Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5799 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2228/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
Contro
PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto; RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro,
-intimati- avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di ROMA n. 8948/2022 depositata il 12/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE ATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione notificato all’odierno ricorrente il 3 febbraio 2022 , così motivando: ‘ Esaminata l’istanza tesa a ottenere il permesso di soggiorno con audizione fissata il 19 aprile 2022 dinanzi
all’ufficio immigrazione; Ritenuto che è stata fornita la prova documentale di un motivo ostativo all’espulsione ma non alla permanenza della misura alternativa dell’obbligo di presentazione e che nel termine concesso per il deposito di esaustiva documen tazione afferente all’esito della domanda diretta ad ottenere il permesso di soggiorno nulla è stato depositato … rigetta ‘
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Prefetto e del Ministero dell’Interno si è costituita ai soli fini della partecipazione alla eventuale discussione orale. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2021.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta il difetto assoluto di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., atteso che, al pari di quanto accade per la sentenza, anche per le ordinanze a carattere decisorio la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto comportano la nullità del provvedimento allorquando impediscano -come nella specie -l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 nonché il vizio di violazione di legge e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in combinato disposto con il D. Lgs. n. 286 del1998, art. 13, comma 2, lett. b) nonché con la L. n. 241 del 1990, art. 21octies, per non aver il Giudice di Pace esaminato il motivo attinente l’illegittimità per incompetenza dell’organo emanante. Deduce di avere lamentato la mancanza di sottoscrizione da parte del Prefetto, quale unico soggetto legittimato a firmare il decreto, non essendovi
prova della circostanza che il Funzionario delegato che ha apposto la sua sottoscrizione avesse i necessari poteri.
3.Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 co. 1n. 5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 19 co. 1 D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 27 co. 1 lett. c) D.Lgs. n.142/2015, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per non avere il Giudice di pace esaminato i documenti concernenti la pendenza della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno presentata a cura della madre del ricorrente.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 13 co. 2 bis D .Lgs. n. 286/1998 e art. 8 CEDU, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere omesso il Giudice di Pace ogni vaglio inerente alla presenza e all’effettività di legami familiari di esso richiedente in Italia .
5.- Il ricorrente premette in fatto di essere stato espulso, con accompagnamento alla frontiera, per essere entrato nel territorio dello Stato in data 19 febbraio 2019, sottraendosi ai controlli di frontiera e di essere stato trattenuto sul territorio; che tuttavia il AVV_NOTAIO di Roma, tenendo conto che non era possibile eseguire l’accompagnamento alla frontiera, ha ordinato che il ricorrente fosse sottoposto alla misura -alternativa al trattenimento- della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione presso l’ufficio immigrazione. Osserva di avere proposto ricorso per due distinti profili: perché il provvedimento è stato emesso senza tenere in considerazione l’età, posto che è diventato maggiorenne solo nel 2021 e frequenta ancora la scuola vivendo con la madre che ha regolare contratto di lavoro e appartamento in locazione, e ha presentato autonoma richiesta di permesso di soggiorno; il secondo profilo è la carenza di legittimazione del funzionario delegato a sottoscrivere il decreto di espulsione. Deduce che il provvedimento
emesso dal Giudice di pace appare affetto da radicale nullità, poiché incentrato su una motivazione meramente apparente, estrinsecatasi in argomentazioni apodittiche, disancorate del tutto dalla fattispecie concreta, ma soprattutto priva di riferimenti all’oggetto della contesa e alle censure proposte dal ricorrente, tali da consentire di evincere la ratio decidendi posta a alla base del convincimento del giudice e idonea ad un controllo di legittimità.
6.- I motivi primo, terzo e quarto sono collegati tra di loro e sono fondati.
Il provvedimento è viziato perché non ha deciso sulle questioni effettivamente prospettate dalla parte e si è limitato a prendere in esame unicamente la questione della richiesta di un permesso di soggiorno in corso, rendendo però sul punto una motivazione non soltanto gravemente insufficiente, decisamente al di sotto del minimo costituzionale, ma anche intrinsecamente contraddittoria poiché ha ritenuto che la richiesta di permesso di soggiorno fosse ostativa alla espulsione ed ha comunque rigettato il ricorso.
Il Giudice di pace non ha esaminato né la eccezione attinente alla sussistenza dei poteri da parte del soggetto che ha firmato il provvedimento né la situazione familiare dell’interessato, essendo invece necessario che anche nel giudizio di opposizione all’espulsione, il giudice di pace verifichi se l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l’effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d’origine (Cass. n. 22508 del 26/07/2023; Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 22508 del 26/07/2023; Cass. 781/2019; Cass. 11955/2020).
Anche sulla questione della legittimità delle misure ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all’allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l’illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l’ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo astrattamente compatibili con l’espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all’esito dell’apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. 27692/2018; Cass. 29666/2020).
Ne consegue il accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso, assorbito il secondo, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di