Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16750/2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso il DECRETO DI OMOLOGA del 16 luglio 2024 del Tribunale di Agrigento. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 e, in sede di riconvocazione, in quella del 23/10/2025, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo avverso il verbale dell’RAGIONE_SOCIALE di Agrigento del 3 novembre 2022, con il quale era stata rigettata la sua domanda tendente ad ottenere i benefici di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Il Tribunale di Agrigento, con decreto di omologa del 16 luglio 2024, ha dichiarato l’insussistenza dei requisiti sanitari sui quali si fondava tale domanda e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite all’RAGIONE_SOCIALE, nella misura di € 1.000,00, ol tre accessori di legge e spese generali, ponendo a suo carico le spese di CTU.
NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il Collegio, dopo una prima adunanza tenuta il 25 settembre 2025, si è riunito nuovamente, in sede di riconvocazione, il 23 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 152 disp. att. c.p.c. e 91 c.p.c. in quanto il giudice di merito avrebbe errato a porre a suo carico le spese del procedimento di ATPO nonostante avesse prodotto la prescritta autocertificazione attestante un reddito inferiore al doppio di quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Sostiene che quanto affermato nel provvedimento impugnato non sarebbe vero, atteso che il Tribunale di Agrigento non avrebbe tenuto in debito conto di parte della dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicata con la lettera C) nel documento relativo, avendo considerato solo la precedente attestazione sub A). In questo modo, avrebbe valutato non integralmente tale dichiarazione, che avrebbe utilizzato in modo distorto, estrapolando singole frasi dal contesto nel quale erano inserite.
Peraltro, anche qualora la dichiarazione ex art. 152 si fosse limitata a quella riportata nella menzionata lettera A), che faceva riferimento ai redditi 2021, ciò non l’avrebbe resa inefficace, atteso che si sarebbe obbligata a comunicare, fino alla definizione del processo, le ‘ variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente’ , così riferendosi al 2022.
La censura è infondata.
La questione attiene all’interpretazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Questa disposizione prescrive che:
‘Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di inst aurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della p restazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo’.
L’ articolo del codice di rito contiene, nella sostanza, per quel che interessa, due precetti.
Il primo dispone che la parte soccombente ‘non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore’ a una data soglia : in questo caso, rilevano ‘l’anno precedente a quello della pronuncia’ e ‘l’ultima dichiarazione’.
Il secondo stabilisce che ‘L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusion i dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente’ : viene qui in questione l’anno precedente ‘a quello di instaurazione del giudizio’ ed è richiesta una ‘dichiarazione sostitutiva di certificazione’.
Si tratta di due previsioni differenti.
Nella pratica, la giurisprudenza dà grande importanza alla presentazione della ‘dichiarazione sostitutiva di certificazione’, dilatando il valore dell’impegno ‘a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente’, in modo che, se l’istante non comunica nulla, diviene non necessario il deposito dell’ultima dichiarazione dei redditi precedente la decisione (sull’importanza dell’impegno de quo , Cass., Sez. L, n. 13367 del 17 giugno 2011).
D’altronde, l’art. 152 disp. att. c.p.c. non richiede nemmeno di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo. La stessa Suprema Corte ritiene sufficiente adempiere l ‘ onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, salvo restando, comunque, fino all’esito definitivo del processo, ‘l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti’ (Cass., Sez. L, n. 10875 del 12 ma ggio 2009; Cass., Sez. L, n. 17197 del 21 luglio 2010).
Nella specie, è chiesta l’applicazione della seconda parte dell’art. 152 disp. att. c.p.c., essendo incontestato che nessuna dichiarazione dei redditi è stata depositata.
Il giudice ha ritenuto, interpretando la ‘dichiarazione sostitutiva di certificazione’, che questa si riferisse al reddito prodotto nel 2021 e, considerato che il ricorso era del 2023, ha reputato che non fosse rilevante in quanto, ai sensi del menzionato art. 152, detta dichiarazione doveva concernere l’anno precedente il deposito del ricorso (e, quindi, il 2022).
La ricorrente contesta questa conclusione.
Di base critica l’interpretazione della dichiarazione ad opera del giudice di primo grado, affermandone la non veridicità.
Sostiene che il magistrato non avrebbe tenuto conto dell’ultima parte della ‘dichiarazione sostitutiva di certificazione’ (il punto C), ma solo della prima (il punto A).
Secondo la ricorrente, poi, il suo impegno di comunicare le variazioni reddituali rilevanti avvenute nell’anno precedente riguarderebbe anche quello anteriore al deposito del ricorso e, quindi, il 2022.
Pur non essendovi precedenti specifici in materia, la giurisprudenza ha fornito indicazioni che possono essere valorizzate ai fini della decisione.
In particolare, Cass., Sez. L, n. 965 del 15 gennaio 2025, ha affermato il principio così massimato: «In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della s pecifica indicazione dell’anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo ‘all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio’), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l’efficacia dell’autocertificazione deve intendersi riferita all’intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque
emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale».
Diviene idonea allo scopo, quindi, anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell’anno a cui ri condurre il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale, ben potendo questo desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata, che attribuisce rilievo ‘all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio’.
Da questo arresto emerge che tale dichiarazione non va interpretata in senso letterale, ma che è necessario che in essa vi sia, comunque, un riferimento al reddito dell”anno precedente a quello di instaurazione del giudizio’.
Persino i precedenti prima citati e concernenti l’impegno a comunicare variazioni non prescindono dal collegamento di detto impegno con siffatto anno.
Si tratta di un collegamento che non può venire meno, in caso contrario non venendo rispettato il dettato normativo.
Nella specie, come esposto, un anno è stato indicato e non è quello precedente l’istaurazione del giudizio .
In un caso del genere, ove il giudice non individui nella dichiarazione de qua elementi che consentano di ritenere che, in qualche maniera, sia stato menzionato l’anno corretto (l’interpretazione del contenuto di questo documento è attività che compete, invero, al giudice del merito e che, pertanto, non potrebbe essere sindacata in sede di legittimità, se non contestando la violazione di specifici criteri ermeneutici), deve tenersi conto, quindi, del testo formale del l’art. 152 disp. att. c.p.c. che, nella parte che qui rileva, prescrive tre requisiti fra loro autonomi:
la dichiarazione sostitutiva deve riguardare l’anno precedente il deposito; la dichiarazione sostitutiva deve contenere l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente;
la dichiarazione sostitutiva deve indicare un certo reddito.
Nella specie, il primo requisito non è stato rispettato.
Nel punto A) della dichiarazione in esame è menzionato l’anno 2021 in luogo di quello 2022.
Non vi è, poi, sub C) un’attestazione in contrasto con quella della lettera A), atteso che la ricorrente afferma, nel passaggio C), che il reddito del proprio nucleo familiare è di complessivi euro 8.650,00 ‘per quanto sopra’. Pertanto, le frasi A) e C) sono collegate e anche quella successiva richiama l’anno 2021 .
Peraltro, anche qualora la dichiarazione ex art. 152 citato si fosse limitata a quella riportata nella menzionata lettera A), che faceva riferimento ai redditi 2021, ciò non l’avrebbe resa inefficace, sul mero presupposto che la parte si sarebbe obbligata a comunicare, fino alla definizione del processo, le ‘variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente’, così riferendosi al 2022.
Infatti, il richiamo alle ‘variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente’, a meno di non considerare ‘anno precedente’ quello anteriore al reddito indicato nella dichiarazione sostitutiva (ossia, alla fine, il 2020), concerne, con evidenza, il futuro, vale a dire il periodo del processo, fino alla data della decisione, e, pertanto, l’anno 2023 .
In ogni caso, il 2022 resterebbe fuori.
D’altronde, non vi è ragione per affermare che basterebbe indicare un qualunque anno anteriore a quello di introduzione del giudizio per rispettare il requisito formale dell’art. 152 disp. att. c.p.c. perché, così facendo, si svuoterebbe di ogni senso la disposizione, attribuendole un significato troppo ampio e privo di legami con la lettera del codice di rito.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. c.p.c..
In considerazione dell ‘esito dell’impugnazione , va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, tenutasi il 25 settembre 2025 e, in sede di riconvocazione, il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME