Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1064/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI LECCE, in persona del Prefetto p.t.
-intimato- avverso l’ ORDINANZA di GIUDICE DI PACE LECCE n. 2/2023 depositata il 05/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il Giudice di pace di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che NOME COGNOME, nato in Kosovo il DATA_NASCITA, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Lecce, in data 10/10/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi degli artt. 13, comma 2, lett. c) e 14 del d.lgs. n.286/1998 (TUI).
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 13/01/2023, ha chiesto, con tre motivi illustrati con memoria, la cassazione dell’ordinanza.
L ‘ Amministrazione è rimasta intimata.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24 Cost., 13, co. 2, lett. c) TUI e art. 1 d.lgs. 159/2011 con riferimento alla domanda di protezione internazionale, prospettando anche il vizio motivazionale.
Il ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia confermato il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/98, sebbene lo straniero gli avesse rappresentato di aver presentato domanda di protezione internazionale, pendente il termine per presentare ricorso.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 8 e 47 Cedu, 27 Cost., 13, co. 2, lett. c) TUI con riferimento alla attualità della pericolosità dello straniero, prospettando anche il vizio motivazionale.
Il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia accertato in concreto la attualità della pericolosità dello straniero, posta a fondamento del decreto di espulsione oggetto di impugnazione.
2.3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 47 Cedu, 27 Cost., 13, co. 2, lett. c) TUI con riferimento alla violazione del diritto alla prova, prospettando anche il vizio motivazionale.
A parere del ricorrente, il Giudice di pace avrebbe erroneamente respinto le richieste di prova avanzate dal ricorrente e finalizzate all’accertamento di non pericolosità, ritenendo superflua ogni attività istruttoria ai fini decisori.
2.4.- A sostegno dei motivi, il ricorrente ha esposto di avere illustrato al giudice di pace di essere stato scarcerato per fine pena per il reato di cui all’art.74 d.P.R. n. 300/1990 e di essere stato attinto da decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13 , comma 2, lett. C) TUI ( c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ) con decreto del Prefetto di Lecce del 10/10/2022, e trattenuto presso il CPR di Brindisi in attesa di rimpatrio; di avere riferito che pochi giorni dopo, prima che si procedesse al suo rimpatrio, egli aveva presentato domanda di protezione internazionale, e di avere rappresentato, tra l’altro di non essere una persona pericolosa; a sostegno di ciò, ha affermato di aver fatto ingresso nel territorio nazionale italiano trent’anni prima, in data 22.09.1993, come risultava anche dal provvedimento di espulsione.
3.1.- Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri.
3.2.- Il Giudice di pace, in sede di giudizio di opposizione al decreto di espulsione ha, invero, dato atto dell’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale, fatta allegando ragioni di unione familiare, ma non ne ha tratto le debite c onseguenze sul piano giuridico, limitandosi ad affermare – con motivazione del tutto incongrua (è stato dedotto anche il vizio motivazionale) – che resterebbe «comunque possibile ogni altra valutazione in ordine all’istanza di protezione internazionale», peraltro avanzata dopo il decreto di espulsione.
L’assunto del giudicante è erroneo.
Il ricorrente – tenuto conto dell’orientamento contrastante di questa Corte – ha dedotto che della presentazione della domanda di protezione internazionale il G.O. avrebbe dovuto tenere conto, quanto meno per sospendere l’efficacia del decreto di espulsione, ma non ignorare – peraltro con motivazione del tutto incongrua – tale sopravvenienza. La giurisprudenza più recente si è, in effetti, consolidata nel senso che in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento (Cass. n.5437/2020; Cass. n. 32137/2022).
Il Giudice di pace deve, tuttavia, dichiarare la sospensione dell’effica cia, del decreto, fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, e ciò sia in sede amministrativa che giurisdizionale. È, invero, affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell’ambito dell’opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell’inespellibilità attuale dell’opponente fino all’esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta – come nella specie -dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l’opposizione e reputando non necessaria la verifica dell’esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass. 25964/2020).
4.- Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue la cassazione con rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Lecce qui impugnato, per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Lecce anche per le spese. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.