Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35775 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19531/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro
PREFETTURA UTG DI UDINE
-intimata-
Avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di UDINE n. 268/2022 depositata il 13/07/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, con ordinanza pronunciata l’11 luglio 2022, depositata in Cancelleria il 13 luglio 2022, respingeva il ricorso di NOME COGNOME, nato in Mali, il DATA_NASCITA , avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO de l 3 maggio 2022, con il quale veniva ordinata l’espulsione immediata dal territorio nazionale del cittadino straniero per essere egli sprovvisto di titolo di soggiorno nel territorio nazionale. Il Giudice di Pace affermava che: a) il ricorrente era stato destinatario di un precedente provvedimento espulsivo, notificatogli l’11 aprile 2022, cui aveva fatto seguito l’ordine di allontanamento dall’Italia disposto dal AVV_NOTAIO, cui il RAGIONE_SOCIALE non aveva ottemperato; b) nel marzo 2019 il ricorrente aveva presentato istanza reiterata di protezione internazionale, al fine di chiedere un nuovo esame della sua domanda; c) il 13 maggio 2019 la Commissione Territoriale aveva esaminato e respinto la domanda reiterata, dichiarandola inammissibile, in quanto non aggiungeva nuovi elementi tali da rientrare tra le fattispecie giuridiche previste dalla Convenzione di Ginevra; d) avverso tale decisione il ricorrente aveva proposto impugnazione innanzi al Tribunale di Trieste che, però, aveva rigettato l’istanza di sospensiva, onde il ricorrente era privo di un titolo che legittimasse il suo soggiorno in Italia; e) il ricorrente si era limitato a fare un generico riferimento alla situazione di insicurezza del Paese di origine, senza provare alcun diretto pericolo in capo alla sua persona.
Avverso detta ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. C on unico articolato motivo il ricorrente denuncia ‘ violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’articolo 33 della convenzione di Ginevra e dell’articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, dell’articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, dell’articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio’. Il ricorrente deduce di avere allegato, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, che l’attuale situazione dell’area da cui proviene, in ragione della recrudescenza degli attacchi terroristici dei gruppi islamici legati ad RAGIONE_SOCIALE Qaeda, rendesse applicabile, anche alla procedura di espulsione, il principio di non refoulement , come da pronunce di questa Corte che richiama. In particolare deduce di avere evidenziato la recrudescenza degli attacchi terroristici e la sussistenza di una situazione che legittimava la richiesta di applicazione dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra (e dell’articolo 19 del Dlgs n. 286 del 1998). Invece il Giudice di Pace aveva omesso l’esame di tale questione e tale omissione determina la nullità della decisione in base al principio stabilito nell’articolo 161, 1° comma, c.p.c.. Il ricorrente aveva riportato un estratto del rapporto di RAGIONE_SOCIALE evidenziando la recrudescenza degli attacchi terroristici dei gruppi islamici legati ad NOME e ad altri gruppi di opposizione di etnia Tuareg ed Araba, che stavano dando o vita a numerosi scontri nei quali erano rimasti vittime i soldati maliani, le forze di pace e i civili.
Il ricorso merita accoglimento.
Nella memoria illustrativa il ricorrente chiede annullarsi il decreto espulsivo del 3 maggio 2022 per illegittimità sopravvenuta, allegando che il Tribunale di Trieste, con provvedimento del 29 settembre 2022, ha riconosciuto a favore del ricorrente la protezione sussidiaria ex art.
14, lett. c), d. lgs. 251/2007. Peraltro con ordinanza di questa Corte n.23488/2023, pubblicata il 2-8-2023, con cui parimenti si dà atto del citato provvedimento del Tribunale di Trieste del 29 settembre 2022, è stato annullato il primo decreto di espulsione dell’11 -4-2022, che è presupposto del successivo decreto espulsivo del 3 maggio 2022, oggetto del presente ricorso.
In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento di rigetto dell’opposizione all’espulsione deve perciò essere cassato. Pertanto, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere annullata l’espulsione disposta dal p refetto di AVV_NOTAIO in data 3 maggio 2022 nei confronti del ricorrente.
Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nei confronti di NOME in data 3 maggio 2022. Così deciso in Roma, il 13/10/2023.