Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23983/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME A. (EMAIL) che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 3057/2019 depositata il 09/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di ente pubblico di diritto internazionale con compito di riscossione dei canoni dovuti per i voli compiuti nello spazio aereo, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), chiedendone la condanna al pagamento dei canoni di navigazione aerea per i voli dalla stessa effettuati, nel periodo dicembre 2001/agosto 2005, oltre interessi convenzionali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda esponeva che con accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 era stato creato tra undici Paesi europei, Italia compresa, un sistema comune per la determinazione e riscossione dei canoni ai fini RAGIONE_SOCIALE utilizzazione delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea e di rotta, in base al quale il sorvolare lo spazio aereo di una Paese firmatario avrebbe determinato l’obbligo di pagare ad RAGIONE_SOCIALE i canoni di navigazione aerea e di rotta, determinati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE secondo la regolamentazione in vigore.
Si costituiva resistendo RAGIONE_SOCIALE, che in particolare eccepiva di non dover pagare i suddetti canoni, dal momento che i propri elicotteri sarebbero stati destinati al servizio di RAGIONE_SOCIALE, il c.d. elisoccorso, e tale situazione avrebbe comportato, secondo la convenuta, l’equiparazione dei propri velivoli agli aeromobili di Stato ai sensi dell’art. 746 cod.
nav. (che consente al Ministro competente di equiparare aeromobili svolgenti servizi non commerciali agli aeromobili di Stato) in relazione all’atto di indirizzo del Ministro RAGIONE_SOCIALE (prot. 115T, di cui al D.M. 18 novembre 1999) (cd. ‘Atto di Indirizzo Ministeriale’).
Con sentenza n. 1721/2012 del 27 gennaio 2012 il Tribunale di Roma accoglieva integralmente la domanda.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, ed RAGIONE_SOCIALE si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza 9 maggio 2019, la Corte d’ Appello di Roma rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 744746 cod. nav., in relazione all’Atto di Indirizzo Ministeriale.
Lamenta che la corte territoriale, tra l’altro facendo riferimento al testo attualmente vigente degli artt. 744 e 746 cod. nav. invece che a quello vigente ratione temporis , non ha tenuto conto dell’esistenza dell’Atto di Indirizzo Ministeriale di cui al d.m. 18.11.1999 prot. 115T del RAGIONE_SOCIALE, che ha equiparato gli aeromobili adibiti ad un servizio non commerciale agli aeromobili di Stato e pertanto, erroneamente, ha negato che i velivoli di RAGIONE_SOCIALE fossero
equiparabili ad aeromobili di Stato ed ha escluso che per gli stessi sarebbe valsa l’esenzione dal pagamento dei canoni ex art. 4 l. 575/1995.
2. Con il secondo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 744-746 cod. nav., in relazione all’Atto di Indirizzo Ministeriale, e dell’art. 4 l. 575/1995, là dove la corte di merito ha stabilito che i velivoli RAGIONE_SOCIALE, anche se equiparabili ad aeromobili di Stato, sarebbero comunque soggetti al pagamento dei canoni di navigazione, per essere questi canoni ricompresi nella dizione ‘tasse e diritti aeroportuali’ prevista nell’Atto di Indirizzo Ministeriale.
Lamenta che il canone di navigazione aerea riscosso da RAGIONE_SOCIALE non può ricondursi alla dizione ‘tasse e diritti aeroportuali’ (prevista nell’Atto di Indirizzo Ministeriale), e richiama sul punto un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la prestazione pecuniaria richiesta da RAGIONE_SOCIALE ‘non è configurabile come tributo’ (viene richiamata Cass., SS.UU., 29/10/2014, n. 20959).
3. i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.
Per quanto ancora d’interesse , va osservato che la corte di merito ha fondato la propria decisione sui seguenti rilievi: a) dal combinato disposto degli artt. 744 e 746 cod. nav. si desume che la equiparazione di velivoli privati agli aeromobili di Stato non è automatica, ma richiede l’emissione di un atto amministrativo di qualificazione; b) che nel caso di specie l’appellante, ed odierna ricorrente, non ha prodotto atto amministrativo alcuno; c) che è inconferente il riferimento all”Atto di Indirizzo del RAGIONE_SOCIALE, che testualmente richiede lo svolgimento di attività esclusiva del servizio pubblico di eliambulanza; d) che ‘dai quaderni tecnici di bordo depositati agli atti’ risulta che
l’appellante non svolgeva esclusivamente il servizio elisoccorso.
Con entrambi i motivi l’odierna ricorrente prospetta doglianze che non risultano invero correlate alle suindicate rationes decidendi , donde la relativa inammissibilità alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui l’impugnazione di solo alcune tra le rationes decidendi , e non di tutte, esclude la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che appunto si consolida per la intervenuta definitività delle ragioni del decidere che non siano state censurate (Cass., 6 luglio 2020, n. 13880, Cass., 14 agosto 2020, n. 17182, Cass., 24 ottobre 2019, n. 27339, Cass., 14 ottobre 2020, n. 22183, Cass., 13 giugno 2018, n. 15399, Cass., Sez. Unite, 20 dicembre 2017, n. 30589, Cass., Sez. Unite, 03/11/2016, n. 22226, Cass., Sez. Unite, 9 gennaio 2014, n. 264, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931).
Il primo motivo risulta altresì formulato in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. là dove la ricorrente fa riferimento a ‘copiosa documentazione’ dedotta in giudizio ‘attestante in maniera inequi voca, lo svolgimento esclusivo da parte degli aeromobili … di servizi pubblici di eliambulanza e di pronto soccorso per conto di enti pubblici; si vedano in particolare non solo le copie dei contratti stipulati con gli enti pubblici e le relative certificazioni del servizio nonché i rispettivi fatturati, ma anche e soprattutto i Quaderni tecnici di Bordo redatti dai piloti per ogni singolo volo dell’aeromo b ile’ (così p. 13 del ricorso), in maniera del tutto assertiva e generica, senza riportarne debitamente nel ricorso -per la parte strettamente necessaria in relazione alla mossa censura- il contenuto, né indicare la relativa localizzazione.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza