Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21762 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 26607 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE unico (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F. : 80207790587)
in persona del rispettivo Direttore o Ministro pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrenti- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a ppello di Campobasso n. 109/2022, pubblicata in data 6 aprile 2022;
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA AZIONE ESECUTIVA ILLEGITTIMA
Ad. 01/07/2024 C.C.
R.G. n. 26607/2022
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, nonché del locale agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione (RAGIONE_SOCIALE, cui è successivamente subentrata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), per ottenere la restituzione di alcuni immobili, oggetto di espropriazione forzata in suo danno, nelle forme RAGIONE_SOCIALEa procedura di riscossione esattoriale, che si assume svolta secondo modalità illegittime, ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni subiti; la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Campobasso; la Corte d’a ppello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado;
ricorre la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi;
resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
l e parti hanno depositato memorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis .1 c.p.c..
Ritenuto che:
le questioni poste con il ricorso in esame hanno rilievo nomofilattico, sia con riguardo all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria relativa al decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, in caso di surroga RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione nei procedimenti esecutivi già iniziati (attualmente prevista dall’art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, anteriormente al 1999, dall’art. 50 del medesimo decreto, peraltro secondo identica disciplina), sia con riguardo alla proponibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione agli atti esecutivi
di cui all’art 617 c.p.c. avverso gli atti del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, anche sulla base del regime RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione esattoriale anteriore al 1999;
la Corte ritiene, pertanto, opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Per questi motivi
La Corte:
-dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-