Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8490 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2054-2021 proposto da
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso , dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 625 del 2020, pronunciata dalla CORTE D’APPELLO DI CATANZARO e depositata il 7 luglio 2020 (R.G.N. 647/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 2054/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 13/12/2024
giurisdizione Esenzione dalle spese e cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 625 del 2020, depositata il 7 luglio 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha respinto la domanda del signor NOME COGNOME volta a sentir dichiarare illegittima la cancellazione dall’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2008.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il ricorrente non ha fornito una prova persuasiva della sussistenza e dell’onerosità del rapporto di lavoro . Generiche e contraddittorie si rivelano le deposizioni acquisite, rese, peraltro, da testimoni «titolari di una posizione del tutto assimilabile a quella dell’appellato» (pagina 7 della sentenza d’appello) e portatori di un interesse evidente.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, in quanto è irrituale la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Tale dichiarazione, allegata alla memoria di costituzione depositata in appello, è carente della sottoscrizione personale della parte.
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, con un motivo, contro la sentenza d’appello.
-L’INPS si è limitato a conferire procura in calce al ricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Co n l’unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel condannare il ricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di entrambi i gradi, ad onta della dichiarazione allegata alla nota d’iscrizione a ruolo nel giudizio dinanzi al Tribunale.
-Le censure sono inammissibili.
2.1. -Il ricorrente, nel propugnare la ritualità della dichiarazione presentata nel giudizio dinanzi al Tribunale, si è limitato a mere asserzioni, senza riprodurre il contenuto saliente degli atti rilevanti ai fini della decisione.
Tale contenuto si rivela imprescindibile per vagliare i presupposti dell’esenzione che la Corte di merito ha escluso sulla scorta di un diverso percorso argomentativo e del tenore della documentazione prodotta nel giudizio di gravame.
Le doglianze contravvengono, dunque, ai requisiti di specificità prescritti dal codice di rito e non consentono a questa Corte di verificare la veridicità e la decisività delle affermazioni, sulla scorta degl’indispensabili riscontri che lo stesso ricorso deve racchiudere nel loro nucleo essenziale.
2.2. -La genericità delle censure si apprezza anche sotto un ulteriore profilo.
Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali, espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati dalla legge, opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, in cui il diritto alla prestazione sia l ‘ oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
Poste tali premesse, questa Corte ha escluso il diritto all ‘ esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell ‘I stituto previdenziale alla reiscrizione della parte
ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass., sez. lav., 4 agosto 2020, n. 16676).
Il ricorrente non ha ottemperato all’onere di dedurre e dimostrare che il diritto alla prestazione, nel caso di specie, si configuri come l’oggetto diretto d el giudizio. Giudizio che è approdato, in primo grado, alla declaratoria d’illegittimità dei provvedimenti di cancellazione e all’emissione di un ordine di reiscrizione (pagina 4 del ricorso per cassazione).
Su tale aspetto dirimente, non sono stati offerti i necessari ragguagli, idonei ad avvalorare la sussistenza dei rigorosi presupposti richiesti ai fini dell’esenzione .
-Tali considerazioni conducono a dichiarare inammissibile il ricorso.
-Non si deve provvedere sulle spese, in quanto la controparte si è limitata a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione