Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32648 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 15455/2025 R.G., tra : COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale in atti.
RICORRENTE
contro
ZERO PALMA NOME.
INTIMATA
avente ad oggetto la correzione dell’ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 9450/2023, pubblicata il 6 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-con ordinanza n. 9450/2023, pubblicata il 6 aprile 2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’AVV_NOTAIO volto ad ottenere la cassazione della decisione del giudice di pace con cui era stata respinta la domanda di pagamento del compenso professionale per la difesa d’ufficio in un giudizio penale di Zero Palma Rosa;
-che è stato avviato d’ufficio il presente procedimento di correzione della decisione, nella parte in cui ha dato atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
EVIDENZIATO CHE:
-l’art. 32, comma primo, delle disp. att. c.p.p., come sostituito dall’art. 17 della legge n. 60/2001, dispone che le procedure per il recupero dei crediti professionali per la difesa di ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da imposte;
-che per mero errore materiale l’ordinanza ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, che non occorre attestare ove il procedimento è esente per legge dall’obbligo di versare il contributo unificato , evenienza di cui il giudice deve ritenersi edotto (arg. ex Cass. SU n. 4315/2020), potendo procedersi alla correzione della decisione come indicato in dispositivo;
visto l’art. 391 bis c.p.c.
P.Q.M.
d ispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 9450/2023, nel senso che:
a pag. 4 della motivazione l’espressione : ‘ Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto ‘, è sostituita dalla seguente ‘ Non sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, essendo il procedimento esente dal contributo ai sensi del l’art. 32, comma primo, disp. att. c.p.p.’;
b) a pag. 5 del dispositivo dopo l’espressione : Dichiara inammissibile il ricorso’ è soppressa la seguente frase : Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13′.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18/11/2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME