Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 262 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12765 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE di cui è mandataria RAGIONE_SOCIALE in giudizio con RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso la SENTENZA n. 22/2023 emessa da CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA
FATTI DI CAUSA
1. ─ E’ impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di
appello di Reggio Calabria ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME contro la pronuncia di primo grado, resa dal Tribunale reggino. Nel giudizio di merito l’attore aveva domandato la dichiarazione di nullità parziale di un contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo di tale rapporto e la condanna della controparte, Banca Carime s.p.a., cui è succeduta RAGIONE_SOCIALE, alla ripetizione delle somme indebitamente contabilizzate a proprio credito; il Tribunale aveva respinto tali domande.
2 . ─ Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, la quale ha proposto un ricorso incidentale condizionato, anch’esso articolato in un motivo.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore di COGNOME ha domandato la decisione della causa. Vi è memoria della stessa parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ La proposta, per quanto qui rileva, ha il tenore che segue:
«L ‘unico motivo del ricorso principale, che deduce violazione degli artt. 1175, 1375, 2697 c.c., 210 c.p.c., 119 t.u.b., in quanto il correntista aveva richiesto alla banca prima del giudizio i documenti ai sensi dell’art. 119 t.u.b., nonché in giudizio form ulato istanza di esibizione, non accolta erroneamente ai giudici del merito, è inammissibile: infatti, come accertato dalla corte territoriale e già dal tribunale, risultando ciò altresì dal corpo del motivo, il correntista non provvide a richiedere mai gli estratti conto alla banca ex art. 119 t.u.b.; onde deve farsi applicazione del principio consolidato della S.C., secondo cui «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, a d ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi
gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» e «In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest’ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate» (Sez. 1 , Ordinanza n. 9082 del 31/03/2023; Sez. 1 – , Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022; Sez. 1 – , Sentenza n. 24641 del 13/09/2021);
« l’unico motivo del ricorso incidentale è condizionato e sarebbe assorbito».
Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dal ricorrente principale.
– Col ricorso principale s i fa in sintesi questione della legittimità del provvedimento con cui la Corte di appello ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di esibizione documentale proposta avanti al Tribunale: tale richiesta, ad avviso del Giudice distrettuale, era stata correttamente disattesa posto che doveva ritenersi «insufficiente ed inadeguata la generica missiva» formulata ex art. 119, comma 4, t.u.b. dall’odierno ricorrente prima dell’introduzione del giudizio , e datata 9 agosto 2011.
Sostiene l’istante che l’istanza, la quale faceva menzione del «contratto originario di apertura del conto corrente», del «contratto originario di apertura di credito in conto corrente», oltre che di
«contratti e convenzioni successivi», nonché delle «originarie convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse delle commissioni e delle provvigioni di massimo scoperto» non fosse affatto generica e che, pertanto meritasse accoglimento.
Come è spiegato nella proposta, in base alla giurisprudenza di questa S.C., il diritto del cliente della banca ad ottenere copia della documentazione per essere proficuamente esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c. ove « detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato ».
Ora, la Corte di appello ha spiegato la ragione per cui il rifiuto opposto dalla banca non poteva considerarsi ingiustificato. In tal senso, la pronuncia resa dal Giudice distrettuale non può considerarsi difforme dal richiamato principio di diritto che governa l’istituto di cui qui si dibatte. Né ha cittadinanza la censura vertente sul vizio motivazionale, posto che in sede di legittimità può essere denunciata solo « l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598): nella specie, la Corte ha espresso un giudizio, quanto alla mancata specificazione dei documenti oggetto dell’istanza (richiamati con esclusivo riguardo al loro oggetto), che dà conto dell’impugnata statuizione e che non è perciò censurabile in questa sede sul versante motivazionale.
4. Il ricorso incidentale, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., e che verte sull’asserita carenza di legittimazione passiva dell’odierna controricorrente con riguardo alle domande proposte in giudizio (stante una vicenda successoria che ha interessato RAGIONE_SOCIALE, limitata, secondo quanto dedotto col mezzo di
censura, ai soli crediti della cedente UBI Banca RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, resta assorbito, in quanto condizionato.
5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Tr ovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.. I relativi importi possono fissarsi, rispettivamente, nella stessa somma liquidata a titolo di spese giudiziali e in euro 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione