Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33172 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33172 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21866-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 380/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 14/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Lette le memorie depositate dalla ricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME propone ricorso, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memorie, per la cassazione della sentenza n. 380/2020 della Corte di Appello di Genova che, per ciò che in questa sede ancora rileva, rigettando l’appello principale proposto avverso la sentenza n. 1139/2015 del Tribunale di Savona, ha pronunciato, confermando la decisione del giudice di primo grado, sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., dando attuazione al contratto preliminare -che ha qualificato come transazione divisoria – stipulato tra la ricorrente, quale appellante principale e i propri fratelli NOME e NOME, appellati; di conseguenza, ha trasferito alcune quote di diritti di proprietà in capo all’appellante e l’ha condannata a pagare il corrispettivo pattuito.
1.1. Segnatamente, col contratto del 15.07.2011, NOME COGNOME prometteva la cessione in favore della sorella NOME di due quote, di 1/3 ciascuna, di due immobili siti in Savona (alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO), di cui era proprietario in comunione ereditaria con le sorelle NOME e NOME COGNOME, al prezzo complessivo di € 345.700,00 che NOME COGNOME prometteva di pagare.
Allo stesso modo, NOME COGNOME prometteva di cedere le proprie quote sui medesimi beni immobili in favore della sorella NOME, al prezzo complessivo di € 88.700,00, che quest’ultima prometteva di pagare.
In definitiva, quindi NOME COGNOME sarebbe divenuta unica proprietaria dei due immobili.
Il contratto aveva ad oggetto, inoltre, la rinuncia a talune azioni (segnatamente, la rinuncia alle azioni pendenti davanti al Tribunale di Savona; la rinuncia da parte dei fratelli a qualsiasi azione nei confronti di NOME COGNOME relativamente ad un immobile da lei ricevuto in donazione dai genitori; la rinuncia, da parte di tutti i contraenti, alle domande di simulazione o collazione o divisione ereditaria).
1.2. Quanto alla deduzione secondo cui entrambi gli immobili oggetto del preliminare fossero stati ormai venduti in sede esecutiva, con pignoramento trascritto antecedentemente alla trascrizione (non della domanda, in quanto mai trascritta) della sentenza ex art. 2932 c.c., deduzione già anticipata nel terzo motivo di appello, nel quale si sosteneva l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Corte d’Appello affermò che era stata fissata la data della vendita ai pubblici incanti dell’immobile sito in INDIRIZZO (pag. 10 sentenza impugnata).
Inoltre, la Corte di appello ha affermato che ‘ si tratta di un argomento nuovo mai dedotto in primo grado e pertanto inammissibile come motivo di appello ‘ (pag. 23 sent.). Negli atti del giudizio di primo grado l’appellante -convenuta non aveva infatti mai sostenuto ‘ che i beni promessi in vendita potevano venire meno a seguito dell’esecuzione immobiliare . In assenza di ciò l’argomento formulato in appello è nuovo e pertanto inammissibile ‘.
Ha inoltre dichiarato la Corte d’Appello che, sebbene le esecuzioni immobiliari fossero state concluse prima dell’udienza di
precisazione delle conclusioni, non poteva essere pronunciata una sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che nessuna delle parti, nelle conclusioni, aveva esplicitamente richiesto una pronuncia di tale tenore (pag. 25 sent.).
1.3. La Corte d’Appello, inoltre, per quanto rileva in questa sede, ha accolto l’appello incidentale proposto dagli appellati, rilevando come la liquidazione delle spese fatta dal Tribunale in loro favore fosse stata erronea perché nettamente al di sotto del minimo tariffario: il giudice di primo grado liquidò le spese per i compensi in € 4.600,00, quando il valore della causa ammontava invece ad € 434.400,00 (€ 345.700,00 + € 88.700,00). La Corte d’Appello ha quindi rideterminato l’importo delle spese per i compensi ai procuratori in € 18.000,00.
2.1. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello affermato che era inammissibile il motivo di appello con cui si richiedeva il rigetto della domanda costitutiva poiché il bene in INDIRIZZO sarebbe stato oggetto di imminente vendita ai pubblici incanti, vendita poi intervenuta nel corso del giudizio di appello.
Afferma la ricorrente che entrambi i beni oggetto del contratto preliminare erano stati espropriati solo in grado d’appello. Tale fatto, che non avrebbe potuto essere dedotto prima, ben poteva essere dedotto in appello visto che l’inammissibilità è comminata dall’art. 345 c.p.c. esclusivamente per le contestazioni ed eccezioni che avrebbero potuto essere -ma poi non furono proposte in primo grado. Argomenta, in subordine, la ricorrente che anche se fossero considerate nuove, tali deduzioni
integrerebbero eccezioni in senso lato, comunque proponibili per la prima volta in appello.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, proposto in subordine al primo e riferito all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., si lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c.
Afferma la ricorrente che la corte d’appello non avrebbe potuto esimersi dal dichiarare la cessazione della materia del contendere poiché era ininfluente che vi fosse stata o meno una specifica domanda delle parti, visto che entrambe erano pacificamente concordi nell’affermare che i beni oggetto del preliminare di cui si chiedeva esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. erano ormai stati venduti in sede esecutiva.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
La Corte di Appello, riqualificando l’ammontare delle spese per compensi del giudizio di primo grado che l’attuale ricorrente avrebbe dovuto versare a favore di controparte, avrebbe errato, poiché non avrebbe preso in considerazione il fatto che la pronuncia del Tribunale di Savona non avrebbe potuto essere confermata nel merito.
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 21/11/2023, per la quale la ricorrente ha depositato memorie.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
È errata l’affermazione della Corte d’Appello (v supra, § 1.2) secondo cui sarebbe nuovo, e quindi inammissibile in appello, il motivo con cui la parte appellante chiede che venga riformata la
sentenza costitutiva di primo grado di trasferimento del diritto di proprietà di taluni beni, deducendo che tali beni sarebbero stati venduti ai pubblici incanti.
A ben vedere, infatti, la vendita dei beni oggetto del contratto preliminare, che sia l’appellante sia gli appellati avevano affermato essere avvenuta nel corso del giudizio di appello, non è una questione inammissibile e quindi preclusa in appello ex art. 345 c.p.c.
In secondo luogo, la Corte di appello non si è avveduta del fatto che, in tanto può essere pronunciata una sentenza costitutiva, in quanto sia astrattamente possibile il trasferimento del diritto di proprietà tra le parti contrattuali. Trasferimento che non è possibile laddove il diritto di proprietà sia stato nel frattempo acquisito da un altro soggetto, nel caso in esame per mezzo del buon esito della procedura esecutiva.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, ‘ in tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l’art.2932 cod. civ. consente l’emanazione di una sentenza che abbia gli effetti del contratto non concluso soltanto “qualora sia possibile”, situazione che non si verifica se, prima che la pronuncia abbia acquistato piena efficacia esecutiva, il promittente venditore perde la proprietà del bene ‘ (Cass. sez. 2, sent. n. 5162/2006; per analoghe conclusioni, Cass. n. 4819/2000; Cass. n. 12633/1995).
Il precedente del 2006 è rilevante in quanto sostanzialmente sovrapponibile al caso di specie: in quella fattispecie la Corte d’appello confermò la sentenza costitutiva di trasferimento del diritto di proprietà pronunciata dal Tribunale (il 5 gennaio 1991) nonostante un intervenuto decreto di esproprio (30 novembre
1991) che aveva privato della titolarità del bene il promittente venditore.
Nella vicenda, allo stesso modo di quanto verificatosi nel procedimento in esame, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale senza indagare il profilo dell’attualità della pronuncia, che l’appellante invocava essere venuta meno a causa della vendita forzata dei beni intervenuta nel corso del giudizio di appello.
La questione in merito alla possibilità di mantenere ferma tale pronuncia, nonostante la perdita della titolarità del diritto in capo al promittente alienante, sollevata dall’appellante tra i motivi di appello (segnatamente, il terzo), non poteva quindi dirsi inammissibile poiché ineriva ad una questione preliminare, che, sebbene prospettata già nel corso del giudizio di primo grado, per l’esistenza del pignoramento, si è manifestata nella sua portata idonea ad incidere sulla possibilità giuridica dell’adozione della sentenza costitutiva solo nel giudizio d’appello, e quindi non può reputarsi nuova nel senso precluso dalla norma di cui all’art. 345 c.p.c..
La Corte distrettuale avrebbe quindi dovuto esaminarla ai fini della decisione circa la conferma della sentenza di primo grado.
In definitiva, è necessaria la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Genova, in altra composizione, perché giudichi sul motivo di appello dichiarato inammissibile, ovverosia sulla richiesta di rigetto della domanda costitutiva, attesa l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione delle prestazioni dovuta alla vendita forzata dei beni oggetto del contratto.
Atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso, gli altri motivi sono assorbiti.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2023