Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27129 -2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
– intimati –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, RAGIONE_SOCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI,
– intimati – avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE n. 109/2019, depositata il 15/7/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024 dal consigliere COGNOME; lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
Con delibera del 9 novembre 2016, notificata il 17/1/2017, la RAGIONE_SOCIALE inflisse al dott. NOME COGNOME, odontoiatra iscritto anche all’RAGIONE_SOCIALE, la sanzione RAGIONE_SOCIALE interdizione dalla professione per un anno, per avere permesso o comunque agevolato l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 l.n.175/92: in data 3 novembre 2005 , infatti, la Guardia di finanza aveva trovato, nello studio RAGIONE_SOCIALEco a lui intestato e in sua assenza, l’odontotecnico NOME COGNOME intento a svolgere operazioni RAGIONE_SOCIALEche ; agli ispettori l’odontotecnico aveva riferito che collaborava con il dott. COGNOME, eseguendo piccoli interventi.
1.1. Con separata delibera nella stessa data, per gli stessi fatti, la RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva inflitto la stessa sanzione, risultando NOME COGNOME iscritto sia all’RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’odontoiatra era stato altresì sottoposto a giudizio penale per il reato di cui all’art. 358 c od. pen., conclusosi con sentenza del 17 gennaio 2014 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE di estinzione del reato per prescrizione.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adita da NOME COGNOME per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera del 9 novembre 2016, respinse il ricorso con decisione del 27 novembre 2019, depositata il successivo 15 luglio 2020, ritenendo, per quel che qui ancora rileva, sussistente il dolo specifico RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE professione in assenza di titolo dal quadro probatorio emerso nel corso dei giudizio in sede penale.
Avverso questa decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, a cui l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, per mero errore materiale, in ricorso, a pag. 17, NOME COGNOME afferma che oggetto di impugnazione sia la delibera n. 96 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di conferma RAGIONE_SOCIALE delibera proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE ; stesso errore ricorre nel controricorso, nell’intestazione e nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo
È invece evidente, dal provvedimento prodotto e dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti, che nel presente giudizio impugnata è la delibera n. 106 di conferma RAGIONE_SOCIALE decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE.
1. Ciò precisato, con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 l.n.175/1992 per avere la RAGIONE_SOCIALE ritenuto sussistente il requisito del dolo specifico, recependo le risultanze dei giudizi penali senza alcuna autonoma valutazione dei fatti e, in particolare, senza considerare che l’odontotecnico NOME era proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile e quindi ne aveva libero accesso e che egli non era in studio al momento RAGIONE_SOCIALE‘accesso RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza; la RAGIONE_SOCIALE, invece, avrebbe dato rilevanza ad indizi in sé non significativi, la targhetta affissa all’esterno RAGIONE_SOCIALEo studio recante il suo nominativo e le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME in sede di perquisizione, secondo cui egli si limitava a lavorare a piccole operazioni.
1.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, sin dal 1998, con la sentenza n. 4667, chiarito che nel giudizio disciplinare, instaurato nei confronti di RAGIONE_SOCIALEsti, trovano applicazione le regole del processo civile, anziché quelle del processo penale (Sez. un. 12.11.1988 n. 6129, 9.3.1990 n. 1926, 12.6.1990 n. 5718): in particolare, il ricorso alla RAGIONE_SOCIALE avverso la sanzione disciplinare inflitta dal RAGIONE_SOCIALE introduce, secondo gli artt.53 e seguenti del D.P.R. n.221 del 1950, un vero e proprio giudizio civile che continua attraverso il presente giudizio di cassazione consentito dall’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione (Cass. Sez. 3, n. 10393 del 30/07/2001); da ciò segue che, al pari del giudice civile, anche quello disciplinare può utilizzare, come fonte del proprio
convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico, svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione, che ne abbia dato il giudice penale.
Detti poteri sono stati legittimamente esercitati nella specie, perché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha affermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘incolpato partendo dall’esame del verbale RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza RAGIONE_SOCIALE ispezione effettuata in data 3 novembre 2005 ed evidenziando che dal documento risulta che nello studio – ancora nella disponibilità formale RAGIONE_SOCIALE‘incolpato fino alla scadenza di trenta giorni a far data dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE denuncia all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe entrate avvenuta il 15 ottobre l’odontotecnico COGNOME è stato rinvenuto intento a curare le affezioni dentarie di un cliente sdraiato sul cosiddetto «riunito RAGIONE_SOCIALEco» , cioè ad utilizzare le attrezzature RAGIONE_SOCIALE‘incolpato; a ciò ha aggiunto che l’odontotecnico aveva libera disponibilità RAGIONE_SOCIALEo studio in quanto vi operava in assenza di COGNOME.
Sul punto, quindi, in senso proprio contrario ai rilievi contenuti nel ricorso in esame, è stato rimarcato che COGNOME aveva ancora la disponibilità formale RAGIONE_SOCIALEo studio che, per giunta, anche all’esterno risultava ancora a lui intestato e non si è preoccupato di impedire che l’odontotecnico lo utilizzasse in autonomia, pur consapevole che quest’ultimo era proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile e ne aveva libero accesso.
Questa Corte ha già stigmatizzato la rilevanza, al fine di ravvisare il dolo specifico del medico dentista n ell’agevolazione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione da parte RAGIONE_SOCIALE‘odontotecnico , RAGIONE_SOCIALEe «modalità
di gestione RAGIONE_SOCIALEo studio» connessa alla «scarsa attenzione da lui prestata nella custodia RAGIONE_SOCIALE‘attrezzatura RAGIONE_SOCIALEca» nonché dalla «facilità con cui l’odontotecnico poteva accedere allo studio» (così, in motivazione, Sez. 10393/2001 cit.).
A questi elementi la RAGIONE_SOCIALE ha aggiunto l’inequivocità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dallo stesso odontotecnico e la riferita «collaborazione» con il dott. COGNOME: collaborare, infatti, significa «lavorare insieme», in una relazione biunivoca e ciò necessariamente presuppone nell’odontoiatra – che si riceve la «collaborazione» – la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abusivo e la sua agevolazione.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pertanto, seppure sintetica, non risulta adeguatamente censurata.
Sul punto, infine, deve considerarsi che la critica, in cassazione, di un ragionamento presuntivo non può consistere, come nel presente ricorso, nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito, senza spiegare i motivi RAGIONE_SOCIALE violazione dei paradigmi che regolano l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE elementi indiziari (cfr. Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022).
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la nullità RAGIONE_SOCIALE delibera per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per non avere la RAGIONE_SOCIALE esaminato e deciso l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare ex art. 51 del DPR n. 221/1950, secondo cui il procedimento disciplinare deve concludersi entro 5 anni.
2.1. Il motivo è infondato, in disparte ogni considerazione sulla eccepita novità RAGIONE_SOCIALE questione e l’effettiva sussistenza di un’omissione di pronuncia, perché, in materia di illecito disciplinare, l’omessa pronuncia da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’incolpato in ogni caso non determinerebbe comunque, di
per sé, l’invalidazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, trattandosi di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità, e di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest’ultima sede processuale (cfr., in disciplinare a carico di avvocati, Sez. U, n. 12447 del 19/04/2022, con richiami).
Deve allora considerarsi, in fatto, che la condotta è stata accertata come posta in essere nel 2005, il procedimento penale è stato avviato nello stesso anno e si è concluso con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE divenuta irrevocabile il 26/6/2014, che l’azione disciplinare è stata promossa il 12/10/2016 e si è conclusa nella fase amministrativa con la delibera del 22/12/2016 e che avverso tale delibera è stato proposto ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 17/2/2017, con decisione resa il 15 luglio 2020.
Ciò posto, per principio ormai consolidato, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare come previsto dall’art. 51 del d.P.R. n. 221 del 1950, decorre dalla commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito, ma è interrotto dall’eventuale avvio di procedimento penale a carico RAGIONE_SOCIALE‘incolpato , riprendendo a decorrere soltanto dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza penale. (Cass. Sez. 2, n. 23131 del 17/09/2019; Sez. 3, n. 4658 del 2/3/2006,; Sez. 3, n. 10517 del 7/5/2009); il termine è poi interrotto con effetto istantaneo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento RAGIONE_SOCIALE detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l’effetto permanente RAGIONE_SOCIALE‘interruzione (Cass., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10396; Cass., Sez. III, 15 giugno 2006, n. 13771) (così, con i numerosi richiami, Cass. Sez. 2, n. 23131 del 17/09/2019).
È evidente, allora, dalla sequenza temporale di giudizio penale, fase amministrativa e giudizio disciplinare dinnanzi alla RAGIONE_SOCIALE
come sopra riportata che, alla data RAGIONE_SOCIALE decisione qui impugnata, il termine prescrizionale quinquennale non era ancora interamente decorso.
Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha denunciat o la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 649 cod. proc. pen., per avergli la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘unico RAGIONE_SOCIALE inflitto, con un secondo procedimento per un medesimo fatto, una seconda sanzione di identico contenuto e con identica motivazione.
In subordine, il ricorrente ha sostenuto che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE insussistenza di dolo specifico e RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione del reato di concorso nell’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione, avrebbe dovuto essergli applicata la più lieve sanzione RAGIONE_SOCIALE‘avvertimento o RAGIONE_SOCIALE censura, invece RAGIONE_SOCIALE‘interdizione per un anno dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra.
3.1. Il motivo è infondato.
Quanto all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 649 cod. pen., o ccorre considerare che, come questa Corte ha già rilevato e chiarito, «la Corte EDU (cfr. GC, COGNOME NOME e COGNOME c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 2020), ha ribadito che gli illeciti e i procedimenti disciplinari non rientrano nell’ambito sostanzialmente ‘ penale ‘ né ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 6, né ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, il che condurrebbe ad escludere in radice l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe evocate tutele penalistiche » e non può «il giudice RAGIONE_SOCIALE discostarsi da tale interpretazione. Nonostante l’incidenza di alcune sanzioni disciplinari, aventi anche contenuto inibitorio, come la sospensione o la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE e la radiazione, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU evidenzia le divergenze rispetto alle figure di reato, divergenze rinvenibili nella limitata estensione soggettiva ed oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘ambito applicativo, giacché tali sanzioni
sono rivolte ai soli membri di una categoria RAGIONE_SOCIALE e consistono nella violazione di regole di condotta finalizzate a preservare il decoro e la dignità RAGIONE_SOCIALE professione forense (Corte EDU, Erdoğan c. Turchia, ric. n. 32985/12, 5 dicembre 2017; COGNOME c. San Marino, ric. n. 64735/14, 13 settembre 2016; COGNOME c. Austria, ric. n. 47195/06, 19 febbraio 2013; COGNOME c. Austria, ric. n. 31356/04, 10 maggio 2010). A tale conclusione si perviene pur nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALEe forme di esercizio del potere sanzionatorio disciplinare, nonché RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte nella sentenza n. 197 del 2018 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, circa l’inerenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari ‘in senso lato al diritto sanzionatorio -punitivo’, sebb ene conservando ‘una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale’, la quale comporta l’inapplicabilità, o una più flessibile applicabilità, RAGIONE_SOCIALEe garanzie che circondano la pena in senso stretto» (così Sez. U, n. 30312 del 31/10/2023).
Nella specie le sanzioni sono state sì irrogate da organi di disciplina RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, ma per violazioni di obblighi deontologici dettati a tutela RAGIONE_SOCIALE‘onore e del prestigio di due distinte RAGIONE_SOCIALE, quella di medico e quella di odontoiatra, «in rapporto ai quali, nella verifica dei cosiddetti ‘criteri Engel’, l’interpretazione qualificata RAGIONE_SOCIALE Corte EDU (da ultimo riaffermata nella citata sentenza COGNOME e COGNOME contro Islanda) solitamente evidenzia, appunto, sotto il profilo sostanziale, la loro ristretta riferibilità soggettiva e la finalizzazione a preservare gli interessi particolari RAGIONE_SOCIALE categoria (oltre che in via indiretta interessi generali e di rilevanza pubblica), e, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘afflittività RAGIONE_SOCIALEe misure inibitorie, la connessione del loro oggetto con il diritto soggettivo di matrice civilistica ad esercitare la professione» così S.U. 30312/2023 cit.).
3.2. Per queste considerazioni, risulta allora evidente che la duplice sanzione, malgrado l’unicità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale Organo
di disciplina RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (peraltro a composizione differente per ciascun RAGIONE_SOCIALE), è conseguenza RAGIONE_SOCIALE doppia iscrizione ai due distinti albi professionali per gli RAGIONE_SOCIALE e per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: l’unica condotta è, infatti, caratterizzata da una astratta capacità plurioffensiva, nel senso che risulta idonea a ledere due diversi interessi sostanziali e, cioè, sia la tutela RAGIONE_SOCIALE dignità e del prestigio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la tutela RAGIONE_SOCIALE dignità e del prestigio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al distinto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché ne consegue come necessitata l’interdizione dall’esercizio di entrambe le due RAGIONE_SOCIALE perché le due fattispecie non risultano perfettamente coincidenti (sulla necessità di valutare se vi sia concorso apparente di norme o concorso reale di norme per gli illeciti disciplinari sulla base dei diversi interessi di categoria protetti, Cass. Sez. 2, n. 36443 del 29/12/2023).
3.3. Quanto all’applicabilità di una sanzione più lieve, l’art. 8 RAGIONE_SOCIALE L. n. 175/1992 prevede come misura minima la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘interdizione per un anno dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione, così come inflitta in entrambe le delibere RAGIONE_SOCIALEe due RAGIONE_SOCIALE: l’afflittività non è duplicata, nella fattispecie, proprio perché interdetto è l’esercizio di due attività differenti, quella di medico e quella di odontoiatra.
Infine , il ricorrente ha denunciato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe norme di cui al d. P.R. n.221/1950 nella parte in cui consentono e non vietano l’effettuazione di due distinti procedimenti disciplinari per il medesimo fatto.
In disparte ogni considerazione sulla formulazione RAGIONE_SOCIALE questione, atteso che non vi sono individuate le norme asseritamente viziate da illegittimità costituzionale, le considerazioni svolte ai punti 3.1. e 3.2. consentono di escludere i profili di incostituzionalità
prospettati in riferimento ai medesimi argomenti del terzo motivo, già ritenuti infondati.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di NOME COGNOME al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione ai parametri RAGIONE_SOCIALEe cause di valore indeterminabile. In mancanza di attività difensiva, non vi è luogo a statuizione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri intimati.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda