Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34351 Anno 2023
Civile Sent. Sez. U Num. 34351 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 30145-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 207/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 09/11/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale chiede che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione rigettino il ricorso, dichiarandolo inammissibile o infondato.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE irrogava nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa censura in relazione alla accertata responsabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità con riferimento a plurime condotte che avevano dato luogo a sei diversi procedimenti, poi riuniti. In particolare, all’incolpato venivano addebitate le seguenti violazioni: a) l’avere falsamente comunicato ad una cliente di
aver presenziato ad un’udienza; b) l’avere preteso il pagamento del compenso per aver redatto un atto di appello, nonostante la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘assistita che lo avesse dispensato dal proporlo; c) l’avere omesso di fornire informazioni agli assistiti in ordine all’andamento dei processi, benchè sollecitate dagli stessi; d) l’avere domandato agli assistiti il pagamento dei compensi, senza alcun dettaglio sull’attività svolta a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa economica; e) l’avere omesso di corrispondere il compenso dovuto ai colleghi RAGIONE_SOCIALEa cui opera si era avvalso.
Proposto ricorso dal COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 95 del 2019, lo dichiarava inammissibile per tardività.
Avverso la decisione del CNF veniva proposto ricorso per cassazione dal medesimo COGNOME e la Corte di legittimità, con sentenza n. 1976 del 2020, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso, cassava la decisione impugnata ritenendo tempestivo l’originario ricorso.
Il giudizio veniva riassunto dal COGNOME, con atto notificato il 14 ottobre 2020, il quale insisteva per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione e, in subordine, per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa minore sanzione, il RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 207 del 2022, rigettava il ricorso nel merito, confermando la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta il RAGIONE_SOCIALE, nel confermare l’accertamento di responsabilità di cui alla sentenza del COA, poneva a fondamento del giudizio le chiare dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE
esponenti che trovavano conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti, da cui emergeva la violazione dei precetti deontologici quali il dovere di corretta informazione RAGIONE_SOCIALE‘assistito, di corretto adempimento del mandato conferito, nonché all’obbligo di fornire all’assistito note dettagliare dei compensi richiesti e di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega per la salvaguardia del rapporto di colleganza. Né l’omessa indicazione nella sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALEa norma violata comportava alcuna conseguenza in ordine alla validità RAGIONE_SOCIALE‘incolpazione e del procedimento per essere ben specificate le condotte censurate da riferire agli artt. 26, 27, 29, 43 e 46 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE quanto meno per cinque capi di incolpazioni su sei.
Anche avverso quest’ultima decisione il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, chiedendo, altresì, la sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Non ha svolto difese l’intimato CNF.
Fissata per la trattazione l’udienza del 6 giugno 2023, il AVV_NOTAIO in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza anche parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 e 6 c.p.c., deducendo l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione per assenza e incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, nonché ‘l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa decisione per assenza e incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEo stesso’, per avere il CNF reso una motivazione apparente, apodittica e priva di qualsivoglia contenuto argomentativo, limitandosi ad indicare precedenti giurisprudenziali non pertinenti al caso di specie.
Il motivo non è fondato.
Invero l’unica censura si sostanzia in una critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata formulata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia e RAGIONE_SOCIALEa incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, che nella sostanza sollecita un complessivo riesame RAGIONE_SOCIALEe fattispecie di merito contestate.
Ciò posto, va qui ribadito che le decisioni del CNF sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ex art 111 cost., per vizi di motivazione con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sua gravità per l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe condotte costituenti illecito disciplinare e per la valutazione e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza (Cass., Sez. Un., 17 maggio 2021 n. 13168; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018 n. 20344). La valutazione del giudice disciplinare non è sindacabile sul piano
del merito e la corte si deve limitare ad esprimere un giudizio di congruità e assenza di vizi logici RAGIONE_SOCIALEa motivazione che sorregge la decisione (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2016 n.24647).
Nella specie, il RAGIONE_SOCIALE ha riassunto i due motivi di ricorso proposti dal COGNOME in relazione a tutti i capi di incolpazione contestati e li ha ritenuti integralmente infondati, evidenziando che dalle dichiarazioni rese dagli esponenti, che peraltro avevano trovato conforto nelle risultanze documentali acquisite agli atti, doveva trovare conferma il giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte tenute dal professionista e riportate nei vari capi, puntualmente indicati nella parte descrittiva del ‘fatto’, non essendo al riguardo rilevante l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata a fronte RAGIONE_SOCIALEa specificità dei comportamenti censurati, condotte da riferire agli artt. 26, 27, 29, 43 e 46 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE, per cui legittimamente il COA aveva accertato i fatti e la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato.
Il CNF ha, dunque, fatto buon governo del principio consolidato di questo Supremo Consesso secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico RAGIONE_SOCIALE esercenti la professione RAGIONE_SOCIALE, la contestazione RAGIONE_SOCIALE addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, né l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma violata, sicchè ove i primi siano descritti in modo puntuale, neppure la mancata individuazione RAGIONE_SOCIALE articoli di legge violati determina una nullità, nonostante l’art. 59, comma 1 lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge
n. 247 del 2012 prescriva che la comunicazione all’incolpato debba contenere in forma chiara e precisa gli addebiti, con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni violate, essendo sufficiente che l’incolpato, con la lettura RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli, (Cass., Sez. Un., n. 25795 del 2013; Cass., Sez. Un., n. 21948 del 2015; Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13456).
E’ evidente che le condotte contestate, dettagliatamente riportate nella parte ‘in fatto’ RAGIONE_SOCIALEa decisione (v. pagine 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), abbiano consentito all’AVV_NOTAIO COGNOME di predisporre una adeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALEe proprie difese, venendo in rilievo circostanze alle quali andavano contrapposti elementi di giudizio di segno contrario, mentre con l’impugnazione dinanzi al CNF si è limitato a lamentare ‘la difficile intellegibilità del provvedimento impugnato’, con il primo motivo, e la inesistenza dei comportamenti per cui era stato sanzionato, che erano ‘diversi da quelli contestati’, con il secondo motivo.
Ne consegue che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa loro rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa concreta individuazione RAGIONE_SOCIALEe condotte costituenti illecito disciplinare e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, sentenze n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n.
35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963 e n. 21962 del 2021 n. 34476 del 2019; n. 20344 del 2018; n. 24647 del 2016).
Si tratta di decisione adeguatamente motivata che opera una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe condotte assunte in violazione del codice deontologico alla luce RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite ed interpreta la normativa applicabile.
Del resto, l’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto RAGIONE_SOCIALEe contestazioni elevate, tutti, peraltro, considerati nella sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha lo scopo di pervenire ad un’opposta delibazione inferenziale RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito RAGIONE_SOCIALE accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Dal rigetto nel merito del ricorso discende l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta volta ad ottenere la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento impugnato.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, respinge il ricorso; dichiara assorbita l’istanza di sospensione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni