Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13563-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 395/2022 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 848/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Spese – art.
152 disp. att.
c.p.c.
R.G.N.13563/2022
COGNOME
Rep.
Ud 10/07/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna la sentenza del Tribunale di Latina n. 395/2022 in procedimento di opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi nonchè delle spese di CTU nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cod. proc. civ.
Propone un unico motivo di censura, cui resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 luglio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
Il motivo, sollevato per violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito ( ex multis , Cass. n.16284/2011, n. 16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove onera la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l’evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l’interessato deve dichiarare le variazioni
che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione).
Le condizioni minime formali per fruire dell’esonero, poi, sono state riconosciute anche nell’ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione del Tribunale sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero era stata inserita nel ricorso per ATPO ed era stato allegato atto notorio.
Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché riproduce il contenuto della dichiarazione di cui sopra, essenziale per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e contiene come parte integrante l’atto noto rio; sono altresì stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo. Nel ricorso per ATPO, che il ricorrente in cassazione ha allegato, è presente la dichiarazione di esonero, che però non risulta sottoscritta dalla parte: la stessa è, quindi, inidonea, perché alla dichiarazione della parte la legge riconnette un’assunzione di responsabilità che è personalissima e non delegabile al difensore
(Cass. n. 19887/2023, n. 40400/2021, n. 22952/2016; n. 5363/2012 ex multis ).
Peraltro, nel caso di specie, è stata allegata al ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ. un’autodichiarazione trascritta nel ricorso per cassazione e prodotta unitamente allo stesso -che è sottoscritta, riporta l’indicazione della data relativa alla sua compilazione (19.7.2018) ed indica: ‘rientra art. 42 comma 11 legge 269 /03. Comunicherà variazioni’. Tale dichiarazione possiede i connotati necessari (Cass. n. 19887/2023).
Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito dichiarando irripetibili le spese di lite del giudizio di merito e ponendo a carico dell’INPS le spese di CTU , come già liquidate.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese di lite del giudizio di merito e pone le spese di CTU a carico dell’INPS. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025.
La Presidente
NOME COGNOME