Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12426 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9983-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 33310/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 22926/2020;
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 9983/23
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza n. 33310/22 (pubbl. il 11.11.22) di questa Corte, deducendo che tale ordinanza era affetta da un errore di fatto, laddove rigettava il ricorso per cassazione (r.g. n. 22926/20) proposto da quest’ultimo, nella parte in cui, per quanto ancora d’interesse , censurava la decisione della Corte d’appello di Roma, che nel respingere il gravame proposto dal medesimo NOME COGNOME (sull’ammontare delle spese liquidate a suo favore dal tribunale), lo condannava alle spese di lite di secondo grado, benché nell’atto di appello era presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., debitamente sottoscritta dalla parte, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 42 comma 11 del DL n. 269 del 2003, ai fini dell’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali, in caso di soccombenza.
Con il presente ricorso per revocazione, NOME COGNOME lamenta, pertanto, la mancata percezione da parte della Corte di cassazione, sia della presenza della predetta dichiarazione di esonero dalle spese di lite riferite al grado di appello (che era oggetto del secondo motivo di ricorso di legittimità e valeva ad esonerarlo delle conseguenze della soccombenza in grado di appello), ma anche di analoga autocertificazione, riproposta in sede di legittimità, che neppure era stata tenuta in considerazione dal collegio giudicante che lo aveva condannato alle spese del giudizio di legittimità.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, chiedeva la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, perché la giurisprudenza di legittimità è nel senso che il rimedio esperibile nel caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali è dato dal procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., trattandosi di frutto di mera disattenzione, dunque emendabile
attraverso il ricorso all’istituto della correzione di errore materiale.
Ciò premesso, il ricorrente in revocazione chiede, quindi, la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 33310/22 e decidendo nel merito, di ritenere non dovute da parte del COGNOME, le spese processuali del giudizio proposto davanti alla Corte di appello di Roma, conclusosi con sentenza n. 226/20, oggetto del primo motivo di revocazione e non dovute neppure le spese processuali del giudizio di legittimità, ed oggetto del secondo motivo di revocazione, in quanto le distinte dichiarazioni sostitutive di certificazione delle condizioni reddituali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., debitamente sottoscritte dalla parte, erano entrambe presenti nel fascicolo del giudizio di legittimità r.g. 22926/20, conclusosi con l’ordinanza 33310/22 cit.
Considerato che:
Risulta dagli atti processuali (cfr. ricorso in cassazione – r.g. 22926/20 -p. 8), che il ricorso in appello riportava alla p. 6 la dichiarazione, ex art. 152 disp. att. c.p.c., con la relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà del 15.6.18 che era stata presentata in primo grado , per l’esonero dalle spese di lite .
Inoltre, sempre dagli atti processuali (cfr. ricorso in cassazione – r.g. 22926/20 -p. 17) risulta la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta dal COGNOME, per l’eventuale esonero dalle conseguenze della soccombenza in sede di legittimità.
Pertanto, vi è stato errore di percezione da parte di questa Corte ed è stato decisivo in relazione al regolamento delle spese di lite sia per quanto riguarda il giudizio di appello che per quanto riguarda il giudizio di legittimità.
L’ordinanza impugnata deve perciò essere revocata, previo accoglimento di entrambi i motivi, sia quanto al regolamento delle spese di lite del giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma (sentenza n. 226/20) che davanti a questa Corte (ordinanza n. 33310/22 -r.g. n. 22926/20) e in questa sede rescissoria, devono essere dichiarate non dovute, ex art. 152 disp. att. c.p.c., da parte di NOME COGNOME sia le spese del predetto giudizio di appello che le spese del giudizio di legittimità.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e sono da distrarsi, in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca in parte qua l’ordinanza n. 33310/22 di questa Corte di cassazione e decidendo in sede rescissoria, cassa senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma -sezione Lavoro -n. 226/20 (r.g. 387/19) nella parte in cui ha condannato NOME COGNOME alla rifusione delle spese di lite in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese processuali dell’intero giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 18.1.24.