Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11214 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 38385-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N. 38385/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 85/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.6.2019, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, per quanto qui rileva, delle statuizioni di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingi unto di pagare all’INPS somme per contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS in relazione ad impiegati addetti a mansioni amministrative, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l’opposizione in relazione ai contributi pretesi per gli istruttori sportivi;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che Isola RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m) , T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente avesse diritto a beneficiare dell’esenzione contributiva senza accertare la sussistenza del requisito dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro;
che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali hanno dato atto ‘che il Tribunale ha accertato che l’Associazione Isola è in possesso dei requisiti soggettivi per l’esenzione ex art. 67 comma I lett. m) TUIR, e cioè l’iscrizione al CONI, ed ha escluso la natura commerciale dell’Associazione medesima’, soggiungendo che, non essendo stati tali punti ‘specificamente censurati’ dall’appello dell’odierno ricorrente, le relative statuizioni erano ‘divenute oramai definitive’ (così la sentenza impugnata, pagg. 8-9);
che, tanto premesso, risulta evidente che i giudici territoriali, lungi dal non compiere quell’accertamento la cui omissione costituisce la ragione di doglianza dell’Istituto ricorrente, hanno semmai dato atto che esso era stato compiuto dal giudice di prime cure e, constatato che le sue risultanze non erano state oggetto di gravame, hanno inevitabilmente rilevato l’avvenuta formazione del giudicato interno;
che, non avendo l’INPS in alcun modo censurato tale statuizione, il ricorso risulta inammissibile, siccome estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l’inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024);
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.2.2025.