Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1583 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1583 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 20862-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1426/2022 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 1684/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
Autoferrotranvieri Esonero per scarso rendimento
R.G.N. 20862/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 di impugnativa del recesso intimato il 10 dicembre 2018 a NOME COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la pronuncia di primo grado che, rigettando la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, aveva ritenuto ‘l’inefficacia del licenziamento’, con condanna della datrice di lavoro al solo pagamento di ‘un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto’.
La Corte territoriale ha respinto sia il reclamo principale del lavoratore, volto al riconoscimento di una maggiore tutela, sia il motivo di impugnazione incidentale dell’Azienda, che censurava il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale ‘atteso che il RAGIONE_SOCIALE non aveva mai eccepito la violazione dell’art. 27 R.D. n. 148/1931 sotto il profilo procedurale, bensì solo la violazione dell’art. 53 dello stesso Regio Decreto’.
In estrema sintesi, la Corte ha condiviso col Tribunale l’assunto per il quale la mancata attivazione del procedimento previsto dall’art. 27 R.D. n. 148 del 1931 -secondo cui nell’ipotesi, contestata dall’azienda, di ‘scarso
rendimento’ prevista dalla lettera d) dello stesso articolo, si può disporre l’esonero definitivo dal servizio dell’agente stabile ‘sentito il parere del Consiglio di Disciplina reso in seguito a rapporto dell’azienda e sentito personalmente l’agente interessato qualora questi ne faccia richiesta’ determinasse una ‘violazione procedurale, legittimante il riconoscimento di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi; ha resistito la società con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale del 13 maggio 2025 le parti hanno depositato memorie e, all’esito della stessa, il Collegio ha deliberato di rinviare la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza ‘al fine di esaminare la questione delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 27 R.D. n. 148/1931’.
L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha illustrato le conclusioni di accoglimento del ricorso.
La controricorrente ha depositato nuova memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia: ‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione degli artt. 1418, comma 1, c.c., 27, comma 3, dell’Allegato ‘A’ al R.D. n. 148 del 1931, e 18, commi 1 e 6, l. n. 300 del 1970′, sostenendo che ‘la violazione dell’art. 27, comma 3, R.D. n. 148/1931, derivante dall’omessa pronuncia del parere del Consiglio di Disciplina sull’esonero dal servizio per scarso rendimento del COGNOME, dà luogo a nullità del provvedimento di risoluzione, con
conseguente applicazione, in favore del lavoratore licenziato, della tutela reintegratoria piena’.
Il motivo è fondato.
2.1. Pregiudizialmente occorre rilevare che esso censura adeguatamente la statuizione della Corte territoriale che, confermando la sentenza di prime cure, una volta accertata la violazione della procedura prevista dall’art. 27 del R.D. n. 148 del 1931, All. A, per mancata attivazione del Consiglio di disciplina, ha applicato, quale conseguenza sanzionatoria, la tutela meramente indennitaria.
Pertanto non possono trovare accoglimento le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità formulate dalla controricorrente in quanto la questione è di diritto e deriva dalla stessa statuizione della sentenza impugnata proprio in punto di conseguenze derivanti dalla violazione accertata, anche perché tra i motivi dell’articolato reclamo principale del lavoratore vi era -come evidenziato dalla stessa decisione gravata (pag. 5) -quello concernente l’omissione di pronuncia del Tribunale sulla nullità del licenziamento, di modo che la questione era certamente devoluta al gravame, senza alcuna preclusione da giudicato interno; la società, invece, non ha proposto in questa sede impugnazione incidentale contro la pronuncia della Corte territoriale che ha respinto il motivo di reclamo incidentale della società medesima concernente il preteso vizio di ultrapetizione.
2.2. Ciò premesso, occorre procedere all’interpretazione dell’art. 27, All. A, R.D. n. 148/1931, quale parametro normativo direttamente applicabile nella controversia in esame, in connessione con quella offerta da questa Corte all’art. 53 dello stesso Regio Decreto, nell’ambito della
perdurante vigenza della disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotata da tratti di rilevante specialità di chiara matrice pubblicistica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15540/2016; Cass. n. 6530/2017; Corte cost. n. 188/2020).
2.3. Per giurisprudenza consolidata, nel peculiare procedimento regolato dall’art. 53 cit., ove il lavoratore incolpato richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest’ultimo quale organo collegiale ‘terzo’ (tra altre, Cass. n. 6765/2023), anche nel caso in cui gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell’organo (v. Cass. n. 12770/2019; Cass. n. 6555/2023; Cass. n. 532/2025).
L’adozione della sanzione espulsiva da parte del datore di lavoro, cui tale potere non è più assegnato in caso di opzione del lavoratore per l’intervento del Consiglio di disciplina, al quale detto potere è in tal caso deferito in base alla legge, determina una ‘deviazione dell’esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad organo terzo anziché a parte datoriale, e di fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino , prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso del lavorato re, l’attribuzione del potere di licenziamento disciplinare (denominato destituzione) all’organo (CDD) previsto dalla normativa speciale’ (in termini, per tutte, v. Cass. n. 9530/2023).
La conseguenza che se ne è tratta è quella della nullità per contrarietà a norma imperativa a mente dell’art. 1418 c.c., con applicabilità dei primi due commi dell’art. 18 St. lav., nella vigenza della l. n. 92/2012 (di recente v. Cass. n.
22556/2025, con la giurisprudenza ivi citata), ovvero dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, avuto riguardo alla disciplina del cd. ‘ Jobs Act ‘ (v. Cass. n. 604/2025).
La natura imperativa della norma può evincersi dall’attribuzione di competenza ad un organo terzo, in funzione di garanzia, onde ravvisare una causa di nullità della sanzione inflitta in violazione della regola attributiva del potere.
Si tratta di nullità dogmaticamente riferibile alla categoria delle nullità cd. ‘di protezione’, ‘per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità medesima è prevista’ (così Cass. n. 17286/2015), come nel caso testualmente previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), per cui la nullità può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio ma opera soltanto a vantaggio del consumatore (cfr., diffusamente, Cass., Sez. Un., n. 26242/2014).
2.4. Di tale orientamento ha preso atto anche il Giudice delle leggi, quale ‘norma espressa dal diritto vivente assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione’, giungendo a dichiarare, su tale presupposto di rilevanza della questione non concernente direttamente la disposizione censurata, l’illegittimità per difetto di delega legislativa dell’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 23/2015, nella parte in cui si riferisce al termine ‘espressamente’ (cfr. Corte cost. n. 22/2024).
2.5. Questa Corte ha pure precisato che non ogni inosservanza delle previsioni molteplici contenute nell’art. 53 del R.D. n. 148/1931, all. A, può dirsi idonea a determinare
la più grave delle sanzioni civilistiche per violazione di norma imperativa.
È stata affermata, infatti, l’interpretazione che riserva la sanzione massima della nullità alle sole ipotesi di violazione di disposizioni regolanti la procedura disciplinare degli autoferrotranvieri aventi una effettiva caratura imperativa, nella misura in cui siano interpretabili come norme poste a presidio di valori fondamentali, piuttosto che a pretese alterazioni meramente formali della procedura medesima (su tali aspetti si rinvia integralmente a Cass. n. 1157/2026, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.6. Ciò posto, l’art. 27, All. A, R.D. n. 148/1931, stabilisce che ‘l’azienda può far luogo all’esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili’ anche nel caso di ‘scarso rendimento’.
2.6.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento previsto dall’articolo citato si connota per un duplice profilo, oggettivo -in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile – e soggettivo – per la imputabilità a colpa dell’agente, di modo che, a partire dall’arresto rappresentato da Cass. n. 14758/2013, la nozione di “scarso rendimento” è stata legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile (in conformità: Cass. n. 3855/2017; Cass. n. 10963/2018; sui rapporti con le procedure disciplinari si rinvia a Cass. n. 1584/2023; più in generale, circa la rilevanza della ‘scarso rendimento’ ai fini della risoluzione di un rapporto di lavoro v. Cass. n. 10640/2024).
2.6.2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) della disposizione – quindi anche nel caso di esonero per scarso
rendimento esso è ‘disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all’art. 54’; si aggiunge che ‘Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell’azienda e sentito personalmente l’agente interessato qualora questi ne faccia richiesta’.
2.6.3. Si tratta di una fase procedimentale espressamente prevista al fine di obbligare l’azienda ad assumere il parere del Consiglio di disciplina prima di disporre l’esonero e di consentire all’interessato di essere sentito personalmente innanzi al Consiglio medesimo, ove sia posto nelle condizioni di richiederlo.
La disposizione, quindi, sviluppa i suoi effetti lungo una duplice concorrente direttiva, a valenza di carattere generale. Da un canto, impone all’ente di formare la sua volontà deliberativa sull’esonero esclusivamente nel concorso necessario del parere espresso da un organo collegiale in posizione di terzietà.
D’altro canto, la possibilità di richiedere l’audizione innanzi ad un soggetto terzo rappresenta per il lavoratore il momento esplicitamente previsto dalla disposizione a garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Duplice, dunque, anche il vulnus provocato dal mancato espletamento della fase.
In primo luogo, il potere (che è di matrice pubblicistica) di esonerare da un servizio essenziale il dipendente si pone al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge affinché venga esercitato nell’interesse collettivo; difetta il vaglio dell’organo terzo che deve necessariamente supportare la formazione della volontà dell’ente al fine di investirla della competenza a deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro, privando così di base normativa l’atto compiuto nell’assenza del necessario
parere presupposto.
In secondo luogo, senza il passaggio innanzi al Consiglio di disciplina che individua il frangente partecipativo tipizzato dalla norma, viene amputata la possibilità per l’incolpato di far valere le proprie ragioni e di farlo innanzi al soggetto terzo stabilito per legge; ciò pregiudica gravemente la sua difesa perché egli ha il diritto di giustificarsi al cospetto di un collegio in posizione di terzietà e che dovrà necessariamente esprimere un parere; fase, quindi, non surrogabile dalle eventuali giustificazioni rese al datore di lavoro che adotta l’esonero o dall’audizione innanzi al medesimo.
2.7. Le esposte considerazioni inducono questa Corte a ritenere che vada attribuita alla disposizione in esame una caratura imperativa, venendo in rilievo sia le regole attributive di un potere di interesse generale che costituiscono condizioni legali dell’inflizione dell’esonero, sia valori essenziali quali la titolarità di diritti a presidio dell’uguaglianza almeno formale in rapporti contrattuali asimmetrici, con approdi analoghi a quelli ai quali si è pervenuti per l’ipotesi di sanzione disciplinare inf litta senza l’intervento del Consiglio di disciplina; ne consegue che la violazione in controversia non concerne una mera scansione procedimentale ma determina una nullità cui è applicabile l’art. 18, commi 1 e 2, St. lav.
In conclusione, il primo motivo del ricorso del lavoratore deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri, successivi in ordine logico giuridico, in quanto l’interesse di chi ricorre alla tutela più ampia è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di
gravame.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. :
‘Nel rapporto di lavoro regolato dal R.D. n. 148 del 1931, l’esonero dal servizio per ex art. 27, lett. d), All. A, adottato senza il parere del Consiglio di disciplina e previa audizione personale dell’agente, ove sia richiesta, è nullo per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; ne consegue l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970’.
Il giudice del rinvio regolerà anche spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estAVV_NOTAIO NOME COGNOME