Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28325 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21682-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME nonché RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in proprio, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME,
Oggetto contributi
R.G.N. 21682/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 863/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME in proprio avverso il verbale di accertamento del l’11.11.2013 con il quale erano state contestate omissioni contributive e assicurative in relazione a 141 collaboratori impiegati nel periodo giugno 2008-giugno 2013 nei centri estivi gestiti in convenzione con il Comune di Firenze.
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che alla fattispecie non fosse applicabile l’esenzione prevista dall’art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R. novellato ed interpretato dall’art. 35 comma 5 del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 -osservando che, avuto riguardo anche all’art. 69 del citato Testo Unico , i redditi diversi totalmente esRAGIONE_SOCIALE sono quelli erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un organismo che persegua tali finalità e sia riconosciuto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. A tal proposito la Corte di merito ha sottolineato che ai sensi dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 autorizza la deroga dalla disciplina del contratto a progetto in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che siano riconosciuti dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per attività individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002. Ha quindi evidenziato che, in fatto, era stato accertato che la RAGIONE_SOCIALE
nell’ambito dell’appalto con il Comune di Firenze si era occupata, nei centri estivi gestiti, dell’animazione e dell’intrattenimento e controllo dei ragazzi e non dello svolgimento ed organizzazione di manifestazioni RAGIONE_SOCIALE a carattere dilettantistico ed inoltre che i rapporti di lavoro erano di natura subordinata, evidenziando che per i fini perseguiti non era sufficiente la mera affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma era necessaria, piuttosto, l’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella specie escluso. 2. Per la cassazione della sentenza ricorrono l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in proprio articolando due motivi ulteriormente illustrati con memoria. Sia l’INPS che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1 lett. m) del T.U.I.R. come novellato dall’art. 35 comma 5 del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.
1.1. Ad avviso dei ricorrRAGIONE_SOCIALE l’interpretazione data dalla Corte sarebbe errata poiché non terrebbe conto del fatto che i campi estivi erano destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e che le attività RAGIONE_SOCIALE svolte (rugby, calcio palla a volo palla canestro) possono essere iniziate in maniera agonistica solo da una certa età (solo per il nuoto e la danza è possibile una attività agonistica più precoce anche da parte di bambini piccolissimi). Si sarebbe perciò dovuto tenere conto del fatto che le attività RAGIONE_SOCIALE erano svolte in maniera RAGIONE_SOCIALE, finalizzate proprio alla formazione, alla didattica e alla preparazione all’attività RAGIONE_SOCIALE .
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata ancora una volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 1 lett.
m) TUIR come novellato dall’art. 35 comma 5 del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 oltre che dell’art. 61 comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione all’art. 69 dello stesso d.lgs.. Ad avviso dei ricorrRAGIONE_SOCIALE, infatti, la Corte di merito sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni laddove ha ritenuto che non trovando applicazione l’art. 67 comma 1 lett. m) de l TUIR neppure si applicasse la deroga prevista dall’art. 61 comma 3 del d.lgs n. 276 del 2003.
Con la memoria illustrativa, infine, si deduce che con l’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2021 al comma 8 quater è stata introdotta una disposizione con la quale si esclude che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1.1.2023 (termine poi prorogato al 1.7.2023) inquadrati ai sensi dell’art. 67 primo comma lett. m) primo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 -si possa dar luogo a recupero contributivo. Si sostiene, richiamando al riguardo l’art. 1 comma 118 della legge n. 190 del 2014, che il riferimento alla contribuzione riguardi sia i contributi a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che quelli a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, anche per tale profilo, si chiede in subordine l’accoglimento del ricorso .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Pur veicolata come violazione di legge la censura mira nella sostanza a sollecitare una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie non consRAGIONE_SOCIALEta davanti a questo giudice se non nell’ambito della denuncia di un vizio di motivazione qui neppure denunciato.
4.2. L’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR dispone che ‘costituiscono redditi e, quindi, imponibili se redditi di capitale, oppure, conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in relazione alla qualità di lavoratore dipendente le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità RAGIONE_SOCIALE, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dagli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che da essi sia riconosciuto’ .
4.3. Questa Corte (cfr. Cass. 23/07/2025 n.20293 ed anche n. 24642 del 2025) nel tracciare le caratteristiche dell’attività che danno luogo ad esonero, anche con riguardo alla loro natura, ha affermato che sono redditi diversi -sempre che non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente – i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistic he dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dagli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che da essi sia riconosciuto. L’art. 35 comma 5 del d.l. n. 207/2008 ha autRAGIONE_SOCIALEcamente interpretato le parole “esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” contenute nell’articolo 67, co.1, lettera m), e vi ha ritenuto comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si è rammentato che l ‘art. 69 del TUIR ha poi integrato il contenuto della disposizione esonerativa nel senso che non concorrono a formare il reddito i
compensi di cui alla lett. m) del comma 1 dell’art. 67 conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 10mila euro.
