Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8490 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2054-2021 proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso , dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 625 del 2020, pronunciata dalla CORTE D’APPELLO DI CATANZARO e depositata il 7 luglio 2020 (R.G.N. 647/2018).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 2054/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 13/12/2024
giurisdizione Esenzione dalle spese e cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 625 del 2020, depositata il 7 luglio 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha respinto la domanda del signor NOME COGNOME, volta a sentir dichiarare illegittima la cancellazione dall’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2008.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il ricorrente non ha fornito una prova persuasiva RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e RAGIONE_SOCIALE‘onerosità del rapporto di lavoro . Generiche e contraddittorie si rivelano le deposizioni acquisite, rese, peraltro, da testimoni «titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella RAGIONE_SOCIALE‘appellato» (pagina 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) e portatori di un interesse evidente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, in quanto è irrituale la dichiarazione resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Tale dichiarazione, allegata alla memoria di costituzione depositata in appello, è carente RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione personale RAGIONE_SOCIALEa parte.
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, con un motivo, contro la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a conferire procura in calce al ricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Co n l’unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel condannare il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese dei giudizi di entrambi i gradi, ad onta RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione allegata alla nota d’iscrizione a ruolo nel giudizio dinanzi al Tribunale.
-Le censure sono inammissibili.
2.1. -Il ricorrente, nel propugnare la ritualità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione presentata nel giudizio dinanzi al Tribunale, si è limitato a mere asserzioni, senza riprodurre il contenuto saliente degli atti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Tale contenuto si rivela imprescindibile per vagliare i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione che la Corte di merito ha escluso sulla scorta di un diverso percorso argomentativo e del tenore RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta nel giudizio di gravame.
Le doglianze contravvengono, dunque, ai requisiti di specificità prescritti dal codice di rito e non consentono a questa Corte di verificare la veridicità e la decisività RAGIONE_SOCIALEe affermazioni, sulla scorta degl’indispensabili riscontri che lo stesso ricorso deve racchiudere nel loro nucleo essenziale.
2.2. -La genericità RAGIONE_SOCIALEe censure si apprezza anche sotto un ulteriore profilo.
Il regime di esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati dalla legge, opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, in cui il diritto alla prestazione sia l ‘ oggetto diretto RAGIONE_SOCIALEa domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
Poste tali premesse, questa Corte ha escluso il diritto all ‘ esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE ‘I stituto previdenziale alla reiscrizione RAGIONE_SOCIALEa parte
ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676).
Il ricorrente non ha ottemperato all’onere di dedurre e dimostrare che il diritto alla prestazione, nel caso di specie, si configuri come l’oggetto diretto d el giudizio. Giudizio che è approdato, in primo grado, alla declaratoria d’illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e all’emissione di un ordine di reiscrizione (pagina 4 del ricorso per cassazione).
Su tale aspetto dirimente, non sono stati offerti i necessari ragguagli, idonei ad avvalorare la sussistenza dei rigorosi presupposti richiesti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione .
-Tali considerazioni conducono a dichiarare inammissibile il ricorso.
-Non si deve provvedere sulle spese, in quanto la controparte si è limitata a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione