Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28246 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20969-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE
-istante –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
–
intimato
–
avverso l’ordinanza n. 19241 del 2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 15 giugno 2022 (R.G.N. 20969/2020).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ordinanza n. 19241 del 2022, depositata il 15 giugno 2022, questa Corte, sesta sezione civile, sottosezione lavoro, ha rigettato il ricorso della signora NOME COGNOME e l’ha condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
R.G.N. 20969/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/07/2023
giurisdizione Correzione di errore materiale. Art. 391bis c.p.c.
2. -La signora NOME COGNOME chiede , ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., la correzione dell’ordinanza, in quanto affetta da errore materiale.
La parte istante assume che il Collegio l ‘ abbia condannata alla rifusione delle spese di lite, senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in questa sede, non ha svolto attività difensiva.
-La trattazione è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione.
5. -Il Collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -L’istanza è ammissibile.
Questa Corte ha affermato che, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all ‘ art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice sulla regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente predeterminato e quindi obbligato.
Pertanto, la mancata valutazione della richiesta di esenzione può essere emendata attraverso il rimedio della correzione dell ‘ errore materiale (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2022, n. 35736).
2. -L’istanza è fondata.
Emerge dagli atti che la parte istante , contestualmente all’iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, ha effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali, ai sensi de ll’art. 152 disp. att. c od. proc. civ., e che ha ribadito la propria situazione reddituale anche nel ricorso per cassazione.
La parte istante non era, pertanto, tenuta al pagamento delle spese della lite instaurata.
-L’istanza , conseguentemente , dev’e ssere accolta, nei termini di seguito specificati.
Si deve disporre che, nella parte motiva dell ‘ ordinanza di questa Corte, n. 19241 del 2022, a pagina 4, la proposizione «Spese secondo soccombenza», sia corretta con il seguente enunciato: «La parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell ‘ art. 152 disp. att. cod. proc. civ.».
Nella parte dispositiva della medesima ordinanza, la proposizione «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge» sia corretta con il seguente enunciato: «Dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese».
-La cancelleria provvederà all ‘ annotazione delle correzioni sopra indicate sull’originale dell’ordinanza di questa Corte.
-Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, in ragione della peculiare natura del procedimento di correzione di errori materiali (Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9438).
P.Q.M.
Accoglie l’istanza per quanto di ragione e dispone che l ‘ ordinanza di questa Corte n. 19241 del 2022, depositata il 15 giugno 2022, sia corretta nei termini indicati in motivazione (punto 3 delle ‘Ragioni della decisione’).
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull ‘ originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione