Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14734 del 2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dal quale sono rappres. e difesi unitamente all’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 36/2020 della Corte d’appello di Torino , pubblicata il 13.01.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 2018 il Tribunale di Torino, accogliendo parzialmente la domanda della RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannava: Intesa S.AVV_NOTAIO al pagamento della somma di euro 110.245,34 a titolo di restituzione d’indebito in ordine agli interessi anatocistici e usurari, oltre interessi, rigettando la domanda di risarcimento dei danni; in accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, condannava la società attrice al pagamento della somma di euro 74.059,55, compensando parzialmente le poste attive e passive tra le parti.
In particolare, il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione decennale dalla notifica della citazione (16.5.14), respingeva la parte della domanda relativa all’illegittima applicazione di tassi superiori a quelli concordati tra le parti, per mancata prova dei contratti di conto corrente, e rigettava l’istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto tali contratti in quanto non preceduta dalla richiesta di cui all’art. 119 TUB. Con sentenza del 13.1.20, la Corte territoriale respingeva l’appello della società e dei fideiussori, osservando che: anzitutto, era infondata l’i stanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto generica, priva di specificazioni dei documenti richiesti, nonostante una parte degli stessi fosse a disposizione del correntista, il quale aveva prodotto parte degli estratti conto ; l’esame dell’eccezione di prescrizione delle rimesse bancarie presupponeva, per il periodo anteriore al 16.5.04, la verifica dell’es istenza di affidamenti; la mancata produzione di contratti scritti
non permetteva di poter ritenere documentalmente provato che vi furono aperture di credito o finanziamenti concordati, né gli attori avevano fatto riferimento ad affidamenti di fatto; nell’atto introduttivo gli attori avevano richiamato una serie di rapporti di conto corrente e di conti anticipi, ma non aperture di credito (alle quali era stato fatto riferimento tardivamente nella memoria ex art. 183 c.p.c.); pertanto, tutte le rimesse anteriori alla detta data erano da considerare solutorie, con conseguente prescrizione del diritto fatto valere; il saldo da prendere a riferimento per individuare le rimesse solutorie prescritte e per il ricalcolo del saldo di conto corrente a partire dal 16.5.04, non era quello rideterminato dall’inizio del rapporto (espungendo le voci frutto dell’applicazione delle condizioni illegittime: interessi debitori non pattuiti; anatocismo, c.m.s.), ma quello esposto dalla banca.
RAGIONE_SOCIALE e i fideiussori- NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorrono in cassazione con otto motivi. Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria dell’Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c., per non aver la Corte d’appello acco lto l’istanza d’esibizione della documentazione bancaria mancante, non avendo gli appellanti assolto l’onere della prova, in quanto la richiesta fondata sul citato art. 119 era da considerare legittima anche in corso di causanon essendo l’istituto alternativo all’art . 210 c.p.c.non riguardando la sola fase stragiudiziale; sarebbe stato onere della banca, anche a fronte della domanda di accertamento negativo proposta dagli attori, dare prova del proprio credito, in quanto soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del c onto corrente consente di determinare il
credito della banca, attraverso un’integrale ricostruzione dei rapporti dare/avere.
I ricorrenti deducono pertanto che la mancata produzione dei documenti richiesti da parte della banca non consentiva di accertare le annotazioni delle somme versate per determinarne il carattere ripristinatorio o solutorio.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, 345, c.p.c., 1842, 18 43, 2935, c.c., per aver la Corte d’appello affermato che la domanda introduttiva non aveva per oggetto gli affidamenti di fatto e che quest’ultimi non erano stati dimostrati, anche alla luce delle risultanze della c.t.u.
Il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 345, 112, c.p.c., per omessa pronuncia, nonché degli artt. 1842, 1843, 2935, c.c., riguardo alla corretta formulazione dell’eccezione di prescrizione e alla p rova delle aperture di credito, circostanza anche oggetto di c.t.u.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1842, 1843, 2935, c.c., 112, 1 15, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso l’esame di fatto decisivo in relazione all’eccezione di prescrizione riferita ai pagamenti ripristinatori, anziché solutori, pur non essendo stata contestata la circostanza delle aperture di credito.
Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 1230, 1231, c.c. in relazione ai due rapporti di conto corrente, per aver la Corte territoriale ritenuto che tutte le rimesse anteriori al 16.5.04 fossero solutorie e che, di conseguenza, fosse prescritto il diritto della società di agire in ripetizione fino a tale data, adducendo che invece i conti correnti non sarebbero stati estinti perché i relativi saldi sarebbero stati trasferiti su altri conti senza soluzione di continuità, per inferirne l’erroneità de l termine iniziale del decorso della prescrizione.
Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 119 TUB, 210 c.p.c., 1284, 1815, c.c ., l. n. 108/96, per aver la Corte d’appello ritenuto che la mancanza della documentazione negoziale, e la possibilità di pattuizione, anche prima del RAGIONE_SOCIALE, di interessi ultralegali e delle c.m.s., escludevano la possibilità di rimettere in discussione i dati emergenti dagli estratti conto come effettivamente applicati dalla banca, con riferimento all’indebita applicazione del tasso d’interesse, alla capitalizzazione trimestrale, all’ usura e alle c.m.s., nonché per omessa pronuncia, in conseguenza della mancata emissione dell’ordine di esibizione documentale.
Il settimo motivo denunzia violazione degli artt. 119 TUB, 210 c.p.c., 61 e 191, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non provate le contestazioni dei ricorrenti, non disponendo una c.t.u. integrativa previa acquisizione della documentazione richiesta, nonché motivazione apparente.
L’ottavo motivo denunzia l’ erronea applicazione del principio della soccombenza sulla liquidazione delle spese legali.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello , premesso che la banca appellante non aveva proposto l’istanza ex art. 119 TUB – né prima della causa, né in corso del giudizio- ha ritenuto non ammissibile l’istanza d’acquisizione ex art. 210 c.p.c., afferente alla documentazione bancaria (contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto, le ricevute di versamento) perché generica (considerando che erano in discussione 15 rapporti, tra conti correnti ordinari e conti anticipi), rilevando che tale istanza aveva carattere residuale e non poteva essere utilizzata per sovvertire il principio di distribuzione degli oneri probatori, senza allegare i motivi per i quali l’istante non avesse potuto procurarsi i documenti richiesti e che, nella specie, l’istanz a in
questione era priva di specificazioni, nonostante una parte degli stessi documenti fosse nella disponibilità della società.
Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/21; n. 23861/22).
Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l’esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche (come nella fattispecie), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca.
Nella specie, emerge che l’istanza d’acquisizione era generica e, comunque non era stata formulata prima della causa.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte d’appello accertato che la domanda introduttiva non riguardava gli affidamenti di fatto- questione emersa in appello- che incidevano sulla prescrizione delle rimesse, di cui comunque non sono emersi i presupposti dai documenti acquisiti.
Al riguardo, è dunque irrilevante che la banca non avrebbe eccepito la tardività dell’asserita domanda nuova, relativa alla sussistenza dei fidi di fatto, considerando altresì che tale questione rappresentava,
piuttosto, una controeccezione diretta a paralizzare l’eccezione di prescrizione delle rimesse sollevata dalla banca.
Il terzo motivo è inammissibile, relativo in sostanza a un vizio di motivazione, riproponendo sotto questo profilo il contenuto del secondo mezzo.
Invero, la Corte territoriale non ha omesso alcuna pronuncia, avendo richiamato l’orientamento di questa Corte in ordine alle modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, secondo il quale, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (SU Cass., n. 15895/19; n. 7013/20).
Il quarto motivo è parimenti inammissibile, sia per carenza di autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato quando e come vi sarebbe stata la mancata contestazione degli affidamenti di fatto, sia perché, come detto, non emerge alcuna omessa pronuncia sulla questione della prescrizione delle rimesse.
Inoltre, la doglianza è anche generica. Invero, in tema di contratti bancari, l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità – a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 – non essendo pertanto sufficiente a provarne l’esistenza la circostanza che l’affidamento risulti dal “libro fidi”, né che
il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l’esame del “regolamento di portafoglio”, destinato solo a raccogliere l’insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli (Cass., n. 926/22).
Nella specie, l’efficacia della mancata contestazione invocata dai ricorrenti sarebbe preclusa dal fatto che l’apertura di credito di fatto è legittima solo se già disciplinata dal contratto di conto corrente, ipotesi da escludere data la mancata acquisizione della documentazione.
Il quinto motivo è inammissibile, poiché diretto a ribaltare l’interpretazione della Corte d’appello circa l’estinzione dei due contratti di conto corrente, n. 91.1 e 94.1, e l’ insussistente continuazione di tali rapporti su altri conti a seguito del versamento delle relative provviste- in ordine al termine iniziale della prescrizione delle rimesse solutorie. In sostanza, il motivo sollecita uno inammissibile ulteriore accertamento di fatto sulla predetta questione.
Sesto e settimo motivo, esaminabili congiuntamente perché accomunati da doglianze relative alle conseguenze del mancato accoglimento del l’istanza ex art. 210 c.p.c., sono del pari inammissibili perché, come assumono gli stessi ricorrenti, si ricollegano al primo mezzo e ne seguono la sorte.
L’ottavo motivo è infine, inammissibile perchè privo di una effettiva censura circa il capo della sentenza impugnata sulla liquidazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per
esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 6 marzo