Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15018 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19982/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Senigallia INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Banca Nazionale del Lavoro spaRAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, controricorrente-
nonchè contro
Banca del Mezzogiorno RAGIONE_SOCIALE Medio Credito RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Napoli INDIRIZZO presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, controricorrente-
nonchè contro
Fino RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Unione di Banche Italiane spa, Banca Monte dei Paschi Di Siena spaRAGIONE_SOCIALE, Ubi RAGIONE_SOCIALE, Banca Popolare Pugliese scpa, Banca Sella spaRAGIONE_SOCIALE, Banca Popolare dell’Emilia -Romagna spa, Banca Popolare di Bari spa, Agenzia Delle Entrate Riscossione, intimati-
avverso il decreto del Tribunale di Isernia al n.352/2021 depositato il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Isernia, con decreto del 31/5/2021, in accoglimento del reclamo proposto da Banca Nazionale del Lavoro spa, cui avevano aderito con intervento RAGIONE_SOCIALE, Unione di Banche Italiana spa e RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda di esdebitazione presentata, ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012, in data 7/7/2020 da NOME COGNOME e NOME COGNOME a seguito di chiusura, con decreto del 5/12/2019, della procedura di liquidazione del patrimonio.
2 Il Tribunale ha negato il beneficio ritenendo, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, che difettasse il requisito oggettivo di cui all’art. 14 terdecies, comma 1 lett. f), l. 3/2012, in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori (5,6% dell’indebitamento complessivo, di cui 21,9% dei tre creditori privilegiati, uno dei quali nulla aveva ricevuto e nessun pagamento per il ceto creditorio chirografario) apparivano irrisorie.
2.1. COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Dei soggetti evocati solo Banca Nazionale del Lavoro spa e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale spa hanno svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 terdecies l. 3/2012, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
I ricorrenti lamentano che il collegio del merito abbia fondato il proprio giudizio negativo esclusivamente sulla scarsità delle percentuali complessive di soddisfo e delle singole e distinte percentuali di soddisfacimento delle diverse categorie dei creditori, senza alcuna comparazione di tali dati con il grado di meritevolezza.
2 Il secondo motivo deduce nullità della pronuncia per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 1 n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale, pur avendo dato atto dell’assenza degli elementi soggettivi ostativi alla concessione del beneficio, sarebbe incorso nel vizio di carenza di motivazione e/o motivazione illogica nel non aver spiegato la ragione per la quale la valutazione in termini positivi della meritevolezza non sia stata ritenuta idonea ad inficiare il criterio della sproporzionalità numerica.
Il Collegio non ritiene di dover disporre la riunione del presente procedimento con la causa n.19989/2021 non ravvisandone la necessità, in relazione ai rispettivi oggetti.
3 Va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione straordinaria ex art. 111 Cost.
3.1 Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, invero, «la decisorietà, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “incidere” e il “decidere”…: il quale giudicato è un “effetto tipico della giurisdizione contenziosa”. È giurisdizione contenziosa non (tanto) quella che si realizza necessariamente nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, quanto (piuttosto) quella “che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate… a confrontarsi in contraddittorio nel processo” (v. Cass. Sez. U n. 26989-16 e Cass. Sez. U n. 27073-16, rispettivamente relative ai decreti conclusivi dei giudizi di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di concordato preventivo)».
3.2 Il procedimento di esdebitazione disegnato dall’art. 14 terdecies l. n. 3/2012 presenta tutte le caratteristiche della decisorietà, espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all’accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altra.
3.2 La domanda di esdebitazione proposta dal debitore è, infatti, esaminata dal giudice nel contraddittorio con i creditori portatori di un interesse sostanziale alla conservazione del credito antitetico a quello dell’istante, i quali sono legittimati a proporre reclamo al provvedimento di concessione del beneficio.
4 Passando all’esame del ricorso, il primo motivo è infondato.
4.1 Va preliminarmente precisato che, come correttamente rimarcato dall’impugnato provvedimento, ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione devono ricorrere congiuntamente sia il requisito di meritevolezza, per come declinato nell’art . 14 terdecies, comma 1 lett. -a)-e), sia quello oggettivo del
soddisfacimento almeno in parte dei creditori prescritto dalla lett. f) della disposizione testé citata.
4.2 Ciò premesso, anche a ritenere fondato l’assunto del ricorrente secondo il quale il Giudice nell’apprezzare la sussistenza del requisito oggettivo previsto dalla lett. f) della disposizione citataed in particolare l’irrisorietà o meno della percentuale di soddisfacimento dei creditori- debba valutare anche la condotta serbata del debitore, va rilevato che tale specifico accertamento risulta essere stato motivatamente e chiaramente effettuato dal Tribunale isernino.
4.3 Si legge, infatti, a pagina quattro del decreto: « Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la domanda di esdebitazione non può trovare accoglimento, atteso che, ferme le valutazioni in termini positivi in riferimento alle condizioni di cui all’art. 14 terdecies, comma 1,cit.di cui alle lettere dalla a) alla e), fra l’ammontare dei crediti soddisfatti e la debitoria complessiva risulta una evidente sproporzione, atteso che, come in precedenza già rilevato, hanno trovato soddisfo soltanto il 5,6 %dei crediti ammessi al passivo. Percentuale che aumenta al 21,9 % se si ha riguardo ai soli creditori privilegiati. Al di là dell’apprezzamento in termini puramente quantitativi, va peraltro evidenziato che dei tre creditori privilegiati, soltanto uno ha visto realizzata in misura rilevante la propria posizione, mentre al secondo è stato versato il 6% del credito complessivo e nessuna soddisfazione ha trovato il terzo. Nessuna somma è stata invece ripartita ai creditori chirografari. Tali dati, oggettivamente apprezzabili, inducono a ritenere che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, non sia idonea per il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, attesa l’irrisoria percentuale dei crediti che ha trovato realizzazione attraverso la procedura di liquidazione ».
4.4 Il Tribunale ha, quindi, valutato le condizioni di cui alle lett. -a)d), anche ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito di cui alla lett. f), ritenendo, con accertamento insindacabile attraverso il vizio di violazione di legge, che il giudizio di positività della condotta del debitore fosse recessivo rispetto al dato numerico, eclatante ed insuperabile, delle percentuali di soddisfacimento dei creditori apprezzate sia nel valore finale che nei dati aggregati.
5 Neppure il secondo motivo merita accoglimento.
5.1 Secondo il consolidato indirizzo nomofilattico, formatosi sull’art . 142 l.fall., che disciplina il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito, si richiede che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016).
Si è poi ulteriormente puntualizzato che, proprio alla stregua del riferito approdo nomofilattico, l’art. 142, comma 2, l.fall. (norma sovrapponibile all’art. 14 terdecies, comma 1 lett. f), dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell’esdebitazione va concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, e cioè siano rimasti totalmente
insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto -al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé vaga e generica, di “prudente apprezzamento del giudice” e, soprattutto, di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche -siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020, 15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, Cass. 19893/2024). Si tratta, all’evidenza, di un apprezzamento di merito, con impiego nella presente sede della citata categoria in termini meramente ricognitivi dell’avvenuta espressione di un motivato giudizio, oltre non potendo procedere il giudice di legittimità.
5.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste invero qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. tra le tante Cass. nn. 33961/2022, 27501/2022, 26199/2021). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘motivazione apparente’ nel solo ed eccezionale caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi esse in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961/ 2022; Cass. n. 27501/2022). È noto, poi, che giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod.
proc. civ., nemmeno è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., Cass. n. 956 /2023 e 33961/ 2022).
5.3 Nel caso in esame, la motivazione contenuta nel decreto impugnato, per come sopra riportata, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non appare affatto connotata dalle sintetizzate anomalie argomentative, avendo i giudici circondariali spiegato in maniera chiara e puntuale le ragioni per le quali è stata ritenuta ‘irrisoria’ la percentuale di soddisfacimento dei creditori ammessi allo stato passivo.
5.4 In particolare, il Tribunale non ha solamente considerato l’elemento numerico rappresentato dalla percentuale complessiva dei crediti pagati (5,6% devoluto ai creditori, cui sono stati distribuiti € 115.158,45, a fronte di un passivo di € 2.110.576,83), ma ha anche apprezzato i seguenti dati aggregati e dettagliati, così ritenuti rilevanti ai fini della ravvisata insussistenza dell’elemento oggettivo, anche a fronte della sussistenza delle distinte condizioni di ammissione al beneficio della esdebitazione, per come previste dalle lett. -a)e) dell’art . 14 terdecies comma 1 l. n. 3/2012: i) nessuna ripartizione è stata effettuata in favore dei creditori chirografari; ii) i creditori privilegiati sono stati soddisfatti nella misura totale del 21%; iii) dei tre creditori privilegiati solo uno ha visto realizzata in misura rilevante la propria posizione (93,10%), mentre al secondo è stato versato il 6,9% del credito complessivo e nessuna soddisfazione ha trovato il terzo: dunque rispetto all’intera massa dei creditori, solo due creditori privilegiati sono stati pagati ma non in misura integrale.
5.5 La motivazione non si pone, quindi, al di sotto del minimo costituzionale.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessive € 7.700, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 aprile