Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 38385-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 38385/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 85/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.6.2019, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, per quanto qui rileva, RAGIONE_SOCIALEe statuizioni di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingi unto di pagare all’RAGIONE_SOCIALE somme per contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione ad impiegati addetti a mansioni amministrative, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l’opposizione in relazione ai contributi pretesi per gli istruttori sportivi;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 67, comma 1, lett. m) , T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente avesse diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione contributiva senza accertare la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro;
che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali hanno dato atto ‘che il Tribunale […] ha accertato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è in possesso dei requisiti soggettivi per l’esenzione ex art. 67 comma I lett. m) TUIR, e cioè l’iscrizione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ed ha escluso la natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima’, soggiungendo che, non essendo stati tali punti ‘specificamente censurati’ dall’appello RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, le relative statuizioni erano ‘divenute oramai definitive’ (così la sentenza impugnata, pagg. 8-9);
che, tanto premesso, risulta evidente che i giudici territoriali, lungi dal non compiere quell’accertamento la cui omissione costituisce la ragione di doglianza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente, hanno semmai dato atto che esso era stato compiuto dal giudice di prime cure e, constatato che le sue risultanze non erano state oggetto di gravame, hanno inevitabilmente rilevato l’avvenuta formazione del giudicato interno;
che, non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in alcun modo censurato tale statuizione, il ricorso risulta inammissibile, siccome estraneo alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l’inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024);
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.2.2025.