Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1378 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11526/2020 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PORTICO DI CASERTA, in persona del Sindaco -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 7504/2019 depositata il 30/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 16 marzo 2018 la ricorrente ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli la determinazione giudiziale dell’indennità per la espropriazione di un terreno sito in località Scampia di Caserta. La Corte di merito ha disposto una consulenza tecnica di ufficio dalla quale è emerso che il terreno oggetto di esproprio è ubicato in una zona antistante la scuola elementare comunale destinata a verde attrezzato e parcheggio a servizio dell’edificio scolastico nella quale il piano di costruzione edilizia si attua per diretto intervento della pubblica amministrazione. La Corte ha ritenuto che il terreno non si possa qualificare come edificabile dal momento che è vincolato da un utilizzo esclusivamente pubblicistico che preclude privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e liquidato di conseguenza la indennità di esproprio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la proprietaria affidandosi a due motivi. Non costituito il Comune.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c. la erronea applicazione dell’art. 37 del Testo unico sugli espropri (d.P.R. n. 327 del 2001), e la violazione dell’obbligo motivazionale in caso di decisione che disattende gli esiti della consulenza tecnica. La ricorrente rileva che il consulente pur tenendo conto dei vincoli urbanistici ricadenti sull’area, precisava che al proprietario era data la possibilità di realizzare una struttura conforme alla destinazione dell’area seguendo gli indici applicabili all’epoca del decreto di esproprio e tenendo conto del certificato di destinazione urbanistica. La Corte ha erroneamente disatteso la valutazione del consulente escludendo che sul terreno potesse residuare una funzione edificatoria solo perché è inserita nella zona
omogenea vincolata per attrezzature di interesse comune e istruzione scuola media del piano regolatore.
2.- Il motivo è infondato
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, l’art. 5 bis, comma 3, del D.L. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992 (ora recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001), ha prescelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell’edificabilità legale, sicché un’area va ritenuta edificabile solo ove risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della vicenda ablativa, e non anche quando la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), che comporta un vincolo di destinazione preclusivo ai privati di tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello “ius aedificandi” connesso con il diritto di proprietà ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (Cass. n. 13172 del 24/06/2016; Cass. n. 23961 del 06/09/2024)
Sono inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l’edificazione, sia consentito anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a fini diversi dall’edilizia residenziale privata, benché a tipologia vincolata; qualora, invece, i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello “ius aedificandi”, ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l’area non può essere qualificata come edificabile (Cass. n. 19193 del 28/09/2016; Cass. n. 36331 del 23/11/2021 Cass. n. 7328 del 14/03/2023).
La Corte di merito, attenendosi a questi principi, ha qui accertato che il terreno è ubicato in una zona antistante la scuola comunale destinata a verde attrezzato e parcheggio a servizio dell’edificio scolastico e ricade in area vincolata per attrezzature di interesse comune (istruzione, scuola media) nella quale il piano di costruzione edilizia si attua per diretto intervento della mano pubblica. La motivazione è quindi stata resa ed il giudice, peritus peritorum, ben può disattendere le conclusioni rese dal consulente dandone conto in motivazione (Cass. n. 30733 del 21/12/2017; Cass. n. 17757 del 07/08/2014)
3.- Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente lamenta l’errore della Corte nella parte in cui ha affermato che in assenza di richiesta di valutazione dell’eventuale deprezzamento del fondo residuo non formulata e non oggetto di accertamento da parte del consulente non si possa che liquidare il valore (agricolo) del terreno oggetto di esproprio. Rileva che l’art. 33 del T.U. prevede un’unica indennità per i casi di espropriazione parziale, e non un risarcimento per la parte non espropriata.
4. Il motivo è fondato.
L’art 33 del T.U. espropri dispone che ‘ nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore’ Di conseguenza la domanda di determinazione dell’indennizzo comporta di diritto che si tenga conto della diminuzione di valore, senza necessità di domanda ad hoc.
In senso conforme la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di espropriazione parziale l’indennità di espropriazione comprende anche l’eventuale deprezzamento che, a seguito del procedimento ablativo, abbiano subito le parti residue del suolo, dovendo l’indennità riguardare l’intera diminuzione patrimoniale subita dall’espropriato, quindi anche quella
conseguente alla parziale ablazione del fondo e concretantesi nel diminuito valore della parte non espropriata, senza che all’uopo sia necessaria una specifica domanda dell’interessato, e perciò senza che sia censurabile per ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una opposizione alla determinazione dell’indennità, abbia tenuto conto anche del diminuito valore delle parti residue, pur in mancanza di uno specifico accenno ad esse nella domanda (Cass. n. 6822/1999; si vedano anche, sulla unicità della indennità di esproprio Cass. 15696/2018; Cass. 6926/2016).
Ne consegue in accoglimento del secondo motivo del ricorso respinto il primo la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso respinto il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/01/2025.