SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 6359 2024 – N. R.G. 00005953 2024 DEL 12 02 2025 PUBBLICATA IL 12 02 2025
N. R.G. 5953/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5953/2024
avente ad oggetto: Appello sentenza Giudice di Pace n. . 3849/2023.
promossa da
(C.F. ), e (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE P. P.
DELLO STATO DI TORINO
PARTE RICORRENTE/APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti NOME e dell’avv. COGNOME NOME C.F.
PARTE CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
‘In riforma dell’impugnata sentenza, respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato, e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio’.’
Parte appellata:
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare e indicare testi, anche in relazione alle difese e alla produzione documentale avversa, in via preliminare e/o pregiudiziale accertata e dichiarata la tardività della proposizione dell’appello per i motivi espressi, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell’odierno procedimento per intervenuta decadenza ex art. 325 c.p.c. e conseguentemente confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3849/2023 emessa in data 29.02.2024;
in via principale confermare la sentenza n. 3849/2023 emessa in data 29.02.2024 e conseguentemente accogliere le conclusioni del 1° grado di giudizio e rigettare le domande avverse, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso ritenere tenute e condannare le controparti in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di primo e secondo grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore degli odierni difensori. Condannare le controparti in solid o tra loro a risarcire la ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., secondo equità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sul giudizio di primo grado.
In primo grado la sig.ra ha impugnato, con ricorso, l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificatole in data 21.12.2022, ai sensi dell’art. 4 sexies D.L. 44/21, con il quale le veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per non aver assolto all’obbligo vaccinale primario ex art. 4 sexies comma 3, stesso D.L. 44/2021.
La ricorrente esponeva, in primo grado in fatto, di essere medico chirurgo e che, essendo sottoposta all ‘ obbligo vaccinale, si era recata in data 1 .12.2021 presso l’ hub dell ‘ Unione Industriale per la vaccinazione anti Sars-Cov-2 ; in quella circostanza il medico vaccinatore aveva ritenuto la ricorrente inidonea alla vaccinazione e aveva rilasciato, a tal fine, una certificazione di esenzione definitiva alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 (doc 2 primo grado) ; in data 15.4.2022 la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte de l , nonché dall’
, ente riscossore per conto del (doc 3 primo grado), per l ‘inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 -quater del citato D.L. 44/20221, risultando che alla data del 1.2.2022 non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario; la ricorrente aveva risposto, in data 26.7.2022, comunicando di aver osservato l’ordinamento giuridico vigente e chiedendo al e all’
di archiviare e/o sospendere il procedimento (docc. n. 4 e 5); contestualmente aveva effettuato l ‘accesso agli atti senza riscontro; in diritto, impugnava l ‘ avviso di addebito lamentando: 1) l ‘ insussistenza dei presupposti applicativi della sanzione per essere soggetto esentato dall ‘ obbligo vaccinale in forza di certificazione medica; 2) la nullità dell’avviso di addebito in seguito alla mancanza di accertamento dell’obbligo vaccinale e/o ad accertamento non definitivo e soggetto ad impugnazione , 3) nullità della notifica poiché eseguita da soggetto non legittimato, 4) nullità dell’atto per mancata indicazione dei termini
ad impugnare; 4) violazione dei principi di precisione, determinatezza e prevedibilità della norma contenente l ‘ obbligo giuridico presidiato dalla sanzione; 5) violazione di legge su emissione sanzione sottoscritta da soggetto non legittimato; 6) nullità della firma a stampa e nullità dell’avviso di addebito ; 7) ‘illegittimità dell’introduzione dello s tato di emergenza e della proroga dello stato di emergenza e ultrattività delle norme sull’obbligo vaccinale ; 8) illegittimità della richiesta di informazioni sulla vaccinazione e legittimità di non comunicare i propri dati sanitari; 9) illegittimità della richiesta di informazioni sulla vaccinazione e legittimità di non comunicare i propri dati sanitari.
Si costituivano, nel giudizio di primo grado, l e il , con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, i quali, in primo luogo, rilevavano che la certificazione di esenzione vaccinale non risultava digitalizzata e pertanto non era più valida ai sensi del DPCM 4.2.2022. Inoltre, che con la risposta del 26.7.2022 la ricorrente non aveva citato l ‘ esenzione ma aveva effettuato solo contestazioni generiche. Nel merito, contestavano le avversarie doglianze su tutti i punti di illegittimità della procedura sanzionatoria e dell ‘ avviso di addebito e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza n 3849/2023, depositata in cancelleria il 29.2.2024, il Giudice di pace di Torino accoglieva l’opposizione promossa dal la dr. evidenziando l ‘ esistenza di un accertamento da parte del medico vaccinatore del pericolo per la salute della ricorrente in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, come previsto dall ‘art. 2 del D. L. 44/2021, convertito con L. 76/2021 . Riteneva, pertanto, l’intimazione illegittima e ne dichiarava l’annullamento.
2. Sulla censura in appello.
Con il presente gravame, gli appellanti e censurano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Omessa pronuncia e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti; 2) V iolazione dell’art. 111 della Costituzione e 115 c.p.c. Concludono , pertanto, per la riforma dell’impugnata sentenza nel senso di respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Dopo un rinvio dettato dalla non corretta instaurazione del contraddittorio si è costituita l’appellat a la quale, in via preliminare, ha rilevato la decadenza dai termini per proporre appello per essere inutilmente decorso il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza; nel merito, che l ‘ esenzione vaccinale prodotta in giudizio come doc 2 (e non doc 1 come per errore indicato in sentenza) è il certificato di esenzione rilasciato dal medico vaccinatore mentre il doc 6, prodotto in udienza davanti al Giudice di Pace con le note scritte del 11.12.2023 è la certificazione digitale che supera la certificazione del green pass; contesta la circostanza che, decorso il termine del 1.2.2022, la certificazione cartacea avesse
perso di efficacia posto che l ‘ esenzione era nella disponibilità dell ‘ che ne aveva attestato la permanenza (doc 6). Richiama poi i motivi formali e sostanziali di nullità dell ‘ avviso di addebito già enunciati con il ricorso in primo grado. Conclude per il rigetto dell ‘ appello e la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. Part
All’udienza fissata per la discussione, parte appellante, ha rinunciato al secondo motivo di appello e le parti hanno richiamato le conclusioni sopra trascritte. La causa veniva decisa con lettura del dispositivo e con termine di giorni 60 per il deposito della motivazione ex art 438 c.p.c..
3. L’appello è infondato.
Occorre in primo luogo precisare che il ricorso per l ‘ appello è stato depositato in data 3.4.2024 e, quindi, nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita il 4.3.2024.
Nel merito la dr ha proposto, davanti al Giudice di Pace di Torino, opposizione avverso l’avviso di addebito emesso ai sensi dell’ar t. 4-sexies D.L. n. 44/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 76/2021). Con tale atto l ‘ , sul presupposto della violazione da parte della ricorrente dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 -quater del medesimo decreto legge, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 e ne ha intimato il pagamento nel termine di 60 giorni.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di addebito impugnato sulla base dei seguenti assunti:
-Parte ricorrente ha dimostrato per tabulas (doc1 ) che le è stato impedito di sottoporsi alla terapia vaccinale anti Sars-Cov-2 a causa dell ‘accertamento da parte del medico vaccinatore del pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, come previsto dall ‘art. 2 del D. L. 44/2021, convertito con L. 76/2021 e s.m.i..
-Alla ricorrente, conseguentemente, è stata rilasciata idonea certificazione di esenzione alla cd. vaccinazione anti Sars – Co v – 2 definitiva, stante le specifiche condizioni cliniche con conseguente insussistenza dell’obbligo vaccinale ;
-La P.A. non poteva non essere a conoscenza dell’ esonero permanente della ricorrente dal vaccino SARs – COV 2 per motivi di salute come risulta dall’estratto del certificato vaccinale prodotto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre l ‘ amministrazione a non procedere con l ‘ attività sanzionatoria.
L ‘ appello dell ‘ e del è fondato su un unico motivo: l ‘ esenzione dalla vaccinazione, quand ‘ anche esistente, doveva essere digitalizzata ai sensi del dpcm 4.2.2022 che dispone ‘ Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute
sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell’interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea ‘ .
Inoltre la certificazione rilasciata in forma cartacea non era più valida e avrebbe potuto essere valutata esclusivamente dall ‘ nel contraddittorio di cui all ‘ art 4 sexies comma 4 DL n. n. 44/21 cosa che non è avvenuta perché la ricorrente si è limitata, in quella sede, a contestazioni generiche. Part
Quest ‘ ultima argomentazione è condivisibile perché l ‘avviso di addebito impugnato è stato preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento sanzionatorio del 24.3.2022, a firma del direttore generale del
, ricevuto dalla ricorrente il 15.4.2022 (doc 3 primo grado). Nell ‘ ambito del contraddittorio previsto dall ‘art 4 sexies comma 4 DL n. n. 44/21 la ricorrente non ha menzionato l ‘ esenzione dall ‘ obbligo vaccinale (doc 4 primo grado).
Tuttavia, difettavano i presupposti per emettere la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per non aver assolto all’obbligo vaccinale primario ex art. 4 se xies comma 3 D.L. 44/2021.
L ‘ esenzione vaccinale è prevista dallo stesso art 4 co 2 del D.L. n. 44/2021 che prevede che ‘ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita ‘ .
E ‘ agli atti , prodotto dalla difesa della parte appellata già in primo grado quale doc 2, l ‘ esenzione vaccinale a firma del medico vaccinatore dell ‘ hub dell ‘Unione Industriale rilasciata in seguito all ‘accertamento della storia clinica della ricorrente.
Non rileva quanto sostenuto dall ‘ appellante ovvero che il dPCM 4.2.2022 ha introdotto, dal febbraio 2022, l ‘ obbligo della digitalizzazione del certificato di esenzione per quanto disposto dall ‘ art 5 comma 4 ovvero che dal 1.2.2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dovevano essere rilasciate esclusivamente in modalità digitale e che entro venti giorni dalla predetta data cessava la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.
Con la produzione del doc 6, allegato alle note scritte di udienza davanti al Giudice di Pace del 11.12.2023, infatti, la parte appellata ha provato che il proprio certificato vaccinale, rilasciato in formato digitale in data 5.12.2021 e quindi prima dell ‘ irrogazione della sanzione amministrativa impugnata, riportava già l ‘ esonero permanente dall ‘ obbligo di vaccinazione Sars Cov 2 per motivi di salute.
E ‘ corretta, pertanto, la motivazione del primo giudice la quale ha ritenuto che la P.A. non poteva non essere a conoscenza dell’ esonero permanente della ricorrente dal vaccino SARs – COV – 2 per motivi di salute come risulta dall’estratto del certificato vaccinale prodotto .
Ne consegue, pertanto, che l ‘ appello è infondato e la sentenza deve essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., sino a € 1.000,01, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, ai valori medi.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non risulta raggiunta la prova della condotta dell’ appellante oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente. (Cass n. 3830/21 e Cass. n. 17902/2010) e perché la ricorrente ha tenuto, nella fase di contraddittorio anticipato con l ‘ una condotta non del tutto collaborativa. Part
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l’appello avverso la sentenz a del Giudice di pace n. 3849/2023, depositata in cancelleria il 29.2.2024 che per l’effetto conferma;
CONDANNA l’appellante a rimborsare in favore della parte appellata le spese del presente giudizio di appello liquidate in € 462, oltre spese generali, I VA e CPA come per legge.
Torino il 12.2.2025
Il Giudice Dr NOME COGNOME