Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12184 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12184 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15612-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati
Oggetto
Esposizione amianto
Accertamento di merito
R.G.N. 15612/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/11/2018 R.G.N. 506/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’odierno ricorrente, nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi connessi all’esposi zione ad amianto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
la Corte di appello, dopo aver precisato che la fattispecie concreta ricadeva nel perimetro di applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992, come modificato dal D.L. nr. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge nr. 326 del 2003, ha ritenuto non provata l’esposizione alle fibre di amianto nella percentuale di legge;
avverso tale pronuncia, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso;
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel
termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. perché la Corte di appello anziché fondare la propria decisione «sui documenti scientifici acquisiti in sede di CTU» avrebbe deciso la controversia in base a proprie libere valutazioni;
il motivo è inammissibile;
ripetutamente questa Corte afferma che una questione di violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. può porsi solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
è configurabile, invece, una violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;
nel caso di specie, non risultano illustrati errori di applicazione delle regole sopra tracciate: la Corte di merito ha pronunciato in base alle prove richieste dalle parti e attribuito alle stesse il valore che la legge prevede;
il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che sia ugualmente integrata una violazione solo
perché il giudice ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre; ciò che invece configura la tipica attività valutativa, consentita proprio in applicazione d ell’art. 116 cod.proc.civ. (cfr., in argomento, Cass., sez.un. nr. 20867 del 2020);
11. con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. è dedotta la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 e dell’art. 116 cod.proc.civ. perché la Corte di appello avrebbe seguito un’interpretazione dell’art. 13 cit. non conforme ai precedenti della Corte, in particolare, non considerando che, ai fini della prova dell’esposizione, è sufficiente raggiungere il giudizio di «rilevante probabilità» che il lavoratore sia stato esposto alla sostanza nociva;
12. il secondo motivo è infondato;
13. nella sentenza impugnata non si riscontrano statuizioni in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia in relazione alla necessità che l’esposizione debba superare una certa soglia, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, sia in punto di onere della prova, posta a carico della parte che intende avvalersi del beneficio stesso;
14. in particolare, non si riscontrano argomentazioni contrarie al principio per cui, al fine di non rendere impossibile il riconoscimento del beneficio, gravando il lavoratore di una probatio diabolica , può essere sufficiente accertare, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di
lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di una rilevante probabilità di superamento della soglia indicata dalla regge (Cass. nr.28142 del 2018 sulla scorta di Cass. nr. 19456 del 2007 e di Cass. nr. 16119 del 2005);
15. invero, la Corte territoriale ha valutato la specifica situazione lavorativa e, tuttavia, concluso, anche in base alla consulenza in atti, che, per le mansioni ordinariamente svolte, per i luoghi di svolgimento delle stesse, per i tempi di durata della prestazione, a bordo delle navi ove aveva operato il lavoratore non vi era – neppure nei termini probabilistici indicati da questa Corte (v. sesto foglio della decisione impugnata)- una concentrazione di fibre di amianto nella misura minima richiesta dalla legislazione di settore;
16. il giudizio reso è censurato attraverso la mera confutazione degli elementi valutativi che, invece, sfuggono al sindacato di legittimità, tanto più in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme;
17. per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
18. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in Euro 3.000,00 per compensi
professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il