Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5796 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2785/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Lecce INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende , come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI LECCE
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di LECCE n. 40/2023 depositata il 30/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il Giudice di pace di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Lecce, in data 16/06/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale perché il cittadino straniero si era trattenuto sul territorio nazionale in violazione dell’art.1, comma 3, della legge n.68/2007 – art.13, comma 2, lett. b) del TUI e successive modificazioni ed era risultato sprovvisto di qualsiasi documento valido per la sua permanenza nel territorio nazionale.
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 01/02/2023, ha chiesto, con due motivi illustrati con memoria, la cassazione dell’ordinanza.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 2, lett. b) del TUI e l’omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla insussistenza della fattispecie espulsiva contestata per avere l’ordinanza ritenuto legittimo il provvedimento impugnato sul fondamento della sussistenza degli elementi di una fattispecie espulsiva (trattenimento nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), benché diversi da quelli posti dal prefetto alla base del provvedimento emanato (ingresso o trattenimento nel territorio dello Stato in violazione degli obblighi di cui alla legge n.68/2007).
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 5, comma 5, ultimo periodo, 9 bis, comma 6, 13, comma 2 bis del TUI e l’omessa valutazione e l’omessa motivazione in ordine ai ccdd.
criteri COGNOME sull’ effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell’esistenza di legami affettivi nel paese di provenienza del ricorrente, lamentando la mancata considerazione del fatto che il ricorrente aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e che fosse soggiornante in Italia da oltre 20 anni, avendo fatto ingresso in Italia nel gennaio del 2002.
3.1.- Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
Il ricorrente aveva dedotto di vivere in Italia dal 2002 (20 anni) dove lavora, e di avere ottenuto il ricongiungimento familiare, ex art. 29 d.lgs. n. 296/1998, e tali deduzioni non sono state considerate dal Giudice di pace. In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l’obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente “ratione temporis”; ne consegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell’effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. n.15843/2023; Cass. n. 8274/2023).
4.- In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo; a ciò consegue la cassazione con rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Lecce qui impugnato, per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Lecce anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.