Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 266 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
Oggetto
Spese
Art.152 disp.
att. c.c.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 28/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 4585-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3/2025 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 02/01/2025 R.G.N. 320/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO che
Con sentenza n. 3 del 2 gennaio 2025, il Tribunale di Rieti ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME volto ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione di una prestazione assistenziale con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE reputando insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. civ.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandolo a un motivo.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO che
Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c. per aver il Tribunale condannato la parte alla rifusione delle spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE sulla base del l’errato presupposto RAGIONE_SOCIALE assenza di certificazione reddituale ai fini dell’esenzione.
2. Il motivo è fondato.
Effettivamente, a fronte di una regolare produzione documentale, nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (V. Atto Notorio prodotto in primo grado ed allegato al presente ricorso), il Giudice ha ritenuto non configurabile il diritto di parte ricorrente alla esenzione dal pagamento delle spese processuali per tale via incorrendo nella lesione del principio sancito nella disposizione richiamata.
In particolare, nell’atto in questione, datato 5 aprile 2023, richiamato nella dichiarazione contenuta prima nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e poi nel ricorso in opposizione
ex art. 445 – bis c.p.c. la parte dichiara di non possedere redditi personali ed inoltre che il proprio reddito familiare rientra nelle condizioni previste dall’art. 42 comma 11 d.l. n. 269/2003 e si impegna a comunicare eventuali variazioni di reddito.
La dichiarazione de qua, conseguentemente, riportata nel presente ricorso e ad esso allegata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., deve ritenersi conforme ai requisiti di legge di cui all’art. 152 disp. att. c.c.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, vanno dichiarate non ripetibili le spese relative al giudizio di merito.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deve essere condannato, in considerazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese relative al giudizio di merito. Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi e 200,00 per esborsi da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre
2025.
La Presidente NOME COGNOME