Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5911 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10666/2023 R.G. proposto da: ll’avvocato COGNOME NOME
COGNOME, rappresentato e difeso da -ricorrente-
Contro
COGNOME, in persona del Questore PREFETTURA COGNOME, in persona del Prefetto
-intimati- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di COGNOME n. 46514/2022 depositata il 29/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente, cittadino albanese, ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti in data 1 novembre 2022, in quanto si è trattenuto per oltre 90 giorni sul territorio italiano essendo privo di premesso di soggiorno.
Nel ricorso ha dedotto che egli ha fatto ingresso in Italia per sposare una cittadina italiana, prendendo appuntamento presso il Comune di Genova per il 2 novembre 2022 (il giorno successivo al decreto di espulsione) per le pubblicazioni di matrimonio.
Il Giudice di pace ha respinto il ricorso, rilevando che ‘ all’udienza del 29.3.2023, il difensore del ricorrente nulla più riferiva in merito alle pubblicazioni di matrimonio che, come già detto avrebbero dovuto prendere avvio a seguito dell’appuntamento fissato per il 02.11.2022 presso il Comune del capoluogo li gure’ .
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi a un motivo.
Non si sono costituiti gli intimati. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 14 novembre 2022.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. la violazione degli artt.2702 e 2712 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valenza probatoria del documento attestante l’avvenuta fissazione di appuntamento per le pubblicazioni del matrimonio. Si lamenta altresì la violazione dell’art.116 c.c. anche con riguardo agli artt.50 e segg. D.P.R. n.396/2000 sotto il profilo del diritto del cittadino straniero a contrarre matrimonio in Italia. Il ricorrente deduce che nel grado di merito è stata prodotto, quale documento n.4 allegato al ricorso introduttivo, una e-mail proveniente in via ufficiale dal Comune di Genova, attestante l’avvenuta fissazione della data in cui i nubendi avrebbero dovuto comparire personalmente avanti all’ufficiale di stato civile per procedere alle pubblicazioni di matrimonio.
Osserva che detta corrispondenza non è mai stata oggetto di contestazione o di disconoscimento; parimenti nessuna eccezione è stata ex adverso sollevata in ordine al fatto che NOME COGNOME sia la sua compagna.
Deduce che sin dal momento della notifica del provvedimento di espulsione e in forza della misura alternativa applicata, egli non ha più avuto la disponibilità del proprio passaporto, e pertanto è evidente che egli non ha potuto procedere alle pubblicazioni di matrimonio (l’appuntamento era fissato il gio rno successivo) non potendo essere identificato da parte dell’ufficiale di stato civile preposto. Sicché erroneamente il giudice di pace ha ‘addebitato’ alla parte il non avere dato seguito alle suddette pubblicazioni.
2.- Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente per un verso non si confronta con la effettiva ragione decisoria resa nel provvedimento impugnato, per altro verso sollecita una revisione del giudizio di merito, inammissibile in questa sede.
Il Giudice di pace ha operato un accertamento in punto di fatto, ritenendo che non emerga una effettiva serietà di intenti ad iniziare l a vita matrimoniale, perché null’altro è stato evidenziato oltre all’appuntamento per chiedere le pubblicazioni. Con ciò non ha addossato al ricorrente la ‘colpa’ del mancato matrimonio, quanto ritenuto l’assenza di prova sulla sussistenza di una vita familiare in Italia, anche se di fatto, quale condizione ostativa alla espulsione; a tal fine non basta dedurre che non vi è contestazione sulla circostanza che la persona menzionata nella mail sia la compagna del ricorrente, ma bisogna dimostrare positivamente la relazione, ad esempio allegando e dimostrando che, malgrado il mancato matrimonio, vi è stata convivenza connotata da solidarietà e assistenza morale e materiale, o comunque evidenziando altri elementi, idonei ad attestare la effettiva sussistenza di un progetto matrimoniale.
Dagli atti risulta invece che al momento della espulsione il ricorrente non aveva il permesso di soggiorno, pur essendosi trattenuto oltre 90 giorni in Italia, e non aveva ancora contratto
matrimonio, né eseguito le pubblicazioni, né provato che le stesse si potessero effettivamente eseguire (ad esempio esibendo il nulla osta sugli impedimenti matrimoniali richiesto al cittadino straniero), né provato la relazione con la persona indicata come nubenda; egli ha documentato semplicemente di aver preso un appuntamento per effettuare le pubblicazioni il che di per sé è insufficiente a provare la serietà dell’intento matrimoniale e che le stesso potesse effettivamente celebrarsi.
La fattispecie è diversa da quella esaminata nella sentenza di Cass. pen. n. 32859 del 2013, invocata dal ricorrente, con la quale si è escluso il reato di immigrazione clandestina ai sensi dell’art. 10 bis del D.lgs. 286/1998 ratione temporis vigente , in relazione ad un soggetto che si trovava nel nostro paese al fine di esercitare il diritto a contrarre matrimonio con una cittadina italiana con pubblicazioni già fatte ed anteriori, e successiva celebrazione del matrimonio; in quel caso la sezione penale di questa Corte -e comunque al diverso fine di valutare la sussistenza di un reatoha ritenuto la ‘serietà di intenti’, che appare condizione imprescindibile perché si valuti a rilevanza del diritto a contrarre matrimonio; serietà di intenti che nel caso in esame è stata motivamente esclusa dal giudice del merito.
Queste considerazioni assorbono anche la questione relativa alla presunta lesione del diritto a contrarre matrimonio che non deve essere valutata in astratto, ma in concreto, in relazione a quanto dalla parte effettivamente allegato e dimostrato sulla effettività e serietà del suo progetto matrimoniale.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese non essendosi costituiti gli intimati
Il processo è esente dal pagamento di contributo unificato, sicché non si applica all’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 14/11/2023.