Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13102-2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il 28/11/2023 R.G.N. 637/2022;
Oggetto
R.G.N. 13102/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 19/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME presenta ricorso per la cassazione del decreto di omologa pronunciato nel procedimento ex art. 445 bis cod. proc. civ. dal Tribunale di Civitavecchia in data 28.11.2023 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di CTU.
Resiste INPS con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 dicembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
COGNOME NOME impugna il decreto sulla base di un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: afferma che nell’atto introduttivo del giudizio per acc ertamento tecnico preventivo aveva dichiarato ‘di trovarsi nelle condizioni indicate dal comma 11 dell’art. 42 del D.L. n. 269/03 per l’esenzione della condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza, si impegna a comunicare sino a che il processo non sia definito le eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti riferite all’anno precedente’ e che, ‘inoltre, nell’atto notorio depositato unitamente al ricorso introduttivo del giudizio per ATP e sottoscritto dal ricorrente in data 07.01.2022, rinvenibile nel fascicolo di parte dell’ATP (doc. 5) che si allega al doc. 2 in questa sede e diviene parte integrante
del presente ricorso’ aveva dichiarato: ‘Rientra art. 42 c. 11 L. 269/03. Comunicherà variazioni”.
Va premessa l’ammissibilità del ricorso come, e x multis, Cass. n. 33555/2022 e precedenti ivi richiamati, per cui il decreto di omologa «è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente, in parte qua, provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti».
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito ( ex multis , Cass. n.16284/2011; Cass. n. 16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove onera la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l’evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione). Le condizioni minime formali per fruire dell’esonero, poi, sono state riconosciute anche nell’ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione del Tribunale sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero era stata inserita nel ricorso per ATPO ed era stato allegato atto notorio.
Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950/2022, poiché riproduce il contenuto della dichiarazione di cui sopra, essenziale per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e contiene come parte integrante l’atto noto rio; sono altresì stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo. Nel ricorso per ATPO, che il ricorrente in cassazione ha allegato, è presente la dichiarazione di esonero, che però non risulta sottoscritta dalla parte: la stessa è, quindi, inidonea, perché alla dichiarazione della parte la legge riconnette un’assunzione di responsabilità che è personalissima e non delegabile al difensore (Cass. n. 19887/2023, n. 40400/2021, n. 22952/2016; n. 5363/2012 ex multis ).
Peraltro, nel caso di specie, è stata allegata al ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., prodotta come doc. n.5, un’autodichiarazione trascritta nel ricorso per cassazione e prodotta unitamente allo stesso -che è sottoscritta, riporta l’indicazione della data relativa alla sua compilazione (7 gennaio 2022) ed indica: ‘rientra art. 42 comma 11 legge 269/03. Comunicherà variazioni’. Tale dichiarazione possiede i connotati necessari (Cass. n. 19887/2023).
Il Tribunale ha posto a carico del ricorrente le spese di CTU, perché «la dichiarazione allegata al ricorso non è riferita, come richiesto dalla legge, all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2021, bensì al 2020»: così facendo, il Giudice ha richiamato una diversa autocertificazione (inserita nel controricorso), quella finalizzata all’esenzione dal contributo unificato, che richiamava appunto i redditi dell’anno 2020.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decisa nel merito ponendo a carico dell’INPS le spese di CTU come già liquidate.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, pone le spese di CTU a carico dell’INPS.
Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €340,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 dicembre