Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36371 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36371 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38360/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
ORDINE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE,
-intimato-
avverso la DECISIONE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE LE PROFESSIONI SANITARIE n. 25/2019 depositata il 3.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’esposto in data 21.4.2008 da parte di NOME, che insieme ad altro paziente (NOME) era stato ripetutamente accompagnato per cure dentarie dal dott. NOME COGNOME presso lo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, presentatogli come odontoiatra, ma in realtà non abilitato all’esercizio di tale professione, riportando lesioni personali con indebolimento permanente dell’organo RAGIONE_SOCIALE masticazione, venivano avviate indagini preliminari a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ed il 28.7.2009 veniva aperto, e subito sospeso in attesa RAGIONE_SOCIALE sentenza penale definitiva, un procedimento disciplinare a carico dell’odontoiatra COGNOME COGNOME NOME da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
In sede penale l’attuale ricorrente veniva imputato:
del reato di cui agli articoli 110 e 348 cod. pen., perché aveva consentito ed agevolato, mettendogli a disposizione lo RAGIONE_SOCIALE e presentandolo come dottore ai clienti COGNOMENOMECOGNOMENOME e COGNOMENOME l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra a COGNOME NOME, giudicato separatamente per tale reato, in epoca anteriore e prossima al dicembre 2006;
del reato di cui agli articoli 113 e 590 cod. pen., perché in cooperazione colposa con COGNOME NOME, intervenendo a sua volta con scarsa perizia sui pazienti COGNOMEENOME e NOME, aveva cagionato loro per colpa lesioni personali dalle quali derivava una malattia di
durata superiore a 40 giorni e l’indebolimento permanente dell’organo RAGIONE_SOCIALE masticazione, in epoca compresa tra il gennaio 2005 ed il dicembre 2006;
c) del reato di cui all’art. 612 comma 1° cod. pen. per avere minacciato un danno ingiusto in danno del paziente B.NOME dicendogli ‘ Stia ben attento a quello che dici perché vai a finire male ‘, commesso in RAGIONE_SOCIALE il 22.4.2008.
Con sentenza n. 437/2012 del 31.1.2012 il Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati sub b) e c) perché estinti per remissione di querela, condannava il COGNOME per il reato sub b) alla pena di quattro mesi di reclusione ed il ricorrente per il reato sub. a) alla pena di tre mesi di reclusione, concedendo ad entrambi gli imputati la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena.
La Corte d’Appello penale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 725 del 20.2.2014, confermava la sentenza penale di primo grado.
La commissione odontoiatri, divenuta definitiva la sentenza penale di condanna del ricorrente, il 20.4.2015 deliberava la riapertura del procedimento disciplinare sospeso, ed esclusa la più grave ipotesi di illecito disciplinare dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE L. n. 175/1992, che presupponeva un comportamento preordinato alla copertura dell’altrui esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione, ossia un dolo specifico, e ritenuta invece ascrivibile al COGNOME AVV_NOTAIO una mancata vigilanza, ossia un comportamento colposo, regolato dall’art. 67 del Codice deontologico approvato dalla RAGIONE_SOCIALE il 16.12.2006, applicava al ricorrente la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra per la durata di cinque mesi.
Tale sanzione disciplinare veniva impugnata dal ricorrente davanti alla RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva, sotto il profilo che l’elemento psicologico RAGIONE_SOCIALE colpa a suo carico era stato ravvisato sia in sede
penale, che nella decisione disciplinare, sulla base di un percorso logico esclusivamente presuntivo e non supportato da prove, non tenendo conto dell’inganno simulatorio perpetrato in suo danno dal COGNOME per tenergli celata la sua mancanza di titolo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra. Il ricorrente chiedeva, quindi, in via principale l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare per intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE relativa azione, ed in subordine l’applicazione RAGIONE_SOCIALE meno afflittiva sanzione RAGIONE_SOCIALE censura, o RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra per la durata solo di un mese.
RAGIONE_SOCIALE produceva una memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava il 5.11.2015 una memoria istruttoria ex art. 56 comma 1° del D.P.R. n. 221/1950.
Con la decisione n. 25 del 26.3/3.10.2019 la RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso di COGNOME NOME e compensava le spese processuali.
Avverso tale decisione, notificata dal RAGIONE_SOCIALE il 9.10.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato all’RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 6/12.12.2019, COGNOME COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi, mentre i destinatari RAGIONE_SOCIALE notifica sono rimasti intimati.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 6.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 111 comma 6° RAGIONE_SOCIALE Costituzione .
Assume il ricorrente che la decisione impugnata abbia applicato la sanzione disciplinare violando l’onere RAGIONE_SOCIALE prova, ricavando l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpa del ricorrente, per non essersi avveduto negligentemente che COGNOME NOME era sprovvisto dell’abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra, non da precisi elementi di prova, ma da richiami generici agli atti del processo penale, e da elementi presuntivi insufficienti, quali:
la circostanza che non risultassero targhe RAGIONE_SOCIALE professione svolta sulla porta dello RAGIONE_SOCIALE e vicino al campanello sito alla porta interna del COGNOME (benché a RAGIONE_SOCIALE sia frequente la mancata affissione di targhe dei professionisti alle porte);
la circostanza, emersa dall’interrogatorio presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, che secondo gli accordi presi dal COGNOME e dal COGNOME quest’ultimo non doveva prestare la sua attività presso lo RAGIONE_SOCIALE del COGNOME ma limitarsi a guardare quanto eseguito dal COGNOME sui suoi pazienti.
Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 2727 e 2729 cod. civ..
Sostiene il ricorrente che per ritenere provato in via presuntiva un fatto ignoto da fatti noti occorre che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, e che da essi il fatto ignoto sia ricavabile secondo un giudizio di probabilità basato sull’ id quod plerumque accidit, e non di necessarietà assoluta, e che le due circostanze sopra indicate ai numeri 1) e 2) non siano gravi, né sufficienti per far presumere la colpa del ricorrente.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto entrambi relativi alla motivazione data dalla decisione impugnata circa la sussistenza dell’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpa del ricorrente, richiesto per la configurabilità dell’illecito disciplinare dell’art. 67 del Codice deontologico approvato dalla RAGIONE_SOCIALE il 16.12.2006, sono infondati.
Anzitutto il ricorrente non considera, che in base all’art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fatto, RAGIONE_SOCIALE sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato l’ha commesso.
Ne deriva che dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di condanna del ricorrente per avere consentito ed agevolato, mettendogli a disposizione lo RAGIONE_SOCIALE e presentandolo come dottore ai clienti COGNOME. e COGNOME l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra a COGNOME NOME, in epoca anteriore e prossima al dicembre 2006, deriva che tali elementi, ed il principio affermato in sede penale, che corrisponde al comune bagaglio di conoscenza di un professionista (in questo caso odontoiatra) sapere e riconoscere se un altro soggetto col quale lo stesso lavora sia o meno un collega, risultavano vincolanti nel giudizio disciplinare, in cui l’attuale ricorrente non poteva sostenere, in contrasto con la sua accertata responsabilità concorsuale nel reato di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di COGNOME NOME, di essere stato da quest’ultimo incolpevolmente ingannato circa la mancanza RAGIONE_SOCIALE di lui abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra, perché se così fosse stato sarebbe stato assolto in sede penale.
La decisione impugnata ha comunque effettuato un’autonoma valutazione circa l’attribuzione al ricorrente RAGIONE_SOCIALE colpa richiesta dall’art. 67 del Codice deontologico, ricavandola oltre che dai fatti accertati in sede penale dai seguenti elementi indiziari:
la circostanza che il ricorrente operasse nell’ambito dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e che in alcune occasioni avesse operato insieme al predetto sullo stesso paziente contemporaneamente;
la circostanza che il ricorrente, come emerso dall’interrogatorio presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, avesse conosciuto il COGNOME durante gli studi odontotecnici presso l’istituto RAGIONE_SOCIALE di Bolzaneto, e non durante il successivo suo corso universitario di odontoiatria, non potendo quindi presumere che anche il COGNOME avesse intrapreso ed ultimato il corso di laurea in odontoiatria;
il fatto che il COGNOME lo avesse contattato per proporgli una collaborazione presso il suo RAGIONE_SOCIALE dopo 30 anni in cui i due non si erano mai visti, né sentiti;
il fatto che dal verbale di interrogatorio già citato fosse emerso che l’accordo preso dal ricorrente col COGNOME prevedeva che il ricorrente non dovesse prestare la sua attività presso lo RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, ma limitarsi a guardare quanto da lui eseguito sui suoi pazienti;
la circostanza che non risultassero targhe attestanti la qualifica di odontoiatra sulla porta dello RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del COGNOME o sul campanello vicino alla porta interna.
I suddetti plurimi indizi, che ad avviso dell’organo disciplinare avrebbero dovuto indurre perfino un quisque de populo a sospettare che il COGNOME fosse privo del titolo necessario ad esercitare la professione di odontoiatra, a maggior ragione non potevano ingenerare un affidamento incolpevole in un professionista, come il ricorrente, circa il possesso RAGIONE_SOCIALE suddetta abilitazione professionale da parte del COGNOME. Non vi é stata quindi alcuna inversione dell’onere probatorio e la motivazione giustificativa RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare non può ritenersi
inesistente, o meramente apparente, e neppure vi é stata violazione delle norme che regolano il ragionamento presuntivo.
Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte, infatti, (vedi ex multis Cass. 8.1.2021 b. 161) la violazione dello schema normativo RAGIONE_SOCIALE presunzione semplice che dà luogo al vizio di violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2727 e 2729 cod. civ., non concerne il convincimento finale che il Giudice trae dalla valutazione del complesso indiziario, ma la divergenza -nel procedimento di rilevazione e selezione dei fatti seguito dal Giudice -dai criteri di logica formale che presiedono alla “modalità di interrogazione” di tale materiale eterogeneo, che, come noto, debbono avere come riferimento la prova dei fatti principali costitutivi del diritto controverso e che si sviluppano attraverso:
la delimitazione del materiale di esame ai soli fatti “certi” che non risultino contraddetti da altri fatti (precisione);
l’esame atomistico di ciascun elemento indiziario (fatto secondario) e quindi l’esame globale del complesso indiziario unitariamente considerato in funzione RAGIONE_SOCIALE sua o RAGIONE_SOCIALE loro capacità dimostrativa (gravità);
l’efficacia conoscitiva del fatto ignorato che il singolo indizio o complesso di indizi è idoneo a produrre, in base alla applicazione di criteri logici di tipo probabilistico -inferenziale tratti dai dati RAGIONE_SOCIALE esperienza ( id quod plerumque accidit ), ovvero da dati scientifici o statistici (inferenza cognitiva);
la controprova o verifica di consistenza, intesa come inidoneità dell’elemento o del complesso indiziario a fornire una diversa inferenza tale da condurre alla conoscenza di un altro fatto ignorato, che risulti alternativo ed incompatibile con quello precedentemente presunto (concludenza).
Nel caso di specie gli elementi indiziari sopra riportati alle lettere da a) ad e), ben più consistenti dei due soli indizi menzionati nel ricorso, consentono di presumere che il ricorrente,
di professione odontoiatra, anche se solo dal 2.5.2015, abbia colpevolmente omesso di verificare se il collega col quale lavorava, COGNOME NOME, nel di lui RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ed al quale portava anche propri pazienti, fosse in possesso del titolo di laurea universitaria e di abilitazione necessario ad esercitare la professione di odontoiatra, e da tali elementi, dato anche l’esito vincolante del giudizio penale, non erano desumibili con eguale probabilità fatti ignoti diversi, come l’invocata ignoranza incolpevole del difetto di abilitazione professionale del COGNOME dovuto alle menzognere dichiarazioni che sul punto lo stesso avrebbe reso al ricorrente.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed all’art. 111 comma 6° RAGIONE_SOCIALE Costituzione, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, identificati in:
la memoria del 5.11.2015 depositata ai sensi dell’art. 56 comma 1° del D.P.R. n. 221/1950 nel procedimento davanti alla RAGIONE_SOCIALE, con la quale aveva allegato documenti ed articolato prova testimoniale (RAGIONE_SOCIALE quale sono stati riportati i capitoli) attinenti allo svolgimento da parte sua continuativo ed esclusivo dell’attività di odontoiatra presso il suo RAGIONE_SOCIALE di Sant’Olcese (GE), INDIRIZZO, e non in RAGIONE_SOCIALE;
il fatto che egli avesse iniziato a svolgere l’attività di odontoiatra dal 2.5.2005 presso il suo RAGIONE_SOCIALE di Sant’Olcese INDIRIZZO), INDIRIZZO, e non in RAGIONE_SOCIALE, come emergente dalla documentazione prodotta;
l’articolazione in detta memoria di prova testimoniale in ordine all’esercizio da parte sua dell’attività di odontoiatra nello RAGIONE_SOCIALE rilevato dal dott. COGNOME in SantINDIRIZZO, nel 2005 -2006, con inizio a maggio 2005, ed in ordine al fatto che aveva accompagnato i pazienti NOME e NOME presso lo RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, che aveva conosciuto come odontotecnico all’epoca RAGIONE_SOCIALE studi, per ricevere cure odontoiatriche, in quanto all’epoca egli non era ancora abilitato all’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra, ed avendogli il COGNOME detto di essere divenuto odontoiatra, aveva deciso di fare un po’ di pratica durante le cure del COGNOME a detti pazienti.
Il terzo motivo é inammissibile, in quanto la violazione dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. può essere invocata quando sia omessa la considerazione di fatti storici e non di memorie articolate dalle parti, o di prove testimoniali, ed a ciò va aggiunto che lo svolgimento dell’attività di odontoiatra del ricorrente presso lo RAGIONE_SOCIALE di Sant’Olcese (GE) a partire da maggio 2005, e la circostanza che il ricorrente non fosse ancora abilitato alla professione di odontoiatra quando ha accompagnato per la prima volta i pazienti NOME e COGNOMENOME presso lo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del COGNOME allo scopo di fare pratica mentre quest’ultimo li curava, non sono circostanze decisive, in quanto non escludono quanto accertato con efficacia vincolante in sede penale, ossia che il ricorrente ha consentito ed agevolato, mettendogli a disposizione lo RAGIONE_SOCIALE e presentandolo come dottore ai clienti NOME e NOME l’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di odontoiatra a COGNOME NOME in epoca anteriore e prossima al dicembre 2006.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed all’art. 111 comma 6° RAGIONE_SOCIALE Costituzione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata non abbia posto a proprio fondamento le prove articolate nella memoria ex art. 56 del D.P.R. n.221/1950, e che non abbia tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE, pur costituitosi davanti alla RAGIONE_SOCIALE,
non abbia contestato i fatti dedotti nella prova testimoniale articolata in quella memoria.
Tale motivo é anzitutto inammissibile per quanto concerne la mancata contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE sui fatti dedotti nella memoria summenzionata, sia in quanto la contestazione va riferita ai fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda e non ai fatti dedotti nelle prove articolate, sia in quanto non é stato riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio sfociato nella decisione impugnata, non consentendosi quindi a questa Corte di cogliere quali fossero le circostanze pacifiche ed escluse dall’onere probatorio. In ogni caso le circostanze capitolate dal ricorrente nella prova testimoniale articolata nella memoria in questione, sopra riportate alla lettera c), non erano decisive, non potendo certo smentire l’accertamento con efficacia di giudicato in sede penale sul compimento dell’attività agevolativa del ricorrente all’esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione di COGNOME NOME in epoca anteriore e prossima al dicembre 2006.
Col quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE normativa sull’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e delle decisioni incidenti sui diritti dei professionisti abilitati.
Lamenta il ricorrente che la decisione rechi una motivazione meramente apparente, essendosi in realtà appiattita sulla decisione del giudice penale senza affrontare un autonomo processo deliberativo, e poi si sofferma sul contrasto esistente tra l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale il ricorrente operava nell’ambito dello stesso RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ed alcune risultanze documentali.
L’ultimo motivo é chiaramente infondato, in quanto come già esposto, la decisione impugnata ha da un lato tenuto conto RAGIONE_SOCIALE
vincolatività del giudicato penale ex art. 653 c.p.p. nel giudizio disciplinare, e dall’altro effettuato una propria autonoma valutazione sul rilievo disciplinare RAGIONE_SOCIALE condotta del ricorrente fornendo una motivazione logica ed esaustiva, pur non essendosi pronunciata sulle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, che peraltro riguardavano circostanze irrilevanti ed inidonee a dimostrare l’insussistenza dell’illecito disciplinare. Non può poi richiedersi alla Suprema Corte, giudice di legittimità, di effettuare una diversa ricostruzione del fatto storico sulla base di una valutazione difforme del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta in sede di merito.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12..2023