Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28811/2022 R.G. proposto da :
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2952/2022 pubblicata il 07/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.2952/2022 pubblicata il 07/07/20220, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’INPS;
la controversia ha per oggetto l’accertamento della inesistenza dell’indebito con riferimento ai ratei di indennità di disoccupazione ordinaria e agli assegni per il nucleo familiare percepiti dal 31/05/2006 al 09/12/2006;
il Tribunale di Nola rigettava le domande proposte dalla COGNOME; la corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la COGNOME al pagamento delle spese per il grado d’appello;
per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME, con ricorso affidato a un unico motivo, INPS è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.;
in calce al ricorso introduttivo la parte ricorrente ha formulato apposita dichiarazione conforme ai requisiti di forma e di contenuto previsti dall’art.152 cit.;
la corte territoriale, nel regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza, ha violato la disposizione più volte citata, sussistendo tutti i presupposti per l’esenzione dal pagamento delle spese di lite;
il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto; sussistono tutti i presupposti per la decisione della causa nel merito, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, e deve dichiararsi che NOME COGNOME è esente dal pagamento delle spese processuali, giusta l’art.152 disp. att. cod. proc. civ.;
RAGIONE_SOCIALE deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara NOME esente dal pagamento delle spese processuali. Condanna I.RAGIONE_SOCIALE. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.