Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11824/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOMEMRCGPP68H65F205Q)
-ricorrente-
Contro
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro COGNOME CREMONA
-intimati –
Avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE MILANO n. 11586/2024 depositata il 17/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In data 15 maggio 2024 veniva notificato al ricorrente, scarcerato dalla casa circondariale di Cremona, decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Cremona e contestuale decreto di trattenimento. Il Giudice di pace, sentito l’interessato , ha convalidato il trattenimento in data 17 maggio 2024.
Avverso il predetto provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo.
L’Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita per le amministrazioni intimate, ha presentato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
RITENUTO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente deduce di essere stato raggiunto da provvedimento di espulsione non appena scarcerato e di avere in precedenza (2021) presentato una domanda di protezione internazionale di cui non conosceva l’esito. Rileva che controparte ha depositato un provvedimento di rigetto da parte della Commissione territoriale del 4/7/2022 ma in udienza la difesa dell’interessato ha eccepito che il provvedimento non era stato notificato all’interessato. Lamenta che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che l’esame di detta eccezione non rientrasse nella sua competenza, affermando che ‘ l’eccezione oggi sollevata dal legale dello straniero concerne la legittimità del decreto di espulsione e che, in quanto tale, la sua fondatezza non può essere accertata dal presente giudice all’odierna udienza in quanto tale facoltà è demandata, sulla base della normativa vigente, all’esclusiva competenza del giudice designato nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto di espulsione’ . Deduce che ingiustamente il giudice di pace ha ritenuto irrilevante questa circostanza mentre invece il decreto di espulsione era nullo ab origine perché emesso nei confronti di cittadino extracomunitario richiedente protezione internazionale ancora in termini per impugnare il provvedimento della Commissione
territoriale; di tale circostanza il giudice di pace competente sulla convalida del trattenimento avrebbe dovuto tenere conto.
2.- Il motivo è fondato.
E’ consolidato arresto di questa Corte l’affermazione che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. n. 5750 del 07/03/2017; Cass. n. 18404 del 28/06/2023; Cass. n. 5566 del 03/03/2025)
Il giudice di pace avrebbe quindi dovuto verificare in relazione a questa specifica eccezione se effettivamente il decreto di espulsione fosse manifestamente illegittimo per essere stato emesso nei confronti di un soggetto che aveva, prima della espulsione, presentato richiesta di protezione internazionale e fosse ancora in termini per proporre ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale.
Ne consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025.