenuto presso il c.p.r. di Brindisi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in forza di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposto dal Prefetto di Rieti in data 2.12.2022, e contestuale trattenimento emesso dal Questore di Rieti prorogato dal Giudice di Pace di Brindisi in data 30.12.2022 esponeva che era entrato in Italia trent’anni fa, precisamente il DATA_NASCITA e avendo riportato una condanna a pena detentiva, veniva attinto da decreto di espulsione all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione dal Prefetto di Rieti con decreto prot. n. 18NUMERO_DOCUMENTOA.4/2022 del 2.12.2022, e trattenuto nel c.p.r. ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Brindisi.
Avverso  il  provvedimento  del  Questore  di  Rieti  di  proroga  del trattenimento  il ricorrente ricorreva davanti al Giudice di Pace di Brindisi il quale convalidava il provvedimento.
Avverso il provvedimento decisorio  del  Giudice  di  Pace  di  Brindisi emesso in data 30.12.2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.),  nel  giudizio  n.  4627/22,  con  cui  si  dispone  la  proroga  del trattenimento  per  ulteriori  giorni  30  presso  il  c.p.r.  di  Brindisi ‘RAGIONE_SOCIALE‘, disposto con il decreto del Questore di Rieti del 2.12.2022 il  ricorrente proponeva tempestivo ricorso per cassazione con due motivi.
Si  costituivano  il  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,  la  RAGIONE_SOCIALE  ed  il Prefetto di Rieti al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 d.lg n. 286/98
– Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 t.u. imm. con riferimento all’art. 1, co. 2 l. 68/2007 – Macroscopica illegittimità e nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata – Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e RAGIONE_SOCIALEa doppia riserva di cui all’art. 10. Cost . perchè il Giudice di Pace ha concesso la proroga del trattenimento in c.p.r., nonostante il provvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili di illegalità e di inefficacia. In effetti, pur dando atto il decreto prefettizio di espulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent’anni orsono (DATA_NASCITA.DATA_NASCITA), gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione di presenza all’ingresso nel territorio nazionale; obbligo, questo, introdotto nel 2007, ossia dopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 14 comma 5 d.lg n. 286/98 – Motivazione abnorme – Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e RAGIONE_SOCIALEa doppia riserva di cui all’art. 10. Cost. sotto altri profili. Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole che il Giudice di Pace abbia concesso la proroga del trattenimento in c.p.r., sul presupposto che lo straniero non avesse provato di essere in possesso di un permesso di soggiorno, e quindi in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 del d.lg 286/1988, che consente la proroga solo in presenza di gravi ragioni oggettive e tipizzate. , l’art. 14 comma 5 t.u. imm. consente al Giudice di prorogare il trattenimento in casi eccezionali ed oggettivi, che ricorrono soltanto ‘ qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘identità e RAGIONE_SOCIALEa nazionalità ovvero l’acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà’ (art. 14, coma 5, secondo periodo, t.u. imm.) . Le predette gravi difficoltà, pertanto, nulla hanno a che vedere col possesso del permesso del permesso di soggiorno da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero. La mancanza di permesso di soggiorno, infatti, è la condizione che accomuna tutti indistintamente gli stranieri trattenuti (essendo il presupposto che legittima il
Prefetto all’adozione del decreto di espulsione, che a sua volta è il provvedimento  presupposto  e  indefettibile  per  il  provvedimento questorile di trattenimento), ma non può certamente costituire quel quid pluris necessario ai fini RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento.
Il ricorso è fondato per il primo motivo. Al riguardo questa Corte ha affermato che: ‘In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità RAGIONE_SOCIALEo straniero. (Cass. Sez.1, Ord. n. 18404 del 28/06/2023 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile).
Infatti l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente si fonda esclusivamente sulla omessa dichiarazione di presenza all’ingresso, di cui all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 (a pagina 1 del suddetto provvedimento prefettizio, infatti,  si  afferma  espressamente  quanto  segue: ‘RILEVATO  che  il cittadino straniero non  ha  presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 68/2007′ ) .
Il Giudice di pace, dunque, era senza dubbio obbligato a rilevare questa manifesta illegittimità del provvedimento presupposto dal momento che l’obbligo cui il ricorrente non avrebbe adempiuto non era ancora previsto nel nostro ordinamento, essendo entrato in vigore nel 2007, ben quindici anni dopo il suo ingresso.
Nella fattispecie, viene in rilievo esclusivamente la circostanza che lo straniero avesse o meno presentato la dichiarazione di presenza (lett. b RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 2, D.lgs. 286/98), e non già la sua pericolosità sociale (ipotesi espulsiva prevista alla lettera c)..
Il  ricorso  va,  in  conclusione,  accolto  per  il  primo  motivo, assorbito  il  secondo  e  cassato  senza  rinvio  il  provvedimento impugnato essendo decorso il termine di durata RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente.
Trova però applicazione il seguente principio:
9. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (C ass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese con riferimento ai due ricorsi accolti, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contr o un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stes so d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).
Pertanto,  con  riferimento  al  ricorso  accolto  le  spese  processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate
dal giudice di merito che ha  emesso il provvedimenti impugnati con il citato ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio. Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  prima