Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3938 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4704/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in BOLOGNA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO,
-intimato-
avverso DECRETO di GIUDICE COGNOME PADOVA n. 6955/2023 depositata il 19/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con decreto del 19.12.2023 il Giudice di pace di Padova convalidava il provvedimento del Questore di Padova emesso in data 19 dicembre 2023 con il quale veniva disposto l’accompagnamento del cittadino straniero NOME COGNOME nato il 12 dicembre 1993 in Moldavia alla frontiera di Bologna a mezzo della forza pubblica.
Considerava sussistenti i presupposti per ritenere il provvedimento pienamente legittimo, in particolare ‘attesa l’indicata pericolosità sociale del soggetto, come in motivazione del provvedimento prefettizio e da documentazione allegata in atti di rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno; atteso che risultava in atti il nulla osta all’espulsione in relazione ai procedimenti pendenti a carico dell’espellendo; rilevato che con riferimento alla condanna divenuta irrevocabile in relazione alla quale viene ipotizzata istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, l’espulsione non osta all’ottenimento del beneficio stesso’.
Avverso tale provvedimento COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nei confronti del Ministero che si è costituito solo formalmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’ art. 360 comma 1 nn° 3 e 5 c.p.c. , art. 135 c.p.c. , art 3, 24, 27 della Costituzione, artt. 2 e 13 del D.lvo 286/1998 sostenendo che l’eccezione difensiva svolta mirava ad una risposta giurisdizionale riguardo la compatibilità della espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera, disposta con il provvedimento del Questore, con la esecuzione della pena comminata con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia ( anni 2 e mesi 6 di reclusione) già iniziata stante l’emissione e notificazione dell’Ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione.
In particolare, si afferma che il decidente doveva valutare il bilanciamento tra la necessaria tutela dell’ordine pubblico espressa dal provvedimento di accompagnamento, ex art.4 del Dl.vo 286/1998, del Questore di Padova e l’obbligatorietà della esecuzione della pena comminata con sentenza irrevocabile dall’ autorità giudiziaria italiana.
Bilanciamento che non può disconoscere il diritto del condannato ad accedere ad un trattamento penitenziario finalizzato alla sua rieducazione, anche beneficiando delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento.
Il Giudice di pace di Padova si sarebbe sottratto a tale valutazione in violazione dell’obbligo motivazionale imposto dall’art 13 comma 5bis del Dl.vo 286/1998 (” il giudice provvede alla convalida con decreto motivato’) e dall’art. 135 c.p.c., conseguendone la nullità del provvedimento.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha di recente affrontato la questione della compatibilità della espulsione amministrativa con
accompagnamento alla frontiera con il diritto del condannato ad accedere alle misure alternative alla detenzione carceraria (Cass 2023 nr 35686).
In essa è stata riconosciuta la piena autonomia applicativa all’espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p..
L’ordine di sospensione della pena, infatti lascia, infatti, intatto il potere prefettizio con la conseguente applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione.
L’espulsione amministrativa opera su un diverso piano e si differenzia dalle misure disposte dall’autorità giudiziaria.
Si tratta, cioè, di una misura caratterizzata da una sua intrinseca autonomia ed in quanto tale non può essere né confusa né assimilata con le altre forme di espulsione direttamente legate al procedimento penale.
Ne consegue, allora, che, se l’ordine di esecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., il decreto di espulsione prefettizio non può dirsi per ciò solo inefficace o confliggente con gli accertamenti in sede penale.
L’autonomia dell’espulsione amministrativa è infatti certificata dal medesimo art. 13 teste’ richiamato, che al comma 3 recita esattamente che “quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa.
In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell’art. 14″.
L’adottabilità dell’espulsione prefettizia non è dunque preclusa dalla pendenza di un procedimento penale, trovando nello strumento del nulla osta la chiave della propria compatibilità con le esigenze proprie di quello.
Nel caso poi non sia stato formalmente richiesto il nulla osta all’autorità giudiziaria penale va osservato che, come affermato più volte da Corte dell’avviso, ‘lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale, imposta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall’autorizzazione al
rientro contemplata dall’art. 17 del medesimo D.Lgs.” (Cass., Sez. I, 31/07/2019, n. 20693).
Il motivo nei termini in cui è stato dedotto si rivela infondato alla luce dei principi sopra enunciati.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Roma 19.12.2024
La Presidente
(NOME COGNOME)