Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20530 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11683-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1626/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 344/2018;
Oggetto
Disoccupazione
– esenzione ticket sanitario – straniero
R.G.N. 11683/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal AVV_NOTAIO. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha parzialmRAGIONE_SOCIALE riformato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME volto ad accertare il proprio diritto alla esenzione dal contributo di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket sanitario EO2) di cui all’art. 8, comma 16, L. 537/93, con conseguRAGIONE_SOCIALE condanna al suo riconoscimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Città RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, ed altresì con condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma di € 94,90 oltre interessi, pagata per prestazioni non esentate dal ticket sanitario.
La Corte territoriale, respinta la questione di giurisdizione riproposta in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto il diritto del richiedRAGIONE_SOCIALE, straniero richiedRAGIONE_SOCIALE asilo, privo di RAGIONE_SOCIALE e che aveva dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo in cui aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno già concessogli il 21/6/2016 per i primi sei mesi di permanenza in Italia, alla fruizione RAGIONE_SOCIALE esenzione del contributo alla spesa sanitaria, negatagli in prime cure, perché non poteva essere considerato ‘disoccupato’, tale intendendosi colui che ha perso una precedRAGIONE_SOCIALE occupazione, in tal modo attenendosi il primo giudice ad un’interpretazione restrittiva RAGIONE_SOCIALE norma riferita ai disoccupati (che hanno perso l’occupazione) e non agli
inoccupati (che non sono mai stati occupati). Ed invece, accogliendo la tesi dell’appellante, questi rientrava nella definizione di disoccupato prevista dall’art. 19, primo e secondo comma, del D.lgs. 150/2015 (‘sono considerati disoccupati i lavoratori pr ivi di RAGIONE_SOCIALE‘ che dichiarano in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa), senza alcun rilievo dell’eventuale requisito reddituale previsto ai fini esentativi ai sensi dell’art. 8, comma 16, L. 537/97, per assenza di contestazione sul punto, con l’ulteriore precisazione che al suo stato di ‘non occupazione’ era egualmRAGIONE_SOCIALE riferita anche la disposizione di cui all’art. 19, comma 7, del citato D.lgs. in tema di applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina nazionale, regionale o regolamentare comunale, che condiziona le prestazioni di carattere sociale alla sussistenza dello stato di disoccupazione. In sostanza, la Corte d’appello ha riconosciuto che la fruizione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di carattere sociale, fra le quali rientra anche l’es enzione ticket, resta vincolata esclusivamRAGIONE_SOCIALE alla condizione di non occupazione, soluzione interpretativa avallata anche dalla circolare n. 5090/2016 del RAGIONE_SOCIALE. In tal modo non si verterebbe in un’interpretazione estensiva dell’art. 8, com ma 16, L. 537/93 ma in una disciplina coordinata con quella di cui all’art. 19 D.lgs 150/15.
Al riconoscimento del diritto all’esenzione dal contributo alla spesa sanitaria faceva tuttavia seguito il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE somma versata all’RAGIONE_SOCIALE per le prestazioni mediche usufruite, avendo il richiedRAGIONE_SOCIALE ammesso che il pagamento era stato effettuato nel suo interesse da un Centro RAGIONE_SOCIALE Accoglienza di Corsico ove era all’epoca ospitato, in difetto di allegazioni sul titolo e sulle circostanze del pagamento.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando cinque motivi, ai quali NOME COGNOME ha resistito con controricorso illustrato con successive memorie depositate prima dell’udienza.
Il PG ha depositato la propria requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso, tenuto conto che nella nozione di disoccupati sono inclusi i soggetti privi di RAGIONE_SOCIALE, e che gli stranieri in protezione internazionale hanno la stessa tutela dei cit tadini, come previsto dall’art. 21 D.lgs 142/15, di recepimento RAGIONE_SOCIALE direttiva 2013/33/UE, sull’accesso alle prestazioni sanitarie.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio e, all’esito, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
1.Nel primo motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.lgs. 150 del 2015 in relazione all’art. 8 comma 16 RAGIONE_SOCIALE L.537/93, avendo errato la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata nel riferire il contenuto RAGIONE_SOCIALE prima norma, dettata in tema di riordino RAGIONE_SOCIALE normativa in materia di servizi per il RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE attive, alla disposizione esentativa dalla partecipazione RAGIONE_SOCIALE spesa sanitaria di cui alla seconda norma; si tratterebbe di due ambiti normativi distinti, ed in particolare l’art.19 D.lgs. 150/2015 nel ritenere che ‘ sono considerati disoccupati i soggetti privi di RAGIONE_SOCIALE che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ‘, sottenderebbe la consapevolezza del legisl atore di operare una sintesi di condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE
disposizioni riportate nel medesimo testo normativo. Il giudice di appello avrebbe quindi errato nel ritenere che il citato articolo 19 fornisca una definizione di ‘disoccupati’, introducendo invece la norma un raggruppamento atecnico, al solo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attive.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione del D.lgs.150/15 in relazione all’art. 8, comma 16, L.537/93 per la ritenuta applicazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disposizione sull’esenzione dal pagamento del contributo alla spesa sanitaria; la norma di esenzione ticket è norma speciale di stretta interpretazione, non analogica, né estensiva, in quanto introduce una deroga alla compartecipazione alla spesa sanitaria che comporterebbe un incremento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica da considerare ai sensi dell’art. 81 Cost., e la cui disciplina è rimessa alla legislazione esclusiva statale, in forza dell’art. 117 Cost. sulla tutela dei livelli essenziali di assistenza. La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata avrebbe errato nel ritenere che nella fattispecie operi non un’interpretazione ultra legem dell’art. 8, comma 16, RAGIONE_SOCIALE L.537/1993, ma soltanto abbia dato rilievo alla disciplina dal sopravvenuto art. 19, comma 7, del D.lgs.150/2015, risolvendosi in tal modo la questione in ‘una interpretazi one RAGIONE_SOCIALEtica che tenga conto dell’intervenuto mutamento del quadro normativo’; dietro tale motivazione si celerebbe un ‘ interpretazione estensiva, non consentita, RAGIONE_SOCIALE disposizione applicata, non ricorrendo condizioni di identità fra le nozioni di disoccupato e di inoccupato. Ed inoltre, la Corte Costituzionale, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 187/2012, ha specificato che le misure di com partecipazione ai costi dell’assistenza attengono sia ai livelli essenziali RAGIONE_SOCIALE prestazioni -la cui determinazione è riservata
alla potestà legislativa statale esclusiva-, sia al coordinamento RAGIONE_SOCIALE finanza pubblica ed alla tutela RAGIONE_SOCIALE salute -oggetto di potestà legislativa concorrRAGIONE_SOCIALE dello Stato e RAGIONE_SOCIALE Regioni-.
Con il terzo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione del D.lgs. 150/15 in relazione all’art. 8, comma 16, RAGIONE_SOCIALE L.537/93 e carenza di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la estensione agli inoccupati del le disposizioni sul diritto all’esenzione riconosciuto ai disoccupati si pone in contrasto con le note del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.14576 del 15/5/2015 e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n.5090 del 4/4/2016: la prima richiama un’interpretazione dell’Ufficio second o la quale il legislatore farebbe riferimento alle sole norme preesistenti che condizionano prestazioni di carattere sociale; nella seconda si evidenzia, inoltre, che le Aziende Sanitarie debbano tener conto RAGIONE_SOCIALE intervenuta modifica normativa ai fini del l’attribuzione di prestazioni di carattere sociale.
Con il quarto motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione del D.lgs. 150/15 in relazione art. 8 comma 16 RAGIONE_SOCIALE L.537/93 per avere il giudice d’appello ritenuto l’esenzione dal pagamento del ticket come una prestazione sociale anziché sanitaria, a fronte di un diritto alla salute che, pur nella sua assolutezza, si presenta come un diritto finanziariamRAGIONE_SOCIALE condizionato, bilanciato con scelte di finanza pubblica ed oneri a carico dello Stato.
Con il quinto motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e la falsa applicazione del D.lgs. 142/15 di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 2013/33/UE, laddove l’art. 21 del citato D.lgs. prevede che i richiedenti abbiano accesso alla assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. n. 286/1998 , in forza del
quale gli stranieri regolarmRAGIONE_SOCIALE soggiornanti hanno l’obbligo di iscrizione al SSN ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo ed all’assistenza erogata in Italia dal SSN. Il legislatore non avrebbe comunque riconosciuto agli stranieri regolarmRAGIONE_SOCIALE soggiornanti in Italia una tutela più estesa di quella riconosciuta ai cittadini italiani ma la stessa tutela e protezioni in ambito sanitario, sicché sarebbe er ronea, anche sotto questo profilo, l’impugnata pronuncia che non garantisce la stessa tutela.
Nel controricorso la parte privata riporta di aver goduto di esenzioni per il primo semestre giugno-dicembre del 2016 e non vi sarebbe alcun fondamento normativo alla non rinnovabilità RAGIONE_SOCIALE esenzione; rammenta inoltre che i costi RAGIONE_SOCIALE tre prestazioni sono stati anticipati dal RAGIONE_SOCIALE di accoglienza, ed evidenzia l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE distinzione fra disoccupati e inoccupati per l’esenzione ticket perché all’epoca RAGIONE_SOCIALE introduzione RAGIONE_SOCIALE Legge 537/93 la parola ‘inoccupato’ ancora non era presRAGIONE_SOCIALE nell’ord inamento nazionale, essendo stata introdotta soltanto nell’anno 2000. Lamenta, quindi, l’infondatezza dei motivi di ricorso, sostenendo la natura interpretativa più che innovativa RAGIONE_SOCIALE disposizioni del 2015. Riguardo all’estensione legislativa RAGIONE_SOCIALE tutel a, il RAGIONE_SOCIALE si era espresso in termini dubitativi e tuttavia l’esenzione è una prestazione di carattere sociale, e lo Stato italiano, in sede di recepimento RAGIONE_SOCIALE Direttiva UE non aveva previsto una deroga alla condizione di sufficienza ec onomica per l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei richiedenti protezione internazionale.
Nelle sue memorie illustrative il controricorrRAGIONE_SOCIALE produce documentazione illustrativa RAGIONE_SOCIALE recenti aperture in sede amministrativa e giurisprudenziale sul tema di esenzione ticket per i disoccupati indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’esistenza di un pregresso rapporto di RAGIONE_SOCIALE (delibera Regione Lombardia n.17/2024), sul tema RAGIONE_SOCIALE natura discriminatoria del rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di esenzione per tutti i residenti RAGIONE_SOCIALE Regione Lombardia disoccupati che non superino condizioni di reddito ed indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalla perdita di un pregresso RAGIONE_SOCIALE (sent. CdA RAGIONE_SOCIALE 546/23 passata in giudicato di rigetto dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE regionale avverso la pronuncia favorevole al ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE), e sul tema RAGIONE_SOCIALE definizione di disoccupato ai fini del D.lgs. n. 181/2000 (come da parere del Consiglio di Stato del 23/3/2022). Precisa, infine, di aver richiesto l’accertamento del diritto all’esenzione finché è durato lo stato di disoccupazione e rileva, inoltre, che non v’è alcun interesse concreto di ATS di RAGIONE_SOCIALE ad appellare in assenza di pronuncia di rimborso spese a suo carico.
3. Il ricorso è infondato.
I motivi possono essere trattati congiuntamRAGIONE_SOCIALE per l’intima correlazione RAGIONE_SOCIALE questioni di diritto che reciprocamRAGIONE_SOCIALE coinvolgono diversi settori normativi dell’ordinamento. Un’ interpretazione RAGIONE_SOCIALEtica RAGIONE_SOCIALE disciplina di esenzione ticket per lo straniero privo di occupazione, munito di permesso di soggiorno per richiedRAGIONE_SOCIALE asilo, necessita di una disamina congiunta RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di prestazioni sanitarie pubbliche, servizi per il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attive, servizi di assistenza sanitaria e condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
4. Partendo da queste ultime disposizioni normative, la direttiva n. 2013/33/UE prevede all’art. 17 che gli Stati membri provvedano a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale; inoltre, al comma 3 è previsto che gli Stati membri possano subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza e di assistenza sanitaria alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità RAGIONE_SOCIALE vita adeguata per la loro salute e, al comma 4, che gli Stati membri possano obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi RAGIONE_SOCIALE condizioni materiali dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella medesima direttiva, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano occupati per un ragionevole lasso di tempo. La direttiva, recepita con D.lgs. 142/215, ha espressamRAGIONE_SOCIALE previsto, al primo comma dell’art. 21, che ‘ i richiedenti hanno accesso alla assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. 24 luglio 1998 n. 286, fermo restando l’applicazione dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE ‘. Il richiamo è dunque all’assistenza degli stranieri iscritti al SSN di cui all’art. 34 (con obbligo di iscrizione e parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quant o attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia ed alla sua validità temporale, in favore degli stranieri regolarmRAGIONE_SOCIALE soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per RAGIONE_SOCIALE subordinato, RAGIONE_SOCIALE autonomo, motivi familiari, per asilo) ed agli stranieri non ancora iscritti al SSN di cui all’art. 35 (ai quali ultimi, ove non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno, sono garantite le prestazioni urgenti o comunque essenziali).
Sul tema RAGIONE_SOCIALE contribuzione al ticket sanitario, la disciplina nazionale prevede, all’art. 8, comma 16, RAGIONE_SOCIALE L. 537/1993 l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di alcune categorie ivi indicate, e tra queste espressamRAGIONE_SOCIALE sono menzionati ‘i disoccupati ed i loro familiari a carico’, senza che abbia, nel caso di specie, alcuna rilevanza il superamento RAGIONE_SOCIALE soglia reddituale ivi pure indicata, tenuto conto, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE non contestazione di tale ultimo requisito come espressamRAGIONE_SOCIALE affermato nell ‘ impugnata pronuncia; del pari, la medesima RAGIONE_SOCIALE, come riportato in sRAGIONE_SOCIALEnza, aveva affermato che il richiedRAGIONE_SOCIALE, iscritto al SSN, accede alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni e gli stessi diritti e doveri previsti per il cittadino italiano.
L’interazione fra la normativa del SSN e quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociali viene plasticamRAGIONE_SOCIALE in evidenza nel momento in cui la normativa che riconosce l’erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni sanitarie con esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa fa esplicito riferimento ad una condizione sociale abbisognevole di un sostentamento per assicurare una qualità RAGIONE_SOCIALE vita adeguata per la salute dell’assistito, egualmRAGIONE_SOCIALE riferibile all’assistenza sanitaria nel caso di accoglienza prevista, per quanto innanzi visto in ambito di direttiva UE, per i richiedenti protezione internazionale. Se la normativa che garantisce l’assistenza sanitaria trova la sua ratio nei principi fondamentali di solidarietà e di tutela RAGIONE_SOCIALE salute, parallelamRAGIONE_SOCIALE la disciplina RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociali e del RAGIONE_SOCIALE è volta a garantire l’accesso a tale RAGIONE_SOCIALE di assistenza nelle condizioni di carenza dei
mezzi di sostentamento derivanti dalla assenza di occupazione lavorativa.
La normativa di cui all’art. 8, comma 16, RAGIONE_SOCIALE L. 537/1993 si ispira a tali criteri in ragione RAGIONE_SOCIALE garanzia di prestazioni sanitarie adeguate; la legislazione sulle RAGIONE_SOCIALE sociali e del RAGIONE_SOCIALE (di cui al D.lgs. n.150/2015 che all’art. 34 lett. g , ha abrogato l’art. 1, comma 2, D.lgs. n.181/2000 come modificato dal D.lgs. n.297/2002) individua i criteri soggettivi per una prestazione di carattere sociale che giustifichi la deroga alla partecipazione alla spesa sanitaria.
Tutto ciò posto, si osserva che la prospettiva articolata nel primo motivo di ricorso restringe in un ambito formalistico la finalità RAGIONE_SOCIALE normativa introdotta con D.lgs. n.150/2015 che si riferisce sì a servizi per il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE attive, ma nell’ambito d i una politica assistenziale improntata alla tutela RAGIONE_SOCIALE persona ed allo sviluppo RAGIONE_SOCIALE sua personalità attraverso l’occupazione lavorativa, e non può non interferire sulla normativa relativa alle prestazioni sanitarie garantita dall’art. 8, com ma 16, citato. Laddove l’art.19, comma 1, del D.lgs. n.150/2015 esordisce nel senso che ‘ sono considerati disoccupati i soggetti privi di RAGIONE_SOCIALE che dichiarano, in forma telematica, al RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 13 la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del RAGIONE_SOCIALE concordate con il RAGIONE_SOCIALE ‘, mira ad esplicare una condizione che nel precedRAGIONE_SOCIALE art. 1, comma 2, del D.lgs. n.181/2000 veniva tenuta distinta tra ‘disoccupati di lunga durata’ (ossia coloro che, dopo aver perso un posto di RAGIONE_SOCIALE, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se
‘giovani’ -tali intendendosi i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti) e ‘inoccupati di lunga durata’ (ossia coloro che, senza aver precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione d a più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani); e ad ogni modo lo stesso art. 1 comma 2 forniva una specificazione del concetto di ‘stato di disoccupazione’ anch’essa prevista dal citato art. 1, comma 2, lett. c) (tale essendo la condizione del soggetto privo di RAGIONE_SOCIALE, che sia immediatamRAGIONE_SOCIALE disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti). E d’altronde l’art. 19, co . 2, del D.lgs.150/2015 ha esplicitamRAGIONE_SOCIALE asserito che ‘ i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c del D.lgs. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione di cui al presRAGIONE_SOCIALE articolo ‘.
L’art. 19, comma 1 e comma 2, tende quindi ad eliminare ogni dubbio sulla nozione di ‘soggetto disoccupato’, senza distinzione tra colui che ha perso un posto di RAGIONE_SOCIALE e colui che sia alla ricerca di un’occupazione, entrambi accomunati nei soggetti privi di RAGIONE_SOCIALE che dichiarino la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
E’ questo, quindi, il contenuto, e non solo l’interpretazione letterale, del riferimento ai ‘disoccupati’ beneficiari RAGIONE_SOCIALE esenzione ticket di cui all’art. 8, comma 16, L. 537/1993. L’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è dunque correlata alla qualifica di disoccupato, ma la norma del 1993 non definisce tale nozione (come afferma il parere del Consiglio di Stato n.1268/2022 del 23/3/2022), e per ricavare la definizion e di disoccupato, ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si deve fare ricorso ad altre
norme dell’ordinamento; viene così in rilievo l’art. 19 del d.l.gs 150/2015 che, abrogando la distinzione definitoria riportata nell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 181/2000, ha introdotto una nozione unitaria di stato di disoccupazione.
Pertanto, è egualmRAGIONE_SOCIALE infondato il secondo motivo di ricorso non vertendosi in una applicazione estensiva di una disposizione esentativa, ma in un’affermazione concettuale ex lege RAGIONE_SOCIALE condizione di disoccupato. E risulta anche corretto il riferimento riportato, nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, al comma 7 dello stesso art. 19 del D.lgs. n.150/2015 laddove, al fine di evitare una ingiustificata registrazione come disoccupato di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa , è stato previsto che le disposizioni normative, nazionali, regionali e regolamentari che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendano riferite alla ‘condizione di non occupazione’: la fruizione di siffatte prestazioni (con esenzione ticket) rimane quindi strettamRAGIONE_SOCIALE collegata alla condizione di ‘non occupazione’. Non si verte allora in un’ipotesi di interpretazione estensiva né analogica di una norma speciale, bensì di applicazione diretta del citato disposto normativo.
10. Riguardo agli ultimi motivi di ricorso, si osservi che:
– l ‘argomento speso dal ricorrRAGIONE_SOCIALE sul terzo motivo appare del tutto inconferRAGIONE_SOCIALE poiché le citate note ministeriali, che non rientrano nelle fonti normative indicate nell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice civile, non possono porsi in contrasto con la disposizione normativa o fornire una interpretazione restrittiva non conforme al dettato normativo innanzi citato.
– anche il quarto motivo è infondato, dovendosi considerare che il diritto alla prestazione sanitaria tutela il diritto alla salute, mentre la disciplina RAGIONE_SOCIALE esenzioni quale deroga alla compartecipazione alla spesa sanitaria è regolato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prestazioni sociali. CorrettamRAGIONE_SOCIALE, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto che l’esenzione dal pagamento del ticket sia una prestazione sociale, non già sanitaria.
– ed infine, sul quinto motivo di ricorso, ritornando a quanto in esordio illustrato sulla Direttiva eurounitaria, alla quale il D.lgs.142/2015 in materia di stranieri regolamenti soggiornanti ha dato attuazione, non si ravvisa alcun ampliamento di tutela, più estesa di quanto non sia riconosciuto ai cittadini italiani, laddove egualmRAGIONE_SOCIALE per il disoccupato privo di RAGIONE_SOCIALE che abbia dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa l’ordinamento nazionale consenta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria mediante versamento di un ticket sanitario per la prestazione richiesta. D’altronde, il richiedRAGIONE_SOCIALE asilo, che abbia dichiarato la propria disponibilità al RAGIONE_SOCIALE, verte in una condizione di non occupazione per essere ancora alla ricerca di un’occupazione non rinvenuta nei primi sei mesi di concesso permesso di soggiorno.
In conclusione, lo straniero disoccupato, regolarmRAGIONE_SOCIALE soggiornante in Italia e iscritto al RAGIONE_SOCIALE, può avere diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, in modo simile ai cittadini italiani.
11. In linea con le suddette argomentazioni, quanto fin qui illustrato trova conferma nella requisitoria del Procuratore AVV_NOTAIO in atti. Parimenti, la produzione documentale fornita in sede di memorie riscontra l’interpretazione innanzi resa,
seguita dallo stesso RAGIONE_SOCIALE regionale da cui derivano le Aziende sanitarie coinvolte nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento.
Da segnalare infine la mancanza di un controricorso incidentale in merito al diniego di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme versate per la prestazione erogata.
Al rigetto del ricorso non si ritiene di far seguire la condanna alle spese in presenza di questioni RAGIONE_SOCIALEtiche complesse e di argomenti concettuali e interpretativi non ancora arati all’epoca RAGIONE_SOCIALE presentazione del ricorso. Seguono, infine, le disposizioni sul contributo unificato,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 28 gennaio 2025.