Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19665/2020 R.G. proposto da :
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell ‘ avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
D COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
nonchè
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE RAGIONE_SOCIALE BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOMEcontroricorrente- nonchè
QUEGLI ASSICURATORI DEI RAGIONE_SOCIALE CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIOFICATO N. 1560321, in persona del rappresentante generale per l ‘ Italia pro tempore , elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO BARI n. 291/2020 depositata il 02/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Bari, con la sentenza n. 291/2020 depositata il 02/03/2020, ha rigettato l ‘ appello principale proposto da NOME COGNOME nella controversia con NOME COGNOME, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE Policlinico di Bari (il Policlinico) ed i RAGIONE_SOCIALE, nonché l ‘ appello incidentale proposto da NOME COGNOME nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto il risarcimento dei danni morali e materiali, asseritamente subiti da NOME COGNOME sotto il profilo
dell ‘ immagine, della reputazione, del prestigio e dell ‘ onore per effetto della produzione – nel corso di un procedimento avanti al TAR Puglia promosso dal COGNOME nei confronti del Policlinico per l ‘ attivazione della U.O. di chirurgia maxillo-facciale – di una nota a firma del direttore della U.O. di otorinolaringoiatria (prof. NOME) indirizzata al direttore generale del Policlinico (dott. COGNOME), da parte del difensore del Policlinico (avv. COGNOME) a suo dire gravemente diffamatoria e del tutto estranea all ‘ oggetto del contenzioso avanti al TAR.
Il Tribunale di Bari rigettava le domande proposte dal COGNOME.
La Corte territoriale: a) ha confermato la sentenza giudice di prime cure, integrandone la motivazione con riferimento alla pertinenza della nota prodotta il 19/07/2006 rispetto all ‘ oggetto del giudizio avanti al TAR; b) ha condannato l ‘ appellante anche alla rifusione delle spese del chiamato in garanzia dal RAGIONE_SOCIALE, ossia i Lloyd ‘ s.
Per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi.
Traversi, COGNOME, il Policlinico ed i Lloyd ‘ s resistono con controricorso, per i primi due illustrato da memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all ‘ art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 cod. civ. e degli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., con riferimento all ‘ art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 598 cod. pen. ed agli artt. 88 e 89 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 7 comma 4 d.lgs. n. 104/2010, con
riferimento agli artt.598 cod. pen., 88 e 89 cod. proc. civ.; dell ‘ art. 103 Cost., con riferimento all ‘ art. 2909 cod. civ.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con riferimento all ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 598 cod. pen. con riferimento all ‘ art. 2 Cost.; degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e degli artt. 88 e 89 cod. proc. civ. con riferimento all ‘ art. 185 cod. pen.
Nel primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel non avere preso in considerazione quanto ammesso dall ‘ avv. COGNOME nella memoria di costituzione in appello; ammissioni che a dire del ricorrente sono qualificabili come confessioni con riferimento alla insussistenza di un collegamento immediato tra l ‘ oggetto della nota prodotta il 19/07/2006 e l ‘ oggetto del procedimento avanti al TAR.
7. Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, l ‘ art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all ‘ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest ‘ ultimo profilo (Cass. 06/09/2019 n. 22397).
Le deduzioni svolte dall ‘ avv. COGNOME nella comparsa costitutiva in appello non sono qualificabili quali fatti della natura, nei termini di cui al principio di diritto sopra richiamato, perché
afferenti ad un tema retorico, ossia quello della sussistenza di un nesso strumentale tra quanto rappresentato nella nota prodotta il 19/07/2006 e l ‘ oggetto del procedimento avanti al TAR. Si tratta dunque di valutazioni, ed anzi: di argomentazioni, non suscettibili di essere qualificate come fatti né ai sensi dell ‘ art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., né ai sensi degli artt. 228 cod. proc. civ. o 2730 e segg. cod. civ.
9. La violazione delle altre norme di diritto, oggetto della censura ex art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è del tutto priva di specificità, e pertanto inammissibile ex art. 366 comma primo n. 4 cod. proc. civ., limitandosi al mero richiamo delle norme che si assumono violate nella rubrica del motivo. In particolare, è del tutto irrilevante il richiamo agli artt. 88 e 89 cod. proc. civ. siccome disposizioni vigenti con riferimento al solo processo civile, e non applicabili nei procedimenti avanti al giudice amministrativo.
10. Infine, quanto alle censure ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ., giova rilevare che tali censure non possono porsi per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest ‘ ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d ‘ ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. I 01/03/2022, n. 6774).
11. Nel secondo motivo il ricorrente sostiene che l ‘ esibizione della nota del 19/07/2006, redatta da un privato cittadino del tutto estraneo al giudizio, è del tutto irrilevante nel processo amministrativo «per espressa previsione legislativa e costituzionale sull ‘ ambito dei confini e dei limiti del giudizio amministrativo di legittimità»; deduce che la Corte territoriale ha violato il giudicato formatosi sul punto, perché il TAR Puglia con la sentenza che ha
definito il procedimento ha ritenuto la estraneità ed irrilevanza della nota rispetto all ‘ oggetto del giudizio; e che tale irrilevanza era ben conoscibile a priori.
12. Il motivo è infondato.
Secondo Cass. 31/05/2018 n. 13797 richiamata anche dalla Corte territoriale, l ‘ operatività della speciale esimente prevista dall ‘ art. 598 cod. pen. – con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori la più ampia libertà espressiva nell ‘ esercizio del diritto di difesa – è subordinata alla duplice condizione che le espressioni offensive attengano in modo diretto ed immediato all ‘ oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l ‘ accoglimento della domanda proposta.
13. La Corte territoriale ha ritenuto che la nota prodotta il 19/07/2006 fosse «senz ‘ altro da considerarsi attinente all ‘ oggetto della controversia ed era anche funzionale a sostenere le argomentazioni poste a base della tesi prospettata dal Policlinico».
14. Il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale appare corretto, in quanto ha proceduto ad apprezzare la sussistenza dei presupposti per l ‘ esimente ex art. 598 cod. pen. ─ applicabile anche ai procedimenti avanti al TAR, Cass. 12/11/2024 n. 29193 ─ in conformità dei principi di diritto statuiti da questa Corte.
15. A questo proposito deve osservarsi che l ‘ esimente ex art. 598 cod. pen. ha natura speciale rispetto alle disposizioni dettate in via generale dai singoli ordinamenti processuali (fatti salvi gli artt. 88 e 89 cod. proc. civ. in materia di procedimento civile, non rilevanti nel caso in esame), e dunque ciò che la Corte territoriale doveva accertare, ed ha in effetti accertato, era solo la sussistenza dei requisiti per la sussistenza dell ‘ esimente.
16. In questa prospettiva sono irrilevanti le considerazioni svolte dal TAR nella sentenza n. 3601/2006 in quanto ─ come correttamente ritenuto dalla C orte territoriale ─ al fine della
sussistenza dell ‘ esimente la attinenza all ‘ oggetto della controversia e la rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l ‘ accoglimento della domanda proposta devono essere valutate ex ante , e non ex post . Ciò che rileva, ai fini della sussistenza dell ‘ esimente in parola, non è la effettiva decisività del documento prodotto, ciò che porterebbe ad escludere l ‘ esimente in tutti i casi nei quali il documento sia ritenuto irrilevante o comunque non concludente da parte della autorità giudiziaria. E ciò, in ultima analisi, perchè la sussistenza dell ‘ esimente deve essere valutata con riferimento alla condotta di chi ha effettuato la produzione, e non di chi ha poi valutato la produzione; da qui la necessità di procedere ad una valutazione ex ante, ossia al momento della produzione; da qui la necessità di ricercare l ‘ intenzione del soggetto che ha effettuato la produzione, alla luce di tutte le circostanze del caso in esame.
La Corte territoriale ha proceduto all ‘ apprezzamento dei fatti facendo corretta applicazione di questi principi di diritto, e pertanto il motivo deve essere rigettato.
18. Nel terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato nel condannarlo al rimborso per intero delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal dott. COGNOME nonostante il rigetto dell ‘ appello incidentale.
19. Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell ‘ attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall ‘ attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l ‘ attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso
rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l ‘ iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 06/12/2019 n. 31889).
20. Dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale risulta che il dott. COGNOME abbia chiesto l ‘ autorizzazione alla chiamata in causa dei Lloyd ‘ s «con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, per essere mallevato in caso di accoglimento della domanda e tenuto indenne dalle spese di assistenza legale».
La domanda principale di manleva è stata ritenuta assorbita, in conseguenza del rigetto dell ‘ appello principale. Avuto riguardo al principio di diritto sopra richiamato deve ritenersi che la chiamata in causa dei Lloyd ‘ s da parte del dott. COGNOME si sia resa necessaria in relazione alle domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti dal dott. COGNOME e l ‘ assorbimento della domanda non può essere ritenuto esprimere alcun giudizio di arbitrarietà o manifesta infondatezza della domanda di manleva. Tanto basta per il rigetto del motivo.
Nel quarto motivo il ricorrente, sempre con riferimento al tema delle spese di lite, deduce che la Corte territoriale non poteva dichiarare l ‘ assorbimento della domanda principale di manleva in presenza di una contestazione da parte del terzo chiamato sulla sua fondatezza.
Il motivo è inammissibile, perché la parte ricorrente si è limitata a prospettare -in astratto -un possibile riflesso della statuizione sulla domanda di manleva sulla regolamentazione delle spese processuali. Ma non ha dedotto per quale concreta ragione la delibazione della domanda di manleva proposta dal dott. COGNOME nei confronti dei Lloyd ‘ s avrebbe portato un risultato a sé vantaggioso, possibile solo nel caso di rigetto della domanda,
ragione che concreta la attualità dell ‘ interesse a impugnare ex art. 100 cod. proc. civ.
24. L ‘ interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall ‘ utilità giuridica che dall ‘ eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 11/12/2020 n. 28307). Dalla generica prospettazione del motivo di ricorso non appare sussistere alcun interesse giuridicamente qualificato a impugnare. Il motivo è pertanto inammissibile.
25. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l ‘ erroneità del rigetto della domanda risarcitoria, siccome in violazione delle norme giuridiche indicate nella rubrica, afferenti in particolare alla violazione dei doveri incombenti sul dott. COGNOME e sull ‘ avv. COGNOME nei rispettivi ruoli.
26. Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019 n. 34476).
27. Nel caso in esame il motivo di ricorso si sostanza in una diversa valutazione degli elementi di prova già compiuta dal giudice del merito, con particolare riferimento alla violazione dei doveri incombenti sul dott. COGNOME e sull ‘ avv. COGNOME nei rispettivi ruoli; violazione ritenuta insussistente dalla Corte territoriale per effetto della sussistenza degli elementi costitutivi della esimente ex art. 598 cod. pen.
28. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
29. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: a) in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio di NOME COGNOME; b) in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio di NOME d ‘ Ecclesiis; c) in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio della A.O. Ospedale Policlinico Consorziale di Bari; d) in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio dei Lloyd ‘ s.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio di NOME COGNOME; in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio di NOME COGNOME; in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio della A.O. Ospedale Policlinico Consorziale di Bari; in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, a beneficio dei Lloyd ‘ s.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/04/2025.