Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 976 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 976 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 2685-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3340/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 657/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Spese di lite
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di COGNOME NOME tesa a far dichiarare non ripetibili dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i ratei di prestazione assistenziale percepiti. La Corte condannava alle spese di lite COGNOME, poi, in seguito a istanza di correzione di errore materiale, dichiarava irripetibili tali spese, vista la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sul secondo motivo d’appello in cui si chiedeva la pronuncia di non ripetibilità delle spese del giudizio di primo grado, attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c., per il caso in cui dovesse ritenersi sussistere pronuncia della Corte d’appello sul motivo; in tal caso la Corte avrebbe violato l’art.152 d .a. c.p.c. attesa la dichiarazione di esonero prodotta.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Risulta dagli atti di causa , che l’atto d’appello conteneva anche un secondo motivo, relativo alla violazione dell’art.152 d.a. c.p.c. da parte del primo giudice.
Su tale motivo la Corte d’appello non ha pronunciato, non riportandolo né nella parte narrativa né in quella motiva, sicché deve escludersi una pronuncia di rigetto implicito.
La presente causa attiene in effetti alla prestazione assistenziale, poiché la domanda attorea di primo grado di rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE implica accertamento del diritto a ritenere la prestazione stessa. Ai sen si dell’art.152 d.a. c.p.c., il presente deve intendersi quale giudizio per ottenere la prestazione assistenziale, poiché il rigetto della pretesa di ripetizione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE implica che la parte privata ottenga in modo definitivo la prestazione (v. Cass.1544/25, Cass.37973/22).
Non essendo dubbia la certificazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta -e già considerata in appello -la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a pagare le spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio sono a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo soccombenza.