Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8660 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13657-2024 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 12506/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/05/2024 R.G.N. 16103/2023;
Oggetto
Revocazione
R.G.N.13657/2024
COGNOME
Rep.
Ud.17/01/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con ordinanza n.19436 del 10 luglio 2023 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso ordinario proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno nr. 673 del 2017.
Avverso l’ordinanza nr. 19436 cit., NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, parimenti dichiarato inammissibile, con ordinanza nr. 12506 del 2024. La Corte ha osservato che la deduzione dell’erronea valutazione dei motivi di ricorso non configurava errore sui fatti. Quanto alle spese, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.
Con l’odierno ricorso, successivamente illustrato con memoria, NOME COGNOME chiede la revocazione dell’ordinanza nr. 12506 del 2024.
Deduce l’errore revocatorio nell’omesso esame, da parte della Corte, della dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
Si è costituito l’INPS con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, e nella parte di interesse, dispone che: « Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento d elle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare ».
La Corte, confrontandosi con la disposizione in oggetto, ha osservato come la finalità della norma sia quella di facilitare l’accesso al giudice previdenziale e assistenziale quando «si
occupa di prestazioni che consentono all’avente diritto di uscire dal bisogno» (v. in motivaz. Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020); nel contempo, ha osservato che, così individuata la ratio che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma – appunto – solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali», trattandosi di «disciplina espre ssione di diritto singolare, che non si presta ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con i richiami ivi effettuati; v. anche Cass. nr. 1269 del 2021).
Si è, pertanto, escluso che in presenza di una «domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo » (Cass. nr. 8520 del 2023) ricorrano i presupposti per l’operatività del beneficio.
Da quanto precede consegue che alcun errore di fatto è configurabile. La condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese è coerente con la qualificazione giuridica della fattispecie concreta. Il ricorso originario risulta promosso avverso un avviso di addebito INPS per omesso versamento dei contributi. Si è in presenza, dunque, di un’azione volta all’accertamento negat ivo del credito contributivo che, per come già precisato dalla Corte, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att. c.p.c.
Segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove il pagamento risulti dovuto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps che liquida in Euro 1.600,00, per compensi professionali, in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025