SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 6359 2024 – N. R.G. 00005953 2024 DEL 12 02 2025 PUBBLICATA IL 12 02 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico NOME AVV_NOTAIO COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
avente ad oggetto: Appello sentenza Giudice di Pace n. . 3849/2023.
promossa da
(C.F. ), e (C.F. ), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 […] P.IVA_2
DELLO STATO DI TORINO
PARTE RICORRENTE/APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE‘avv. COGNOME NOME Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
‘In riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato, e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di entrambi i gradi di giudizio’.’
Parte appellata:
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare e indicare testi, anche in relazione alle difese e alla produzione documentale avversa, in via preliminare e/o pregiudiziale accertata e dichiarata la tardività RAGIONE_SOCIALE proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello per i motivi espressi, dichiarare la nullità e/o inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno procedimento per intervenuta decadenza ex art. 325 c.p.c. e conseguentemente confermare la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3849/2023 emessa in data 29.02.2024;
in via principale confermare la sentenza n. 3849/2023 emessa in data 29.02.2024 e conseguentemente accogliere le conclusioni del 1° grado di giudizio e rigettare le domande avverse, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso ritenere tenute e condannare le controparti in solido tra loro alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, di primo e secondo grado di giudizio, con distrazione RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore degli odierni difensori. Condannare le controparti in solid o tra loro a risarcire la ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., secondo equità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Sul giudizio di primo grado.
In primo grado la sig.ra ha impugnato, con ricorso, l’avviso di addebito n. 11020226000497382000, notificatole in data 21.12.2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 sexies D.L. 44/21, con il quale le veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per non aver assolto all’obbligo vaccinale primario ex art. 4 sexies comma 3, stesso D.L. 44/2021. Controparte_1
La ricorrente esponeva, in primo grado in fatto, di essere medico chirurgo e che, essendo sottoposta all ‘ obbligo vaccinale, si era recata in data 1 .12.2021 presso l’ hub RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la vaccinazione anti Sars-Cov-2 ; in quella circostanza il medico vaccinatore aveva ritenuto la ricorrente inidonea alla vaccinazione e aveva rilasciato, a tal fine, una certificazione di esenzione definitiva alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 (doc 2 primo grado) ; in data 15.4.2022 la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte de l , nonché dall’ Parte_1 Parte_2
, ente riscossore per conto del (doc 3 primo grado), per l ‘inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 -quater del citato D.L. 44/20221, risultando che alla data del 1.2.2022 non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario; la ricorrente aveva risposto, in data 26.7.2022, comunicando di aver osservato l’ordinamento giuridico vigente e chiedendo al e all’ […] Parte_1 Parte_1 Parte_2
di archiviare e/o sospendere il procedimento (docc. n. 4 e 5); contestualmente aveva effettuato l ‘accesso agli atti senza riscontro; in diritto, impugnava l ‘ avviso di addebito lamentando: 1) l ‘ insussistenza dei presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALE sanzione per essere soggetto esentato dall ‘ obbligo vaccinale in forza di certificazione medica; 2) la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito in seguito alla mancanza di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo vaccinale e/o ad accertamento non definitivo e soggetto ad impugnazione , 3) nullità RAGIONE_SOCIALE notifica poiché eseguita da soggetto non legittimato, 4) nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto per mancata indicazione dei termini […]
ad impugnare; 4) violazione dei principi di precisione, determinatezza e prevedibilità RAGIONE_SOCIALE norma contenente l ‘ obbligo giuridico presidiato dalla sanzione; 5) violazione di legge su emissione sanzione sottoscritta da soggetto non legittimato; 6) nullità RAGIONE_SOCIALE firma a stampa e nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito ; 7) ‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘introduzione RAGIONE_SOCIALEo s tato di emergenza e RAGIONE_SOCIALE proroga RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza e ultrattività RAGIONE_SOCIALEe norme sull’obbligo vaccinale ; 8) illegittimità RAGIONE_SOCIALE richiesta di informazioni sulla vaccinazione e legittimità di non comunicare i propri dati sanitari; 9) illegittimità RAGIONE_SOCIALE richiesta di informazioni sulla vaccinazione e legittimità di non comunicare i propri dati sanitari.
Si costituivano, nel giudizio di primo grado, l e il , con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, i quali, in primo luogo, rilevavano che la certificazione di esenzione vaccinale non risultava digitalizzata e pertanto non era più valida ai sensi del DPCM 4.2.2022. Inoltre, che con la risposta del 26.7.2022 la ricorrente non aveva citato l ‘ esenzione ma aveva effettuato solo contestazioni generiche. Nel merito, contestavano le avversarie doglianze su tutti i punti di illegittimità RAGIONE_SOCIALE procedura sanzionatoria e RAGIONE_SOCIALE ‘ avviso di addebito e ne chiedevano il rigetto. Parte_2 Parte_1
Con sentenza n 3849/2023, depositata in cancelleria il 29.2.2024, il Giudice di pace di Torino accoglieva l’opposizione promossa dal la dr. evidenziando l ‘ esistenza di un accertamento da parte del medico vaccinatore del pericolo per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, come previsto dall ‘art. 2 del D. L. 44/2021, convertito con L. 76/2021 . Riteneva, pertanto, l’intimazione illegittima e ne dichiarava l’annullamento. NUMERO_DOCUMENTO
2. Sulla censura in appello.
Con il presente gravame, gli appellanti e censurano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Omessa pronuncia e/o omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti; 2) V iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e 115 c.p.c. Concludono , pertanto, per la riforma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza nel senso di respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1 CP_2
Dopo un rinvio dettato dalla non corretta instaurazione del contraddittorio si è costituita l’appellat a la quale, in via preliminare, ha rilevato la decadenza dai termini per proporre appello per essere inutilmente decorso il termine breve di 30 giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza; nel merito, che l ‘ esenzione vaccinale prodotta in giudizio come doc 2 (e non doc 1 come per errore indicato in sentenza) è il certificato di esenzione rilasciato dal medico vaccinatore mentre il doc 6, prodotto in udienza davanti al Giudice di Pace con le note scritte del 11.12.2023 è la certificazione digitale che supera la certificazione del green pass; contesta la circostanza che, decorso il termine del 1.2.2022, la certificazione cartacea avesse Controparte_1
perso di efficacia posto che l ‘ esenzione era nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ che ne aveva attestato la permanenza (doc 6). Richiama poi i motivi formali e sostanziali di nullità RAGIONE_SOCIALE ‘ avviso di addebito già enunciati con il ricorso in primo grado. Conclude per il rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ appello e la condanna di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. Part
All’udienza fissata per la discussione, parte appellante, ha rinunciato al secondo motivo di appello e le parti hanno richiamato le conclusioni sopra trascritte. La causa veniva decisa con lettura del dispositivo e con termine di giorni 60 per il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione ex art 438 c.p.c..
3. L’appello è infondato.
Occorre in primo luogo precisare che il ricorso per l ‘ appello è stato depositato in data 3.4.2024 e, quindi, nel termine breve decorrente dalla notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado eseguita il 4.3.2024.
Nel merito la dr ha proposto, davanti al Giudice di Pace di Torino, opposizione avverso l’avviso di addebito emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 4-sexies D.L. n. 44/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 76/2021). Con tale atto l ‘ , sul presupposto RAGIONE_SOCIALE violazione da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 -quater del medesimo decreto legge, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 e ne ha intimato il pagamento nel termine di 60 giorni. Controparte_1 Parte_2
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di addebito impugnato sulla base dei seguenti assunti:
-Parte ricorrente ha dimostrato per tabulas (doc1 ) che le è stato impedito di sottoporsi alla terapia vaccinale anti Sars-Cov-2 a causa RAGIONE_SOCIALE ‘accertamento da parte del medico vaccinatore del pericolo per la RAGIONE_SOCIALE, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, come previsto dall ‘art. 2 del D. L. 44/2021, convertito con L. 76/2021 e s.m.i..
-Alla ricorrente, conseguentemente, è stata rilasciata idonea certificazione di esenzione alla cd. vaccinazione anti Sars – Co v – 2 definitiva, stante le specifiche condizioni cliniche con conseguente insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo vaccinale ;
-La P.A. non poteva non essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ esonero permanente RAGIONE_SOCIALE ricorrente dal vaccino SARs – COV 2 per motivi di RAGIONE_SOCIALE come risulta dall’estratto del certificato vaccinale prodotto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre l ‘ amministrazione a non procedere con l ‘ attività sanzionatoria.
L ‘ appello RAGIONE_SOCIALE ‘ e del è fondato su un unico motivo: l ‘ esenzione dalla vaccinazione, quand ‘ anche esistente, doveva essere digitalizzata ai sensi del dpcm 4.2.2022 che dispone ‘ Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi RAGIONE_SOCIALEe circolari del RAGIONE_SOCIALE Controparte_3 Parte_1
sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità RAGIONE_SOCIALEe certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea ‘ .
Inoltre la certificazione rilasciata in forma cartacea non era più valida e avrebbe potuto essere valutata esclusivamente dall ‘ nel contraddittorio di cui all ‘ art 4 sexies comma 4 DL n. n. 44/21 cosa che non è avvenuta perché la ricorrente si è limitata, in quella sede, a contestazioni generiche. Part
Quest ‘ ultima argomentazione è condivisibile perché l ‘avviso di addebito impugnato è stato preceduto dall’avviso RAGIONE_SOCIALE‘avvio del procedimento sanzionatorio del 24.3.2022, a firma del direttore generale del
, ricevuto dalla ricorrente il 15.4.2022 (doc 3 primo grado). Nell ‘ ambito del contraddittorio previsto dall ‘art 4 sexies comma 4 DL n. n. 44/21 la ricorrente non ha menzionato l ‘ esenzione dall ‘ obbligo vaccinale (doc 4 primo grado). Parte_1
Tuttavia, difettavano i presupposti per emettere la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per non aver assolto all’obbligo vaccinale primario ex art. 4 se xies comma 3 D.L. 44/2021.
L ‘ esenzione vaccinale è prevista dallo stesso art 4 co 2 del D.L. n. 44/2021 che prevede che ‘ Solo in caso di accertato pericolo per la RAGIONE_SOCIALE, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe circolari del in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita ‘ . Parte_1
E ‘ agli atti , prodotto dalla difesa RAGIONE_SOCIALE parte appellata già in primo grado quale doc 2, l ‘ esenzione vaccinale a firma del medico vaccinatore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE rilasciata in seguito all ‘accertamento RAGIONE_SOCIALE storia clinica RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Non rileva quanto sostenuto dall ‘ appellante ovvero che il dPCM 4.2.2022 ha introdotto, dal febbraio 2022, l ‘ obbligo RAGIONE_SOCIALE digitalizzazione del certificato di esenzione per quanto disposto dall ‘ art 5 comma 4 ovvero che dal 1.2.2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dovevano essere rilasciate esclusivamente in modalità digitale e che entro venti giorni dalla predetta data cessava la validità RAGIONE_SOCIALEe certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.
Con la produzione del doc 6, allegato alle note scritte di udienza davanti al Giudice di Pace del 11.12.2023, infatti, la parte appellata ha provato che il proprio certificato vaccinale, rilasciato in formato digitale in data 5.12.2021 e quindi prima RAGIONE_SOCIALE ‘ irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa impugnata, riportava già l ‘ esonero permanente dall ‘ obbligo di vaccinazione Sars Cov 2 per motivi di RAGIONE_SOCIALE.
E ‘ corretta, pertanto, la motivazione del primo giudice la quale ha ritenuto che la PRAGIONE_SOCIALE. non poteva non essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ esonero permanente RAGIONE_SOCIALE ricorrente dal vaccino SARs – COV – 2 per motivi di RAGIONE_SOCIALE come risulta dall’estratto del certificato vaccinale prodotto .
Ne consegue, pertanto, che l ‘ appello è infondato e la sentenza deve essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., sino a € 1.000,01, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, ai valori medi.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non risulta raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE‘ appellante oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente. (Cass n. 3830/21 e Cass. n. 17902/2010) e perché la ricorrente ha tenuto, nella fase di contraddittorio anticipato con l ‘ una condotta non del tutto collaborativa. Part
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l’appello avverso la sentenz a del Giudice di pace n. 3849/2023, depositata in cancelleria il 29.2.2024 che per l’effetto conferma;
CONDANNA l’appellante a rimborsare in favore RAGIONE_SOCIALE parte appellata le spese del presente giudizio di appello liquidate in € 462, oltre spese generali, I VA e CPA come per legge.
Torino il 12.2.2025
Il Giudice Dr NOME COGNOME