4.4. Nel delineare la fonte dell’obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero RAGIONE_SOCIALE associazioni e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE questa Corte ha fornito parametri interpretativi della normativa applicabile e addentrandosi nella natura giuridica dell’attività RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha osservato che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli RAGIONE_SOCIALE sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall’art. 69, co.2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (€ 7.500 per anno d’im posta) sono fiscalmente neutri. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (cfr. Cass. n.11375 del 2020, n.24365 del 2019, n.21535 del 2019, n.11492 del 2019, n.16449 del 2016, le quali hanno presupposto l’astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale).
4.5. Si tratta di orientamento che esprime una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di associazioni RAGIONE_SOCIALE, va considerato l’impatto della neutralizzazione degli effetti tributari RAGIONE_SOCIALE erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell’imponibile contributivo. Una relazione che, seppure
riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica .
4.6. Va rilevato che dall’affermazione della riferibilità dell’art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali non discende con certezza l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o RAGIONE_SOCIALE formalmente riconosciute quali RAGIONE_SOCIALE, a prescindere, cioè, dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (cfr. Cass. n.3965 del 2022 e n. 2710 del 2022).
4.7. In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia Cass. n.3965 del 2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell’effettiva natura «RAGIONE_SOCIALE» del soggetto (RAGIONE_SOCIALE e/o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata. L’accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall’elemento formale della veste giuridica assunta (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (così Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi
termini Cass., sez. lav., nr. 21535 del 2019 e nr. 5904 del 2016 cit.).» Stante l’assenza di automatismi per la qualificazione della natura RAGIONE_SOCIALE dell’attività e il carattere neutro dell’affiliazione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE va qui ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha osservato che (cfr. Cass. n. 2389 del 2022) ‘Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con l. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE che non solo risultano qualificate come RAGIONE_SOCIALE, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e
l’RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)’.
4.8. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e, in esito ad una ricostruzione dei fatti acquisiti al processo, ha accertato che l’attività svolta nei c entri estivi gestiti per conto del Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Firenze era del tutto estranea all’organizzazione e allo svolgimento di gare, competizioni o manifestazioni RAGIONE_SOCIALE a carattere dilettantistico e che aveva ad oggetto piuttosto l’animazione, l’intrattenimento e il controllo dei ragazzi. La loro custodia durante la permanenza nel centro e l’assistenza ai pasti. Si tratta all’evidenza di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non reiterabile in questa sede.
Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.
5.1. La Corte di merito, esclusa l’applicazione alla fattispecie dell’art . 67 lett. m) del TUIR, ha coerentemente escluso l’applicabilità della deroga contenuta nell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 che prevede che siano ‘ escluse dal campo di applicazione del presente capo (…) i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affiliate alle federazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alle discipline RAGIONE_SOCIALE associate e agli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciute dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ‘ . A tale decisione è pervenuta ancora una volta in esito ad
un accertamento RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie qui non sindacabile se non attraverso un vizio di motivazione che neppure è denunciato.
In conclusione e per entrambe le censure dietro lo schermo della violazione di legge e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE regole sulla distribuzione dell’onere della prova e di quelle per l’individuazione dei caratteri della subordinazione le censure tendono sostanzialmente a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusa in questa sede di legittimità.
6.1. Peraltro, va qui precisato che nessun ribaltamento dell’onere della prova sarebbe imputabile alla Corte di appello che, semplicemente, ha accertato la mancanza del progetto e ad essa ha applicato le conseguenze previste dalla legge.
6.2. Comunque è chi invoca l’esonero contributivo che deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397). È proprio tutto questo che la Corte di merito ha escluso con un apprezzamento di fatto sul tipo di attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sull’accertamento della natura del rapporto instaurato con i collaboratori istruttori, sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE prestazioni loro rese in favore dei cliRAGIONE_SOCIALE facendo buon
governo dei principi consolidati dalla giurisprudenza di questa Corte e fin qui illustrati.
Essendo stato accertato che non si verte nell’ambito dei ‘rapporti di lavoro sportivo’ per i quali l’art. 35 comma 8 quater del d.lgs. n. 36del 2021 prevede che ‘non si dà luogo a recupero contributivo’ la disposizione non può trovare applicazione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che liquida, n favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti costituite, in e 6000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME