Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13484-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 488/2018 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 19/02/2019 R.G.N. 254/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
Avviso addebito
R.G.N. 13484/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2025
CC
La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse dimostrato l’assenza di abusività nell’intrapresa esecuzione, considerata una precedente esecuzione presso terzi instaurata per il medesimo credito da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e conclusasi con ordinanza di assegnazione.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.491, 530 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello posto a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prova della non abusività della intrapresa esecuzione nonostante fosse pacifico tra le parti che il credito non aveva trovato integrale soddisfazione mediante il provvedimento di assegnazione.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte (Cass.7078/15) ha affermato che, in forza dello stesso titolo esecutivo, possono promuoversi più esecuzioni forzate, ma ove la prima si sia conclusa con
l’assegnazione del credito, è onere del creditore allegare la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del terzo pignorato, con conseguente mancata soddisfazione del credito. In assenza d’allegazione, la seconda esecuzione risulta abusiva per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.
Ora, con il ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce che sarebbe pacifico tra le parti il mancato pagamento integrale del credito oggetto del provvedimento di assegnazione.
Il motivo però non si confronta con la ratio decidendi posta a base della sentenza: al punto 3.5 della pronuncia, la Corte d’appello stigmatizza il fatto che l’ente non aveva allegato le ragioni poste a base della reiterazione dell’azione esecutiva, e dunque l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva allegato la mancata totale soddisfazione del proprio credito all’esito dell’ordinanza di assegnazione.
La Corte d’appello si è attenuta al principio posto da Cass.7078/15, e il motivo non contesta tale principio, ma pone in realtà una questione di fatto (mancata soddisfazione del proprio credito come fatto dimostrato al processo ) al di fuori dei presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., senza censurare l’assunto del collegio di mancata allegazione in termini.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.