Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1489 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1489 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
OPPOSIZIONE A LL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18184/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 413/2020 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 17 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di pignoramento notificato il 20 gennaio 2011 ed iscritto a ruolo il 26 gennaio 2011, NOME COGNOME esperì espropriazione immobiliare in danno del Comune di Firenze per la soddisfazione di un credito, quantificato in precetto in complessivi euro 436,80 (oltre spese successive ed interessi), portato da una sentenza del Giudice di pace di Firenze recante condanna dell’ente, a titolo di refusione delle spese di lite, al pagamento di euro 150, oltre accessori.
Successivamente, in data 10 febbraio 2011, la COGNOME formulò intervento nella stessa procedura per il soddisfo di credito, quantificato in complessivi euro 372,06 (oltre interessi), portato da altra sentenza del Giudice di pace di Firenze recante condanna dell’ente, a titolo di refusione delle spese di lite, al pagamento di euro 100, oltre accessori.
Nel corso del procedimento, dopo il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. e dopo la nomina di esperto stimatore, il Comune di Firenze propose – con ricorso depositato nel febbraio 2012 – opposizione all’esecuzione, sull’assunto di aver adempiuto il proprio obbligo mercé l’emissione di mandati di pagamento per le somme effettivamente dovute (ed inferiori a quelle pretese, per essere queste ultime in parte ingiustificate), mandati rifiutati e non incassati dal creditore.
Sospesa l’esecuzione, instaurata la fase di merito della causa, l’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito.
Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, nel dichiarare l’insussistenza del diritto a procedere esecutivamente, ha ritenuto che « non era giustificabile l’azione espropriativa promossa per il recupero forzoso di euro 250 oltre accessori di avvocato; COGNOME, nonostante avesse ricevuto parte pagamento o comunque avesse
ricevuto l’impegno all’adempimento della somma precettata da parte del Comune e considerando la solvibilità del debitore, aveva comunque attivato e portato avanti la procedura esecutiva nella forma del pignoramento immobiliare con le conseguenti spese che sarebbero dovute cedere a carico del debitore, così venendo meno alle regole della correttezza e della buona fede ».
Ricorre in cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Firenze.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con le doglienze articolate, parte ricorrente:
deduce violazione degli artt. 91 e 95 cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, per avere la sentenza impugnata ritenuto non dovute al creditore, siccome non liquidate in sentenza, le spese generali di cui all’art. 14 della (allora vigente) tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 nonché le spese e competenze per scrittura e corrispondenza (primo motivo);
assume omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per avere la gravata sentenza non motivato (o reso motivazioni apparenti) sull’ammontare del credito azionato (considerato in euro 250 e non già, come corretto, in euro 808,86), sul tempo di adozione del primo mandato di pagamento del Comune (successivo alla notifica dell’atto di pignoramento), sugli importi dei mandati di pagamento (tutti inferiori al credito complessivamente azionato), sulla maturazione di ulteriori spese e competenze tra l’emissione di un mandato e l’altro, sulla mancata istanza di conversione e sulla « autoliquidazione » del credito ad opera del Comune (secondo motivo);
prospetta violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (artt. 1181,1208 e 2697 cod. civ. nonché artt. 91, 95 e 115 cod. proc. civ.), per avere il giudice territoriale reputato insussistente il
diritto a procedere in ragione della (ritenuta) esiguità del credito, senza considerare la legittimità del rifiuto dei pagamenti parziali e la condotta della procedente la quale aveva dato corso all’espropriazione dopo aver atteso «ben oltre i termini dati per provvedere al pagamento» da parte del Comune ed aver ricevuto, al riguardo, semplici «rassicurazioni» (terzo motivo);
lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per erronea determinazione delle spese di lite liquidate in favore del Comune -dacché in entità superiore ai massimi di parametro previsti per lo scaglione tariffario applicabile – e per omesso apprezzamento della soccombenza reciproca (quarto motivo).
Logicamente preliminare è la disamina del terzo motivo, il quale è fondato, nei termini in appresso precisati.
2.1. Fulcro del ragionamento svolto dal giudice territoriale per affermare l’ insussistenza del diritto a procedere in executivis è il richiamo adesivo a Cass. 03/03/2015, n. 4228, secondo cui « in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a promuovere l’ espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU ».
Di questo principio di diritto (pur esattamente riportato) la gravata sentenza non ha fatto tuttavia corretta applicazione.
Invero, la trascritta regula iuris è stata enunciata (nel menzionato arresto) e ribadita (in successive pronunce conformi, tra cui Cass. 15/12/2015, n. 25224; Cass. 05/11/2020, n. 24691) con riferimento a vicende nelle quali l’azione esecutiva era stata intrapresa o coltivata
per il soddisfo di crediti di modestissima entità (per importi prossimi alla decina di euro o di poco superiori), residuati a seguito di un adempimento pressoché integrale ad opera del debitore, compiuto « in tempi sostanzialmente coincidenti con il normale sviluppo delle fasi preparatorie ed iniziali della procedura esecutiva » e con un mancato pagamento di una quota del dovuto astrattamente non pretestuosa né arbitraria ma financo « compatibile con una non immediata o diretta percepibilità della stessa sussistenza di un residuo e della sua quantificazione » (così, testualmente, Cass. n. 25224 del 2015).
È negli illustrati casi che questa Corte, onde realizzare un equo contemperamento degli interessi contrapposti sottesi al processo esecutivo (meglio esplicitati nella citata Cass. n. 4228 del 2015, cui si opera qui integrale rinvio, in piena condivisione), ha ravvisato in capo al creditore, prima di procedere alla (o proseguire nella) azione esecutiva, l’onere di sollecitare il debitore allo spontaneo adempimento del ridottissimo residuo, vieppiù se di controvertibile individuazione: configurando altresì l’omesso assolvimento di detto onere come condotta contraria a buona fede o comunque non rispondente ad un interesse giuridicamente tutelabile nell ‘ attuale ordinamento.
2.2. Si tratta, in tutta evidenza, di situazioni radicalmente differenti da quella da cui genera la presente controversia.
Nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria complessivamente azionata in via coattiva non è qualificabile come « oggettivamente minima »: il quantum intimato nei precetti prodromici al pignoramento ed all’intervento spiegato ascende infatti ad importi (rispettivamente: euro 436,80; euro 372,06) che, alla stregua del dato meramente economico riferito alla generalità dei consociati (espungendo cioè apprezzamenti di tipo soggettivo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore e pertanto alle condizioni economiche delle parti, necessariamente irrilevanti nel processo, a meno di espresse
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eccezioni normativamente previste, che qui non ricorrono), appaiono degni di considerazione o comunque per nulla irrilevanti e che tali sono destinati a rimanere pur in thesi (questione che qui rimane impregiudicata) ipotizzando la non spettanza delle voci di precetto (spese generali, scritturazione, corrispondenza informativa) su cui ha soffermato la sua attenzione il giudice territoriale.
È poi da rilevare come l’espropriazione forzata sia stata promossa – per come in fatto accertato nella gravata sentenza nell’anno 2011 in forza di titolo di formazione giudiziale risalente al 2009, dopo l’infruttuoso decorso del (peculiare e specifico) spatium adimplendi accordato alle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) ed altresì in prossimità dello spirare del termine di efficacia dell’atto di precetto (notificato il 29 ottobre 2010; atto di pignoramento notificato il 20 gennaio 2011), termine durante il quale il Comune intimato ha provveduto ad emettere mandato di pagamento di importo scientemente ed ingiustificatamente parziale, siccome parametrato alla sola sorte capitale portata dal titolo esecutivo senza includere esborsi e compensi professionali afferenti il precetto.
Le descritte circostanze consentono di escludere un abusivo utilizzo dello strumento espropriativo e, quindi, l’illegittimità dell’iniziativa in executivis di NOME COGNOME, a tal fine non assumendo alcun rilievo – diversamente da quanto opinato dal giudice territoriale – la mera intentio di estinguere il residuo debito manifestata dall’esecutato , peraltro senza il rispetto dei termini previsti e concessi.
È dunque contraria a diritto la dichiarazione di insussistenza del diritto a procedere esecutivamente statuita dalla gravata sentenza, la quale va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia; esula dal thema decidendum , ma resta impregiudicato il vaglio, praticabile dagli organi
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del procedimento esecutivo, delle conseguenze della sottoposizione a pignoramento di un bene immobile di un Comune, da valutare alla stregua della disciplina speciale sulle modalità di aggressione esecutiva del patrimonio degli enti locali territoriali (in specie, del disposto dell’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
L’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe la disamina delle ulteriori censure sollevate.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione