Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5782/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in Lecce INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI RIETI
-intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE RIETI n. 949/2022 depositata il 28/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Il ricorrente COGNOME NOME, cittadino di nazionalità serba, nato in Serbia il DATA_NASCITA, attualmente trattenuto presso il c.p.r. di Brindisi ‘Restinco’ in forza di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposto dal Prefetto di Rieti in data 2.12.2022, e contestuale trattenimento emesso dal Questore di Rieti prorogato dal Giudice di Pace di Brindisi in data 30.12.2022 esponeva che era entrato in Italia trent’anni fa, precisamente il DATA_NASCITA e avendo riportato una condanna a pena detentiva, veniva attinto da decreto di espulsione all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua scarcerazione dal Prefetto di Rieti con decreto prot. n. 18NUMERO_DOCUMENTOA.4/2022 del 2.12.2022, e trattenuto nel c.p.r. ‘Restinco’ di Brindisi.
Il Prefetto di Rieti, nel dare atto RAGIONE_SOCIALE‘irregolare soggiorno RAGIONE_SOCIALEo straniero nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, giustificava il decreto di espulsione unicamente con l’omissione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di presenza entro gli otto giorni dal suo ingresso in Italia, ex art. 1, comma 2, L. 68/2007 .
Con ricorso al Giudice di Pace di Rieti, il COGNOME lamentava che non gli si poteva rimproverare di non aver presentato la dichiarazione di presenza all’ingresso, per il semplice fatto che nel DATA_NASCITA, quando aveva fatto ingresso in Italia, detto obbligo non era ancora previsto nel nostro ordinamento, essendo entrato in vigore nel 2007, ben quindici anni dopo.
Con decreto emesso il 16.2.2023, depositato e comunicato il 8.2.2023, con il quale il Giudice di Pace di Rieti rigettava la proposta opposizione.
Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente proponeva tempestivo ricorso per cassazione con unico motivo.
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed il Prefetto di Rieti al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di
discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, nn . 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 13 d.lgs. 286/98 -Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, d.lgs. 286/98 con riferimento all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 Macroscopica illegittimità e nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione -Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e RAGIONE_SOCIALEa doppia riserva di legge di cui all’art. 10 Cost. Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. perchè i l Giudice di Pace di Rieti ha ritenuto che COGNOME NOME fosse meritevole di essere espulso dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in quanto soggetto socialmente pericoloso, e la pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALEo straniero costituisce un motivo di espulsione RAGIONE_SOCIALEo stesso dal territorio nazionale, come prescritto dall’art. 13, comma 2, lett. c) D.lgs. 286/98. Tuttavia, nel caso di specie il decreto espulsivo del Prefetto di Rieti non risultava giustificato dalla pericolosità ed art. 13, c.2. lettera c, sopra citato ma per l’ omissione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di presenza entro gli otto giorni dal suo ingresso in Italia, ex art. 1, comma 2, L. 68/2007.
Il ricorso è fondato.
L ‘espulsione amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente si fonda esclusivamente sulla omessa dichiarazione di presenza all’ingresso, di cui all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 (a pagina 1 del suddetto provvedimento prefettizio nel quale si afferma espressamente quanto segue: ‘RILEVATO che il cittadino straniero non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 68/2007′ ) . Il giudice di pace non può sostituirsi al prefetto nell’identificazione di cause espulsive né può rigettare l’opposiz ione sul rilievo che ne sussistono di diverse
rispetto a quelle indicate nel provvedimento espulsivo il cui contenuto con censura autosufficiente è riportato.
Il Giudice di pace, era, pertanto, obbligato, a esaminare e pronunciarsi sul decreto così come motivato. Non potendo confermare il decreto di espulsione in base a una ragione giustificativa diversa da quella posta a base del decreto stesso (cfr. Cass. 9499/2002 e successive conformi).
L’espulsione va annullata e cassata senza rinvio per la mancata corrispondenza tra la causa espulsiva contenuto nel provv. prefetto e quelle, molteplici e sussistenti ma non valutabili in questa sede, individuate dal gdp.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali,
relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Milano.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima