Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27566 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11469/2017 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; BNL SPA; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE; UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
-intimati-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZ.DIST. dI RAGIONE_SOCIALE n. 742/2016 depositato il 02/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, con decreto del 2.11.2016, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato fallito per ripercussione del fallimento della società, avverso il provvedimento del 29.2.2016 con cui il Tribunale di Bolzano aveva a sua volta respinto l’istanza di esdebitazione dallo stesso proposta dopo la chiusura della procedura.
Il giudice d’appello, pur dando atto che, per giurisprudenza costante, ai fini della sussistenza del requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori, a norma dell’art. 142 L.F. , è sufficiente la soddisfazione parziale anche di una sola categoria di creditori, ha rilevato che nel caso di specie erano stati soddisfatti esclusivamente i creditori privilegiati nella percentuale del 5,1 % (percentuale che scendeva al 2,9% considerando tutti i crediti nel loro complesso) e ha escluso che alla predetta percentuale potesse riconoscersi la valenza di pagamento ‘significativo’.
Quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per accedere al beneficio, il giudice del reclamo si è limitato a segnalare che il reclamante era stato assolto nei giudizi penali che lo avevano visto coinvolto, ma (tranne che per l’imputazione di bancarotta semplice documentale) con la formula ‘perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato’ anziché con quella più favorevole ‘il fatto non sussiste’.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo ad un unico, articolato motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso, mentre gli altri creditori ammessi al concorso non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 142 l. fall. e dell’art. 12 delle preleggi.
Il ricorrente lamenta l’erroneità dell’assunto della c orte d’ appello secondo cui condizione essenziale ai fini dell’applicazione dell’istituto premiale della esdebitazione è il raggiungimento di una soglia ‘significativa’ di soddisfacimento dei creditori, rilevando che esso si pone in insanabile contrasto con il dettato normativo e la ratio della riforma del 2005 della legge fallimentare, nei cui lavori preparatori era stato in un primo tempo indicato quale requisito necessario all’ ottenimento del beneficio il pagamento del 25% dei creditori chirografari, poi eliminato dal legislatore, che aveva così palesato la volontà di estendere il più possibile la fruibilità dell’istituto.
Il ricorrente rileva ancora che i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 142 cit. risultavano tutti integrati, e che la sottolineatura da parte della corte del merito della formula con la quale egli era stato assolto dai reati è sovrabbondante, in quanto la legge si limita a richiedere l’insussistenza di condanne determinate da sentenze passate in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l’attività di impresa.
Il ricorso è fondato.
Va, preliminarmente, osservato che questa Corte (Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020,15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, Cass. 19893/2024) ha più volte affermato che la valutazione del presupposto del parziale soddisfacimento dei creditori, di cui all’art. 142 L.F., pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata, tuttavia,
secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma: cosicché, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell’art. 142, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale ‘affatto irrisoria’ , e ciò al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice”, e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche. Deve, inoltre, osservarsi che, recentemente, con l’ordinanza n. 25946/2024, è stato ulteriormente precisato che ‘… tutte le pronunce di questa Corte ricordano immancabilmente come l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) debba essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “favor debitoris” che ispira la norma interna e, si è aggiunto, anche con il “favor” per l’omologo istituto unionale del discharge of debts di cui al Tit. III della citata direttiva Insolvency (Cass. 15155/2024), che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il ‘requisito oggettivo’ dalle ‘condizioni per l’esdebitazione’ di cui all’art. 280 CCII).
Già nella Rel. al d.lgs. n. 5 del 2006 si leggeva che «l’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie», in linea con l’istituto del c.d. discharge previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, al fine di consentire al fallito il c.d. fresh start ed eliminare il fenomeno delle attività ‘sommerse’. -Ma soprattutto preme evidenziare che, grazie a questa piena consapevolezza della ratio ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, si è avuto cura di precisare che questa natura ‘affatto irrisoria’ dev’essere riscontrata solo ove il concreto ‘soddisfacimento’ non sia tale da rappresentare il relativo concetto
neppure parzialmente, però «tenuto conto di tutte le risultanze della procedura» (Cass. 15246/2022).
-Può dunque affermarsi che l’accertamento della natura ‘affatto irrisoria’ in questione non debba (affatto) ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori.
E ciò non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 l.fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (‘neppure in parte’, laddove per ‘parte’ in teoria potrebbe intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento; tanto che proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità (v. Cass. 16263/2020).
Quanto, piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico di cui si è dato conto ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione ‘matematica’, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel “favor” esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata.
6.1. -Non è un caso che l’art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 imponga, stavolta, agli Stati membri di assicurare all’imprenditorepersona fisica l’accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts, prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l’esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è appunto nell’art. 142 l.fall.), la misura di tale pagamento debba essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si tenga conto «dell’equo interesse dei creditori» (laddove l’aggiunta dell’aggettivo ‘equo’ è la cifra dell’attenzione rivolta al debitore)…..’
Dunque, questa Corte è ormai pervenuta all’ulteriore approdo secondo cui, nella prospettiva dell’esdebitazione, al fine di valutare la significatività del pagamento effettuato ai creditori, l’accertamento della natura ‘affatto irrisoria’ non può e non deve ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori, cioè ad una mera operazione ‘matematica’, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel favor esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente e unionalmente orientata.
Ne consegue che, a prescindere dalla percentuale algebrica di soddisfacimento dei creditori, solo in presenza di un soddisfacimento realmente ‘irrisorio’, può negarsi il beneficio della esdebitazione.
Nel caso di specie, in cui i creditori privilegiati sono stati soddisfatti nella percentuale del 5,1% dei crediti privilegiati, avendo ricevuto pagamenti per complessivi € 327.453,89, l’affermazione dell’irrisorietà della somma distribuita si pone in contrasto con i principi sopra enunciati.
Infine, corretta è l’osservazione del ricorrente secondo cui, nella valutazione dell’elemento soggettivo, ciò che rileva è l’assenza di condanne per i delitti previsti all’art. 142 n. 6 L.F., e non certo la formula assolutoria in concreto applicata.
Ne consegue che, nel caso di specie, ricorrono entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, per la concessione dell’esdebitazione.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito. Pertanto, in accoglimento del reclamo, va concesso al ricorrente il beneficio della esdebitazione.
L ‘evoluzione degli approdi di questa Corte sul tema per cui è causa costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, concede a NOME COGNOME il beneficio della esdebitazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Roma il 11.7.2024