N. 1729/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato ex artt. 669 duodecies c.p.c. la seguente
ORDINANZA PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE
Nel giudizio cautelare promosso con ricorso depositato da
COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Paul Alexander TEDESCO elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALEEUROPE) AG (P_IVA) rappresentata e difesa da ll’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 20122 MILANO .
RESISTENTE
OGGETTO: attuazione di misura
d’urgenza ex art. 700 c.p.c CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. NOME COGNOME ha chiesto di determinare le modalità di attuazione dell’ordinanza cautelare emessa il 14.4.2025 dal Tribunale di Monza, parzialmente riformata con l’ordinanza collegiale del 12.06.2025, emessa a seguito del reclamo proposto ex art. 669-terdecies cpc da Bank ***.
In forza dei richiamati provvedimenti era stato ordinato alla Bank *** l’immediato ripristino della piena operatività del rapporto di conto n. Y -215369.001 e di tutti gli asset presenti intestati a NOME ad eccezione degli strumenti finanziari custoditi da Citybank Na New York sul territorio statunitense e compiutamente indicati in motivazione al punto 2 dell’ordinanza del 12.06.2025.
La tutela cautelare era stata chiesta e ottenuta dal COGNOME a seguito del blocco totale degli asset operato dalla Banca in conseguenza dell’inserimento del suo nominativo nella lista SDN (Specially
Designated Nationals and Blocked Persons List) da parte dell’OFAC (Office for Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro statunitense.
A fondamento del ricorso, COGNOME ha dedotto il parziale inadempimento della Banca all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale, così come riformata in sede di reclamo, per avere la Banca evaso solo parzialmente la richiesta di liquidazione inviata via pec dal ricorrente in data 26.06.2025 per il limitato importo di € 2.800.000,00, a fronte di asset sul conto n. Y -215369.001 la cui consistenza ammonterebbe a circa € 9.000.000,00, già sottratti gli asset custoditi da Citybank Na New York.
Tale inadempimento, concretandosi in una ‘difficoltà’ nell’attuazione di una misura cautelare avente ad oggetto uno specifico obbligo di facere, rientrerebbe, secondo il ricorrente, nell’ambito di applicazione dell’art. 669 – duodecies cpc azionato con il presente ricorso.
In forza di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare a Bank *** RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla liquidazione immediata di tutti gli strumenti finanziari, investimenti e disponibilità liquidate presenti nel portafoglio gestito n. Y-215369.001, ad eccezione esclusivamente degli asset custoditi da RAGIONE_SOCIALE New York sul territorio statunitense, esattamente indicati in ricorso e quindi trasferire il ricavato della liquidazione, al netto di quanto già versato, sul conto corrente intestato al NOME presso *** di Milano (IBAN) e di fornire la rendicontazione finale del rapporto di gestione con l’indicazione di tutte le operazioni effettuate, delle commissioni applicate e del saldo finale liquidato. Il ricorrente ha altresì chiesto l’indicazione di un termine per l’adempimento e l’applicazione di misure coercitive indirette analoghe a quelle previste dall’art. 614 bis cpc nella misura di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.
Nel costituirsi in giudizio, Bank *** ha dedotto di aver data piena esecuzione al provvedimento cautelare emesso dal Tribunale, provvedendo al ‘ripristino immediato della piena operatività del rapporto di conto n. Y215369.001e di tutti gli asset presenti intestai al COGNOME‘, impartendo altresì le dovute istruzioni per lo svincolo alle banche sub-depositarie. Nello specifico, la Banca ha dedotto che, in ragione del permanere del ricorrente nella SDN List dell’Ofac, la liquidazione del patrimonio si stima essere una operazione complessa e che alcune banche subdepositarie avevano rifiutato di ottemperare all’ordine in assenza di istruzioni scritte dell’Ofac, non ritenendo il provvedimento del giudice italiano efficace nell’ordinamento interno (cfr. mail del 2.05.2025 doc. 3 banca giapponese MUFG Bank Tokio e-mail del 6.05.2025 Six Group). La banca resistente ha quindi concluso chiedendo accertarsi l’insussistenza di alcun inadempimento da parte propria all’ordinanza cautelare de qua , in quanto la mancata ottemperanza alle istruzioni è conseguenza della posizione assunta dalle banche sub-depositarie; ha inoltre eccepito l’inammissibilità delle domande nuove promosse dal ricorrente relative alla vendita dei titoli e al trasferimento della liquidità che non rappresentano modalità di attuazione dell’ordine di cui all’ordinanza cautelare e, da ultimo, l’inammissibilità e financo l’infondatezza dell’istanza ex art. 614 bis c.p.c.
Udita la discussione orale, all’udienza del 3.09.2025 il Giudice si è riservato di decidere.
⃰
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come è noto, l’art. 669 duodecies c.p.c. prevede che ‘ salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti
opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito ‘.
Secondo la giurisprudenza in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell’esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell’obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018).
Nel caso di specie, l’ordinanza che ha accolto il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da COGNOME come poi parzialmente modificata a seguito del reclamo promosso da Bank ***, ha escluso l’efficacia extraterritoriale delle sanzioni emesse dall’OFAC e quindi della iscrizione nella SDN List del nominativo del ricorrente, e ha stabilito pertanto l’immediato ripristino della piena operatività del rapporto di conto n. Y-215369.001 e di tutti gli asset presenti con la sola eccezione degli strumenti finanziari custoditi da Citybank Na New York sul territorio statunitense e compiutamente indicati in motivazione al punto 2 dell’ordinanza stessa.
L’inottemperanza all’obbligo di ripristino alla piena operatività del conto da parte della Bank *** disposto dal Tribunale è conclamata ed evidente, discendendo dalla stessa documentazione prodotta in atti dalla resistente, da cui si evince il rifiuto di alcune banche sub-depositarie di ottemperare allo svincolo dei titoli (cfr. comunicazioni provenienti dalle banche sub depositarie di cui al doc. 3).
Si osserva in diritto che la banca di investimento è responsabile per la scelta della banca subdepositaria e risponde nei confronti del cliente per ogni condotta inadempiente posta in essere da quest’ultima. La responsabilità include sia il rifiuto ingiustificato di servizi, sia la condotta scorretta da parte della banca sub-depositaria, che non ottempera alle istruzioni impartite dalla banca di investimento.
Fermo il vaglio che dovrà necessariamente essere assunto in sede di merito, non sembra comunque in questa sede che valga a ad escludere la responsabilità della Banca *** nei confronti del ricorrente quanto previsto dalle condizioni generali della banca, espressamente accettate dal ricorrente, (doc. 6 fasc. resistente) e nello specifico dall’art. 23.9. La clausola, disciplinante la facoltà per la banca di investimento di fare ricorso a istituti depositari terzi (nazionali o esteri), non pone, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, una esenzione di responsabilità in capo alla banca per le operazioni compiute (o rifiutate dai subdepositari), ma indica soltanto che l’attività di gestione del portafoglio ‘ possono essere soggette a tasse, oneri e restrizioni e altre misure imposte dall’autorità del paese in cui ha sede il corrispondente per gli strumenti finanziati ‘. È proprio sulla base di tale disposizione che il Tribunale, nella formazione collegiale a seguito del proposto reclamo della Banca, ha limitato l’operatività dell’ordinanza ex art. 700 cpc, già disposta dal Tribunale in persona del giudice designato, agli strumenti finanziari custoditi da banche sub depositarie diverse da quelle statunitensi. Si ritiene pertanto che la banca non sia legittimata ad opporre al cliente il contegno e le scelte apoditticamente assunte dalle altre banche sub depositarie dei titoli intestati al COGNOME.
In ogni caso, si osserva, che l’obbligo di liquidare il patrimonio mobiliare del ricorrente e di restituzione del denaro investito discende dallo stesso recesso operato dalla Banca *** e comunicato al cliente in data 22.05.2025, quindi nelle more del presente procedimento cautelare.
La statuizione di condanna al ripristino immediato della piena operatività di un conto deposito titoli integra un obbligo di fare infungibile, poiché la prestazione può essere disposta solo dall’obbligato o da persona all’uopo incaricata, attraverso peraltro un compendio di attività materiali e giuridiche complesse e articolate, rendendosi irrilevante l’intervento dell’ufficiale giudiziale e dell’ausilio della forza pubblica.
Deve, quindi, trovare applicazione la norma azionata dal ricorrente ex art. 614 bis c.p.c.,
espressamente rubricata ‘ Attuazione degli obblighi di fare infungibile ‘, il cui ambito di operatività ricomprende all’evidenza tutti quei casi in cui i processi di esecuzione forzata previsti dal codice di rito non possano trovare applicazione.
Le cd. astreintes introdotte nell’ordinamento dalla norma in esame sono forme di esecuzione indiretta che utilizzano misure coercitive, cioè quello specifico ventaglio di strumenti di coartazione della volontà del debitore che si concretano nella minaccia di sanzioni al fine di costringerlo a adempiere i suoi obblighi. Lo scopo dell’astreinte è di incentivare l’adempimento spontaneo di obblighi infungibili, cioè che non possono essere eseguiti da un terzo.
La norma presuppone una serie di obbligazioni di facere, caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo.
Non si dubita dell’applicabilità della misura coercitiva in esame ai provvedimenti diversi dalla sentenza di condanna, quali i provvedimenti sommari o cautelari, posto che sia la dottrina che la giurisprudenza si sono espresse da tempo in senso positivo (Trib. Palermo, 27.3.2014, Verona, 9.3.2010; Trib. Cagliari, 19.10.2009; Trib. Terni, 6.8.2009). In tal senso, appare dirimente al riguardo la stessa locuzione, volutamente generica, utilizzata dal legislatore di ‘provvedimento’ e non ‘sentenza’ di condanna.
Neppure può considerarsi rilevante ai fini della dedotta inammissibilità della misura, il fatto che la stessa non sia stata adottata in sede di emissione dell’ordinanza ex art 700 c.p.c. e che il punto non sia stato oggetto di specifico reclamo da parte del ricorrente. Vertendosi in materia cautelare, valgono i limiti del cd. giudicato cautelare che, come è noto, non si estende al potere del giudice di rivalutare i presupposti della misura. È proprio in questa sede, in considerazione del contegno in concreto assunto dalle banche sub-depositarie – da considerarsi quale elemento sopravvenuto – che maggiormente si apprezza l’utilità della misura in esame e la necessità di farne ricorso quale unico e residuale strumento per garantire una tutela concreta ed effettiva nei confronti del ricorrente.
Va, quindi, disposta la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di liquidazione, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.
Considerate, tuttavia, le prolungate tempistiche necessarie alla resistente per mettere in atto l’ordine di cui alla presente ordinanza, così come effettivamente documentato in atti, è opportuno assegnare alla Bank *** un congruo lasso di tempo prima della previsione dell’operatività della sanzione economica richiesta.
Va quindi disposto il pagamento della somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2026 e per un massimo di 120 giorni. La somma di denaro che Bank *** è tenuta a pagare al ricorrente NOME COGNOME per ogni giorno di ritardo è pari allo 0.05% dell’importo non liquidato, cosicché più l’inadempimento della banca resistente sarà consistente, più gravosa sarà la sanzione comminata ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c .
La resistente va infine condannata a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite della presente fase, che si liquidano in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
preso atto dell’inottemperanza quanto meno parziale all’obbligo di ripristino alla piena operatività del conto corrente n. Y- intestato a NOME COGNOME ordina a Bank *** di:
-provvedere alla liquidazione immediata di tutti gli strumenti finanziari, investimenti e disponibilità liquide presenti nel portafoglio gestito n. Y- 215369.001, ad eccezione esclusivamente
degli asset custoditi da RAGIONE_SOCIALE New York sul territorio statunitense, esattamente indicati in ricorso;
trasferire il ricavato della liquidazione, al netto di quanto già versato, sul conto corrente intestato al signor COGNOME NOME presso *** di Milano (IBAN:);
fornire la rendicontazione finale del rapporto di gestione con l’indicazione di tutte le operazioni effettuate, delle commissioni applicate e del saldo finale liquidato;
fissa il termine per l’adempimento entro il 31.12.2025;
dispone ex art. 614 bis c.p.c. il pagamento da parte di Bank *** in favore di NOME COGNOME della somma di denaro pari allo 0.05% dell’importo non ancora liquidato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di liquidazione di cui alla presente ordinanza, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2026 e per un massimo di 120 giorni.
condanna la Banca *** a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite della presente fase cautelare, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfetario nella misura del 15% sull’indicato compenso, oltre ad I.V.A. se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Monza, l’8 settembre 2025
Il Giudice
NOME COGNOME