Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29941 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3472/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ope legis
– resistenti –
nonché contro
QUESTURA DI RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE n. 5/2022 depositata il 14/1/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
espulsione
Ud.15/09/2023 CC
NOME COGNOME, cittadino del Gambia, presentava ricorso al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 7 ottobre 2020.
Il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 14 gennaio 2022, rigettava il ricorso, rilevando fra l’altro e per quanto qui di interesse -che l’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa commissione territoriale di RAGIONE_SOCIALE con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda reiterata di protezione presentata dal migrante non era sospesa in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa presentazione di ricorso al Tribunale di Catanzaro avverso tale statuizione, in applicazione di quanto stabilito RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 -bis , comma 3, lett. b), d. lgs. 25/2008.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando un unico motivo di doglianza.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
L’intimata Questura di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 35-bis d. lgs. 25/2008: il nostro ordinamento interno -rappresenta il ricorrente -garantisce la presenza del richiedente la protezione internazionale sul territorio italiano fino alla conclusione del procedimento amministrativo e giudiziario, per cui, seppur il provvedimento di espulsione non sia invalido, lo stesso va sospeso e l’espulsione non può essere eseguita fino alla conclusione RAGIONE_SOCIALE‘iter procedimentale relativo alla richiesta di protezione internazionale, salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 20 d. lgs. n. 251/2007.
In applicazione di questo principio il giudice di pace avrebbe dovuto constatare che nel caso di specie la reiterazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale (presentata l’8 febbraio 2019) era stata
formalizzata in data anteriore all’emissione del decreto di espulsione (notificato il 16 dicembre 2020).
Peraltro, il giudice di pace aveva trattenuto in riserva la decisione sin dall’udienza camerale celebrata in data 11 marzo 2021, senza attendere che il Tribunale di Catanzaro si pronunciasse sulla richiesta di sospensiva già avanzata e non consentendo la produzione del provvedimento con cui tale richiesta era stata accolta.
Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
4.1 Secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, d. lgs. 25/2008 ‘ i
attiene a una questione -comportante accertamenti in fatto -che non è stata affrontata nella decisione impugnata, senza che il ricorrente abbia chiarito se la stessa fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione all’espulsione (cfr., per tutte, Cass. 23675/2013).
5. In forza RAGIONE_SOCIALEe ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La costituzione di alcune RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni intimate solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.