Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7333 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36326-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine de l ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dell’Istituto
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 581 del 2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata l’8 luglio 2019 (R.G.N. 539/2018).
R.G.N. 36326/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 14/12/2023
giurisdizione Benefici contributivi correlati all’esposizione all’amianto
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 22 novembre 2019 e articolato in dieci motivi, illustrati da memoria, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 581 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze e depositata l’8 luglio 2019 .
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame interposto dal signor NOME COGNOME e ha dunque confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno, che aveva rigettato la richiesta dei benefici contributivi legati all’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
1.2. -Quanto al peri odo che spazia dall’assunzione presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (1981) fino al 1992, ha efficacia preclusiva il giudicato racchiuso in una pronuncia del Tribunale di Livorno (sentenza n. 2427 del 2002), che ha dichiarato l’infondatezza delle pretese dell’appellante, concernenti l’esposizione all’amianto durante l’attività svolta alle dipendenze dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE termoelettrica di Livorno.
Per il periodo successivo, le pretese sono egualmente infondate, in quanto l’appellante non era addetto a un settore del sito, contemplato dagli atti d’indirizzo ministeriali . Ad ogni modo, il lavoratore non ha né allegato né dimostrato lo svolgimento di mansioni differenti rispetto a quelle espletate nel periodo in cui è stata l’esclusa l’esposizione all’amianto. Né sono state allegate e dimostrate modificazioni peggiorative dell’ambiente di RAGIONE_SOCIALE.
Tali circostanze rendono irrilevanti le prove dedotte e privano di ogni valenza decisiva le consulenze tecniche d’ufficio richiamate dall’appellante.
2. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con contr oricorso, notificato l’11 dicembre 2019.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il signor NOME COGNOME sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e/o dell’art. 2909 cod. civ. e violazione dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 247, e degli artt. 24 e 111 Cost.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel valorizzare la sentenza del Tribunale di Livorno, passata in giudicato e concernente il rigetto delle diverse domande, proposte ai sensi dell’art. 13, comma 8, RAGIONE_SOCIALE legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo antecedente al 1993. Quanto al periodo successivo, il giudicato sarebbe privo di ogni efficacia vincolante e i giudici d’appello avrebbero violato, pertanto, il diritto di difesa nel rigettare le istanze istruttorie, finalizzate a ottenere un accertamento effet tivo, specifico e concreto dell’esposizione all’amianto, e nel negare ingresso a una consulenza tecnica d’ufficio percipiente.
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE presunzione di esposizione stabilita dalla legge n. 247 del 2007, e avrebbe attribuito efficacia determinante a un giudicato riguardante un diverso periodo.
1.2. -Con il secondo mezzo, il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e/o dell’art. 2909 cod. civ. e violazione
dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007 e degli artt. 24 e 111 Cost. e ripropone le censure veicolate con il primo mezzo.
1.3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente allega la violazione dell’art. 1, commi 20, 21 e 22 RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007, in relazione all’art. 13, comma 8, RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1992, la falsa applicazione degli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in relazione all’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007, la violazione degli artt. 2727 e seguenti cod. civ. e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 20, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007.
Con la medesima censura, il ricorrente prospetta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 24 e 111 Cost., e/o degli artt. 115, 116, 420, 421 e 445 cod. proc. civ.
Con quest’ unica, complessa, doglianza, il ricorrente deduce:
la disapplicazione RAGIONE_SOCIALE presunzione di esposizione all’amianto: il ricorrente avrebbe ottemperato all’onere di dedurre gli elementi RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007, e, nel caso di specie, nessun ulteriore onere di allegazione si potrebbe predicare;
la mancata ammissione dei mezzi istruttori (ordini di esibizione, richieste d’informazione alla pubblica amministrazione, consulenza tecnica d’ufficio ambientale, prove testimoniali);
la mancata valutazione dell’atto d’indirizzo ministeriale, provvisto di significativo valore indiziario e non contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
l’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007, invocata dal ricorrente.
1.4. -Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. e/o dell’art. 416 cod. proc. civ., in relazione a tutte le norme
invocate nei primi tre motivi o all’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007.
La sentenza impugnata sarebbe erronea anche sotto un diverso profilo: l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe specificamente contestato le analitiche deduzioni dell’atto introduttivo del giudizio.
1.5. -Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 414 cod. proc. civ., in relazione alle norme indicate nei primi quattro motivi del ricorso.
Nessun giudicato si potrebbe ravvisare per il periodo successivo al 1992, che la sentenza definitiva del Tribunale di Livorno non esaminerebbe in alcun modo.
1.6. -Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello e/o la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte territoriale, ove avesse riscontrato la carenza delle deduzioni, avrebbe dovuto attivare sul punto il contraddittorio e comunque concedere un termine per la sanatoria, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ.
1.7. -Con il settimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
Nessuna motivazione la sentenza impugnata avrebbe esposto in ordine alle argomentazioni, che contestano l’efficacia vincolante del giudicato sulla base RAGIONE_SOCIALE diversità delle fattispecie regolate, rispettivamente, dall’art. 13, comma 8, RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 d el 1992 e dall’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007. La motivazione sarebbe perplessa in ordine all’oggetto del giudicato e al periodo coperto dall’accertamento definitivo. Anche sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE presunzione di esposizione all’amia nto, le affermazioni RAGIONE_SOCIALE
sentenza sarebbero radicalmente contraddittorie: tale presunzione, affermata per un verso, sarebbe negata per l’altro.
1.8. -Con l’ottava censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. e imputa alla sentenza d’appello di avere affermato l’applicab ilità RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007 e del meccanismo presuntivo, per poi contraddittoriamente richiamare le soglie di cui agli artt. 24 e 31 del d.lgs. n. 277 del 1991.
1.9. -Con la nona critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 1, commi 20, 21 e 22, RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007.
La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sulle contestazioni del giudicato, formulate nell’atto d’appello, e di statuire in modo esaustivo sulle deduzioni articolate negli scritti difensivi.
1.10. -Con il decimo motivo, il ricorrente censura, infine, «il difetto di motivazione, ovvero di pronuncia con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.» (pagina 73 del ricorso per cassazione).
Ad avviso del ricorrente, dalla sentenza impugnata non si evincerebbe in modo nitido se la pronuncia riguardi solo il periodo antecedente al 1992 o quello successivo e, sul periodo successivo, non sarebbe intelligibile il ragionamento svolto dalla Corte sulla presunzione di esposizione sancita dalla legge n. 247 del 2007. Anche nel contesto dell’ultimo motivo, il ricorrente reitera le contestazioni sull’erronea applicazione degli oneri deduttivi, sulla mancata ammissione delle prove, sull’omessa valutazione dei dati probatori acquisiti.
-Occorre, in primo luogo, disattendere la richiesta di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa alla pubblica udienza, formulata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa (pagina 5).
Il ricorso non pone a questa Corte questioni nuove, che inducano a esercitare la facoltà, eminentemente discrezionale, di disporre la
trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza (Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437).
Sui profili controversi, inerenti in misura preponderante agli aspetti di merito, consolidata è la giurisprudenza di questa Corte e non si riscontrano tematiche meritevoli di ulteriore vaglio nomofilattico.
-I motivi devono essere complessivamente disattesi.
-Non colgono nel segno, anzitutto, le censure dedotte con il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo mezzo, che meritano, nell’ordine logico, una disamina prioritaria, poiché adombrano il vizio radicale RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per anomalie RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è lineare e limpido e non è minato dalle aporie e dalle contraddizioni che denuncia il ricorrente.
La Corte territoriale ha analizzato in maniera approfondita tutte le deduzioni dell’appellante, richiamate con dovizia di riferimenti (pagine 2 e seguenti), e ha indicato in maniera univoca che, per il periodo fino al 1992, si è formato il giudicato.
Una sentenza, oramai definitiva, del Tribunale di Livorno, pronunciata fra le stesse parti, ha accertato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda del ricorrente, volta a ottenere i benefici dell’art. 13, comma 8, RAGIONE_SOCIALE legge n. 257 del 1992.
La pronuncia impugnata, posta tale premessa di fatto, ha poi esaminato il periodo successivo al 1992, non coperto dal giudicato (in tal senso, le puntuali argomentazioni esposte a pagina 3).
Non vi è alcuna aporia, a tale riguardo, nel ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
Il perimetro del giudicato è delimitato in modo esplicito e circostanziato e la Corte di merito non amplia in maniera indebita l’efficacia oggettiva delle statuizioni oramai inoppugnabili del Tribunale di Livorno.
Per il periodo, incluso nel giudicato, la Corte di merito reputa irrilevante la deduzione del diritto di fruire dei benefici contributivi in base alla legge n. 247 del 2007, in quanto il diritto fatto valere è identico nei suoi elementi costitutivi (pagina 4).
-Gli argomenti addotti dai giudici d’appello non solo destituiscono di fondamento le plurime eccezioni di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ma disvelano l’infondatezza anche delle restanti censure, che possono essere scrutinate congiuntamente per l’intima connessione che le unisce.
Tali censure (dalla prima alla sesta) non scalfiscono in modo efficace l’ iter logico RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, esposto in maniera compiuta e perspicua.
5.1. -La Corte di merito si mostra ben consapevole RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE legge n. 247 del 2007, che richiama diffusamente alle pagine 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza, anche con il corredo delle pronunce di questa Corte menzionate nell’odierno ricors o.
I giudici del gravame descrivono in maniera particolareggiata il meccanismo presuntivo che opera per i lavoratori occupati nelle aziende interessate dagli atti d’indirizzo già emanati in materia dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (pagine 5 e 6). Tale meccanismo di agevolazione probatoria, peraltro, non si atteggia come presunzione iuris et de iure .
5.2. -Il punto nodale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è che, in forza di accertamento oramai incontrovertibile, suffragato anche dalla certificazione negativa INAIL, il ricorrente non ha «lavorato in settori, pur compresi nel sito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE termoelettrica di Livorno, compresi negli atti di indirizzo Ministeriali appena detti» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per cassazione).
I giudici di seconde cure pongono in risalto la circostanza che gli atti d’indirizzo ministeriali, idonei a fondare il meccanismo presuntivo
invocato nell’odierno giudizio, non contemplano il settore cui era addetto il COGNOME (pagina 7).
Alla stregua di tale premessa, i giudici d’ appello soggiungono che, tuttavia, non si può per ciò stesso reputare infondata la pretesa del lavoratore. Riveste pur sempre rilievo essenziale la valutazione del caso concreto (pagine 6 e 7 RAGIONE_SOCIALE pronuncia d’appello) e, con tale valutazione, la Corte di merito si cimenta, integrando l’apprezzamento formulato dal giudice di prime cure.
Anche in questa integrazione non risiede alcuna anomalia, che si tramuti in vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione costituzionalmente rilevante.
La sentenza impugnata prende le mosse dagli accertamenti oramai dotati del crisma del giudicato, che hanno acclarato lo svolgimento di mansioni d’impiegato inserito nell’ufficio tecnico specializzato del settore chimico, addetto anche ai prelievi nei reparti operativi finalizzati ai controlli chimici.
Il giudicato, in particolare, comprova che l’odierno ricorrente non è stato esposto al rischio d’inalazione di fibre di amianto disperso dell’aria, ma ad amianto compatto, «e comunque in termini temporalmente del tutto saltuari e qualitativamente e quantitativamente non significativi» (pagina 7 RAGIONE_SOCIALE pronuncia d’appello).
Al cospetto di tale accertamento oramai irrevocabile, la sentenza impugnata puntualizza che non è stato dedotto specificamente nell’atto introduttivo, destinato a cristallizzare il tema del decidere e il tema RAGIONE_SOCIALE prova, lo svolgimento di mansioni differenti o le modificazioni peggiorative dell’ambiente di RAGIONE_SOCIALE. Solo tali elementi avrebbero potuto confutare, per il periodo successivo, l’insussistenza dell’esposizione qualificata all’amianto, esclusa dal 1981 fino al 1992.
Le lacune delle deduzioni inficiano la rilevanza delle istanze istruttorie e un quadro siffatto non può essere incrinato dalle
consulenze tecniche d’ufficio depositate in altri giudizi, riferite ad altri contesti di fatto.
5.3. -La motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che si è ripercorsa nei suoi snodi salienti, non presta il fianco alle critiche veicolate con le censure articolate ai numeri da 1 a 6.
5.3.1. -Quanto al periodo che si estende fino al 1992, l’autorità del giudicato non è stata puntualmente contraddetta. A fronte dell’accertamento dell’insussistenza dell’esposizione qualificata, è vano invocare una normativa sopravvenuta, che valorizza pur sempre, sia pure mediante un congegno di presunzioni semplici, il medesimo fatto costitutivo.
5.3.2. -Con accertamento di fatto, suffragato dal richiamo al giudicato e comunque sorretto da un’argomentazione circostanziata, i giudici del gravame, per i periodi successivi al 1992, hanno evidenziato che il lavoratore non ha operato in settori menzionati negli atti d’indirizzo ministeriale e, su questi presupposti, hanno escluso l’operatività del congegno presuntivo.
Contro quest’argomentazione s’infrangono le censure, che fanno leva sull’operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione.
5.3.3. -Ad ogni modo, la Corte di merito, senza estendere surrettiziamente l’efficacia oggettiva del giudicato e senza incorrere nelle violazioni stigmatizzate con il quinto mezzo, ha vagliato in concreto tutti i dati probatori acquisiti.
Non è dato scorgere, pertanto, le manchevolezze censurate nei motivi di ricorso ora all’esame di questa Corte.
La Corte d’appello ha specificato che l’esposizione, esclusa per il periodo fino al 1992, non è stata corroborata da allegazioni sufficienti per l’arco temporale successivo.
Difettano, sul punto, le necessarie deduzioni inerenti alla modificazione dell’ambiente lavorativo, che sole avrebbero potuto sovvertire le inferenze logiche desumibili dal giudicato, di per sé
suscettibili di minare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda proposta e di fungere da idonea prova di segno contrario.
A queste argomentazioni il ricorrente oppone l’apodittico rilievo RAGIONE_SOCIALE specificità delle deduzioni svolte.
Inoltre, lungi dal fraintendere la portata oggettiva del giudicato, la Corte d’appello, nel prudente apprezzamento di tutti i dati probatori acquisiti al processo, ha vagliato il giudicato unitamente alle altre deduzioni e agli altri elementi e ne ha tratto inferenz e tutt’altro che arbitrarie e illogiche.
Non è solo sul giudicato che s’impernia la decisione impugnata, ma su una disamina ad ampio spettro delle acquisizioni di causa.
Il ragionamento condotto dalla Corte d’appello, che ha determinato il rigetto delle istanze istruttorie sul presupposto dirimente e radicale RAGIONE_SOCIALE mancanza di allegazioni decisive, si rivela plausibile e coerente.
Né tale valutazione è infirmata dal richiamo alla disciplina dell’art. 164 cod. proc. civ., che regola la diversa fattispecie dei vizi radicali RAGIONE_SOCIALE editio actionis e non è stata posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata.
Privo di valenza risolutiva è anche il richiamo, contenuto nel sesto mezzo, all’obbligo di sollecitare il contraddittorio, in quanto, su tutti i temi rilevanti ai fini del decidere, le parti hanno potuto ampiamente interloquire, come traspare anche dal cospicuo dibattito processuale che lo stesso ricorso per cassazione ricostruisce.
Né la Corte d’appello ha introdotto nuovi profili, nella disamina RAGIONE_SOCIALE controversia.
5.4. -In ultima analisi, si deve osservare che la Corte di merito ha adempiuto al compito di procedere al prudente apprezzamento delle risultanze di causa e, di tale apprezzamento, ha dato una motivazione esente da mende logiche e giuridiche, anche in ordine alla superfluità degli approfondimenti istruttori che in questa sede si sollecitano.
A tale valutazione, organica e particolareggiata, i motivi di ricorso ora scrutinati tendono a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza scardinare la valutazione compiuta in termini sostanzialmente convergenti dai giudici di primo e di secondo grado, come anche il controricorrente ha rimarcato.
-In definitiva, il ricorso dev’essere respinto.
-Secondo i principi generali, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione