Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
sul ricorso 20908/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappres. e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO , con procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 548/2021 de lla Corte d’appe llo di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 20.04.2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, conveniva innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare: a rendere il conto, ex artt. 1713 ss, c.c., 263 ss, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE gestione a titolo non oneroso RAGIONE_SOCIALE parte attrice e, in particolare, delle somme incassate dagli associati dello stesso RAGIONE_SOCIALE, a titolo di quota d’iscrizione ordinaria, successivamente al 22.2.07 e fino alla cessazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, e alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 15.163,35, pari all’ammontare complessivo delle quote d’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE attore versate dagli associati RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’attore esponeva che: in virtù del d.m. n. 521/98 il comandante del distretto militare di RAGIONE_SOCIALE aveva affidato in concessi one, a titolo non oneroso, all’aRAGIONE_SOCIALE convenuta, con scrittura del 28.9.2000, la gestione di tutti i locali, impianti e strutture che, all’interno RAGIONE_SOCIALE caserma Carrano di RAGIONE_SOCIALE, erano destinati anche al RAGIONE_SOCIALE e all’annessa foresteria; le parti avevano pattuito una quota annuale per la copertura delle spese inerenti alle varie attività sostenute dall’aRAGIONE_SOCIALE stipulante; in virtù delle no rme statutarie e convenzionali, il Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE c aveva emanato un regolamento di gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, imponendo, in particolare, agli associati dello stesso RAGIONE_SOCIALE il pagamento di ulteriori quote associative, accantonate sotto la voce ‘Fondo patrimoniale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ su conto corrente; la somma depositata su tale fondo, di circa 15.000,00 euro, nonostante il parere contrario del
presidente del collegio dei revisori dei conti, era ritenuta dal presidente dell’ente convenuto di proprietà RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 2014, il Tribunale dichiarava l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda in quanto proposta da ente del quale non era stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALE relativa esistenza.
L’A RAGIONE_SOCIALE attrice proponeva appello che, con sentenza del 20.4.21, era rigettato dalla Corte territoriale, osservando che: dall’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta non risultavano atti di data certa che dimostrassero l’esistenza di un’aRAGIONE_SOCIALE sorta nel 1986, non essendo sufficiente a tal fine lo statuto dettato dal comandante militare al quale faceva riferimento il RAGIONE_SOCIALE; inoltre, l’art. 8, c.3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 382/78, all’epoca vigente, stabiliva che la costituzione di associazioni o circoli fra militari era subordinata al preventivo assenso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il RAGIONE_SOCIALE appellante non aveva soggettività ad agire , che spettava unicamente all’ente al quale era organicamente collegato, cioè l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE difesa con la quale intercorreva il rapporto di concessionecontratto con l’RAGIONE_SOCIALE; la gestione di tale RAGIONE_SOCIALE era stata affidata dal RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE con provvedimento di concessione , ed era regolata dalla convenzione stipulata con il capo-servizio amministrativo, sulla base di scrittura impegnativa del 28.9.2000 del Distretto militare di RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con due motivi.
NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 36 c.c., e dell’art. 8 d ella l. n. 382/78, per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse provata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE stessa a RAGIONE_SOCIALE ricorrente, laddove è a tal fine
sufficiente uno statuto e un regolamento, non occorrendo formalità particolari, né l’autorizzazione di cui all’art. 8 l. n. 382.
Il secondo motivo denunzia violazione del citato art. 8 l. n. 382/78, per non aver la Corte territoriale ritenuto l’alterità dell’ARAGIONE_SOCIALE appellante rispetto all’RAGIONE_SOCIALE, rilevando che la previsione RAGIONE_SOCIALE quota annuale sulla base del bilancio preventivo per la copertura delle spese, ancorché inserita nella convenzione stipulata tra la stessa controricorrente e il Comando militare a partire dal 2006, era invece da riferire alla stessa aRAGIONE_SOCIALE appellante, come desumibile dai bilanci preventivi 2006 e 2007, mentre l’A RAGIONE_SOCIALE appellata aveva riscosso le quote dagli associ ati dell’ente ricorrente , essendo intercorsa tra i due soggetti una convenzione non scritta.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell’esistenza del l’A RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta attraverso atti aventi data certa.
Anzitutto, la ricorrente assume erroneamente che il presupposto RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata sia stato l’affidamento in gestione del RAGIONE_SOCIALE attore all’RAGIONE_SOCIALE, sulla premessa che lo stesso RAGIONE_SOCIALE fosse un organismo di protezione speciale.
Al riguardo, va rilevato che i due motivi, quantunque relativi al vizio di violazione di legge, esprimono di fatto una critica afferente alla valutazione degli elementi probatori.
Va osservato che, nel giudizio di cassazione, la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio, mentre l’illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile
connessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integrante violazione dell’art. 115 c.p.c., ma non rileva quale errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato (Cass., n. 13918/22).
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità RAGIONE_SOCIALE decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALE causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n.6519/19).
Nella specie , la Corte d’appello ha chiarito che l’aRAGIONE_SOCIALE ricorrente aveva appellato la sentenza del Tribunale, adducendo la coesistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, avente natura privatistica, sorta nel 1986, e del RAGIONE_SOCIALE, quale organismo di protezione sociale, sorto nel 2000, senza però dimostrare l’effettiva alterità dei due enti, che avrebbero operato, pur distinti, presso la stessa sede, in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso la caserma Carrano.
La Corte di merito ha escluso dunque la legittimazione ad agire dell’aRAGIONE_SOCIALE attrice, che spettava solo all’ente al quale era organicamente collegato, ovvero all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE difesa con la quale intercorreva un rapporto di concessione-contratto con l’RAGIONE_SOCIALE (or a RAGIONE_SOCIALE).
Pertanto, la ricorrente non attinge la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, tendendo in sostanza al riesame dei fatti, mediante una diversa loro prospettazione in ordine alla legittima esistenza dell’a RAGIONE_SOCIALE appellante, argomentando dalla previsione contenuta nello statuto approvato dal Comandante del presidio militare l’1.7.96, nel quale è fatto riferimento al RAGIONE_SOCIALE di presidio RAGIONE_SOCIALE, costituito nella caserma Carrano dal 1986, fatto che- sommariamente riportato nel ricorsonell’atto di citazione non risulta esplicitato in tale asserita valenza probatoria.
Ora, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante tale previsione contenuta nel suddetto statuto, in mancanza di atti aventi data certa, anche alla luce delle prove testimoniali acquisite, considerata altresì la mancanza dell’autorizzazione dell’Organo militare, prescritta dalla l. n. 382/78.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo RAGIONE_SOCIALE pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.