Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1939 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1939 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13892 -2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Biella, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso cui domicilia in INDIRIZZO, ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4534/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 17/10/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 616/2017, il Tribunale di Busto Arsizio rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza ingiunzione con cui era stato a lui intimato il pagamento di Euro 76.020, a titolo di sanzione per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d .lgs. 195/2008, per avere omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di denaro contante per il complessivo importo di Euro 200.000. In data 7/9/2015, all’aeroporto di Milano Malpensa, egli aveva , infatti, superato la frontiera con 90 pellegrini, di cui era accompagnatore, in viaggio verso i lu oghi sacri RAGIONE_SOCIALE‘Arabia Saudita, ciascuno con una busta contenente Euro 5.000 da riconsegnargli a destinazione e aveva dichiarato a verbale di ispezione che si trattava di proventi raccolti presso il centro islamico di INDIRIZZO, destinati a La Medina, «distribuiti ai vari pellegrini al momento RAGIONE_SOCIALE‘imbarco per non eccedere la quota pro capite massima consentita dalla legge», da riconsegnarsi da ciascuno a lui all’arrivo .
Con sentenza 4534/2018, la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello proposta da COGNOME, rimarcando che rilevanti fossero soltanto la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘intera somma come riconosciuta dallo stesso opponente e il fatto che la distribuzione in piccoli importi sotto soglia fosse stata effettuata soltanto al fine di eludere la dichiarazione; confermò che l’importo RAGIONE_SOCIALEa sanzione fosse da ritenersi adeguat o perché contenuto nella misura media.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per un unico motivo, a cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, NOME COGNOME ha sostenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. 195/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 L. 689/1981 in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte confermato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione all’ordinanza ingiunzione nonostante la mancanza RAGIONE_SOCIALEa condotta materiale sanzionabile, individuata da ll’art. 3 nel trasporto, in entrata nel o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante di importo pari o superiore a Euro 10.000; la Corte avrebbe infatti valorizzato l’aspet tativa a ritornare in possesso del denaro a destinazione, cioè non un elemento identificante una condotta materiale.
2. Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza consolidata, l’infrazione relativa all’importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione all’ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole RAGIONE_SOCIALE‘illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento che impone l’obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme (Cass. Sez. 2, n. 29236 del 12/11/2019).
Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente valorizzato che lo stesso COGNOME ha riconosciuto di essere consapevole del movimento di complessivi Euro 200.000 e di aver ripartito la somma tra più soggetti in importi sotto soglia proprio allo scopo di evitare la dichiarazione: quel che dunque è stata posta in essere è un’omissione consapevole RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di esportazione di una quantità di
denaro superiore alla soglia prescritta come significativa, senza che rilevi la modalità con cui è avvenuto il trasporto in uscita.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore d el RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda