Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33718 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33718 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 4830-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
per la correzione dell’ordinanza n. 30191/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2022 R.G.N. 21882/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la correzione materiale della ordinanza n. 30191/2022 del 14 settembre 2022 (pubblicata il 14 ottobre 2022) con cui la Corte, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso l ‘ordinanza di questa Corte di cassazione n. 4994/2021, l’aveva condannata alla rifusione delle spese di lite senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali prodotta in atti;
CONSIDERATO che:
risulta in atti che la parte istante ha effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali e che, pertanto, non è tenuta al pagamento delle spese di lite;
che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale;
in presenza, dunque, di una dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (cfr., da ultimo, Cass. n. 8939 del 2022 che richiama Cass. n. 14520 del 2021);
il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell’ordinanza n. 30191 del 2022, a pag. 4, la proposizione ” con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza ‘ “, sia corretta col seguente enunciato “parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag. 3, la proposizione “condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in E. 200,00 per esborsi, E. 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura del 15% ed accessori di legge” sia corretta con il seguente enunciato “Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
La Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 30191 del 2022, depositata il 14 ottobre 2022, nei termini di cui in motivazione.
Alla cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 27