Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12186 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5099-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 702 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 9 agosto 2018 (R.G.N. 1041/2016).
R.G.N. 5099/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 13/12/2023
giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 30 gennaio 2019 e articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, il COGNOME NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 702 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appel lo di Palermo e depositata il 9 agosto 2018.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani, ha accertato che al COGNOME COGNOME non spetta la rivalutazione contributiva prevista dall’ art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l’esposizione alle fibre di amianto durante l’attività prestata sulle navi per più di diciotto anni, con mansioni di macchinista/motorista.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che l’esposizione qualificata all’amianto non è stata dimostrata con ragionevole certezza.
Non sono decisive le considerazioni del consulente tecnico d’ufficio, in quanto prescindono dalle «modalità spazio-temporali delle mansioni svolte dal ricorrente», che nel giudizio sono rimaste indimostrate (pagina 9 della sentenza d’appello).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso , notificato l’11 marzo 2019 .
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il COGNOME COGNOME sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 157, secondo comma, 195, 414, 416 e 437 cod. proc. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel pretermettere le allegazioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in ordine alla durata e alla tipologia delle mansioni, allegazioni che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe genericamente contestato.
Solo in sede d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe «introdotto argomentazioni nuove (assenza di prova su presenza amianto nelle singole navi su cui il COGNOME ha lavorato; quesito CTU formulato in maniera errata; conclusioni CTU errate perché basate su criterio p robabilistico) che modificavano o, comunque, ampliavano l’oggetto dell’accertamento rispetto a quello definito in primo grado» (pagina 16 del ricorso per cassazione).
1.2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 157, secondo comma, 195, 414 e 416 cod. proc. civ. , dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto, in contrasto con le risultanze processuali, non avrebbe considerato pacifiche la durata ultradecennale dell’attività lavorativa e l’oggettiva sussistenza dei presupposti sanciti dalla legge n. 257 del 1992 per il riconoscimento dei benefici dedotti in causa.
1.3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ.
Il ricorrente imputa alla sentenza d’appello di avere richiesto la prova analitica , per l’intero periodo, di una esposizione qualificata, a dispetto dell’impossibilità «di adempiere ad un simile onere probatorio» in ragione dell’irreversibile mutamento dello stato dei luoghi . La
pronuncia impugnata avrebbe disatteso l’orientamento di questa Corte, che non reputa necessaria la prova dell’esatta quantificazione della frequenza e della durata dell’esposizione.
1.4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega, infine, in via gradata, la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e lamenta che i giudici d’appello non abbia no compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio e non abbiano tenuto conto di una prospettazione difensiva tutt’altro che pretestuosa, suffragata anche dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
2. -Possono essere scrutinati congiuntamente il primo e il secondo mezzo, per la connessione che li unisce.
Tali censure, sotto profili in larga parte convergenti, fanno leva sulla mancanza di specifiche contestazioni in ordine agli elementi costitutivi del beneficio dedotto in causa.
I motivi si rivelano infondati.
2.1. -Ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all’amianto, il giudice di merito deve accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, se l’attore abbi a provato la specifica lavorazione praticata e la concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite, in relazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa è stata svolta (Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 588).
Questa Corte ha puntualizzato che l ‘ allegazione del fatto costitutivo, relativo all ‘ esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo deve ritenersi sottratta all ‘ ambito di operatività del principio di non contestazione , invocato dall’odierno ricorrente.
Il menzionato fatto costitutivo, dunque, attiene nella sua interezza al thema probandum , come delineato dall ‘ art. 2697 cod. civ. (Cass., sez. lav., 28 settembre 2016, n. 19181).
2.2. -Peraltro, nel controricorso (pagine 2, 3 e 4 ), l’RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato, con il supporto dei brani rilevanti della memoria difensiva depositata in primo grado, di avere ritualmente e radicalmente contestato la fondatezza della domanda, che comunque spettava alla parte attrice provare in tutti i suoi presupposti.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha reiterato le contestazioni in sede di gravame e le ha poste a raffronto con la disamina dell’elaborato peritale, senza veicolare nuovi elementi di fatto.
Né tali contestazioni, mosse al nucleo delle allegazioni del ricorrente e incentrate sulle manchevolezze e sui punti problematici delle argomentazioni addotte, sono di mero stile, come adombra la parte ricorrente nella memoria illustrativa.
Irrilevante è la formulazione del quesito al consulente, in quanto, nella decisione impugnata, riveste rilievo decisivo lo scrutinio complessivo delle emergenze probatorie, anche alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, che la sentenza impugnata ha debitamente ponderato.
Pertanto, non si può ritenere che sia stato surrettiziamente ampliato il tema del decidere e che i rilievi critici dell’atto di gravame incorrano nel divieto di nova sancito dall’art. 437 cod. proc. civ. : essi, invero, si collocano nell’alveo della linea difensiva propugnata anche in primo grado e ne traggono le necessarie implicazioni.
-Anche la terza doglianza dev’essere disattesa , in quanto inammissibile.
3.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che la prova dell ‘ esposizione qualificata si può reputare raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione in misura superiore alle soglie previste dalla legge (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2015, n. 25050; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 20 settembre 2007, n. 19456).
3.2. -A questi principi, diffusamente richiamati (pagina 7 della sentenza), si è conformata la sentenza d’appello, nel cimentarsi con il vaglio critico di tutto il compendio istruttorio.
Né la Corte di merito ha inteso gli oneri probatori in un’accezione più restrittiva rispetto a quella recepita dalla giurisprudenza di questa Corte.
I giudici del gravame hanno esaminato, anzitutto, la documentazione prodotta dall’odierno ricorrente in ordine all’attività lavorativa svolta e ai periodi d’imbarco e hanno analizzato le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio designato dal Tribunale , ripercorrendone i passaggi più significativi (pagine 7 e 8).
Proprio sulla scorta di tale analisi e delle stesse considerazioni formulate dal consulente, i giudici d’appello hanno accertato , in punto di fatto, che non è stata raggiunta la prova, secondo i criteri probabilistici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Non sono stati acquisiti dati specifici in ordine alle condizioni degli ambienti in cui il ricorrente ha prestato la propria opera e «alle modalità spazio-temporali delle mansioni svolte dal ricorrente e quindi della concreta esposizione al rischio oltre i valori soglia, nei termini indicati dal medesimo ctu» (pagina 9 della sentenza impugnata).
È lo stesso consulente tecnico d’ufficio -soggiunge la sentenza impugnata -a rimarcare che tale lacuna preclude la formulazione di un giudizio in termini «rigorosamente tecnico-scientifici» (pagina 8 della sentenza impugnata, che riproduce il citato stralcio della relazione scritta).
In questa prospettiva, l a mancanza degl’indispensabili elementi di conferma riferiti alla vicenda controversa rende meramente congetturali le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio , dunque inidonee a sostanziare un persuasivo giudizio probabilistico, in difetto degli approfondimenti istruttori che era onere della parte ricorrente sollecitare.
3.3. -La Corte territoriale ha dunque ritenuto prive di portata dirimente le acquisizioni dell’elaborato peritale ed è approdata a queste conclusioni, corroborate da una valutazione congrua e plausibile, all’esito del prudente apprezzamento di tutte le prove raccolte.
Alla valutazione compiuta dalla sentenza d’appello il motivo di ricorso, dietro lo schermo della violazione di legge, si limita a contrapporre una diversa, più appagante, lettura del materiale istruttorio, senza disvelare un error in iudicando rilevante alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in tema di riparto dell’onere della prova e di standard probatori applicabili.
Anche gli argomenti esposti nella memoria illustrativa, nella loro essenza, tendono a provocare una rivalutazione del merito della vicenda e neppure additano, nell’accertamento di fatto, lacune sindacabili in questa sede, nei limiti tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso sul presupposto che la censura ambisca a sostituire alla valutazione del giudice di merito un inquadramento alternativo, più favorevole, dei dati di fatto (pagina 6).
4. -Infondato, infine, è il quarto motivo.
4.1. -In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione, con un ‘ espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà.
Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’ eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 14989; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. VI-III, 26 aprile 2019, n. 11329).
4.2. -A fronte dell’integrale soccombenza del ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio ‘ Victus victori ‘, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ.
-In definitiva, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto.
-Il ricorrente deve rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione