Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19893 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4759-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso il DECRETO N. 5540/2017 della CORTE D ‘ APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE, depositato il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio dell ‘ 11/7/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Milano, con decreto del 20 ottobre 2017, ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, dichiarata fallita con sentenza del 2010, avverso il decreto con il quale il tribunale di Lecco aveva a sua volta respinto l ‘ istanza di concessione del beneficio dell ‘ esdebitazione da lei avanzata, a norma dell ‘ art. 142 l.fall., dopo la chiusura del fallimento.
1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che: -‘ il soddisfacimento dei crediti nella misura irrisoria del 9,56% ‘ , quale ‘ percentuale risultante a seguito del pagamento dei credito ipotecario … per il 44% e dei creditori privilegiati per lo 0,10, mentre i creditori chirografari non hanno ricevuto alcun pagamento ‘, non fosse idoneo a superare la condizione ostativa prevista dall ‘ art. 142, comma 2°, l.fall., rendendo perciò superflua la verifica della sussistenza del requisito soggettivo previsto dall ‘ art. 142, comma 1°, n. 5, c.p.c..
2.1. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 26/1/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
2.2. Il curatore del Fallimento COGNOME NOME e i creditori ammessi al passivo sono rimasti intimati.
2.3. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 142, comma 2°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che la corte d ‘ appello abbia ritenuto ‘irrisoria’, e dunque inidonea a superare la condizione ostativa prevista dall’art. 142, comma 2°, l.fall., la percentuale di soddisfacimento dei crediti realizzata, così
disattendendo i principi enunciati in materia da questa Corte e omettendo di considerare che, ai fini dell ‘ esdebitazione, non è necessario che tutti creditori concorsuali siano stati soddisfatti anche parzialmente ma è sufficiente che, a fronte dell ‘ interesse del debitore a intraprendere una nuova attività imprenditoriale senza dover sopportare il peso dei debiti pregressi, almeno una parte di loro sia stata soddisfatta.
3.2. Con il secondo e il terzo motivo, che denunciano, rispettivamente, la violazione dell ‘ art. 142, comma 1°, n. 5, l.fall. e l’omesso esame di un fatto decisivo, COGNOME lamenta che il giudice del reclamo abbia ritenuto superfluo valutare la ricorrenza dei requisiti soggettivi per concederle il beneficio, che ella indubbiamente possedeva.
3.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri due, che attengono a profili la cui sussistenza dovrà essere valutata dal giudice del rinvio.
4.1. In materia d’ esdebitazione, in effetti, il beneficio dell ‘ inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensi dell ‘ art. 142, comma 2°, l.fall., che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali.
4.2. Si tratta, tuttavia, di una condizione che s ‘ intende realizzata, in un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l ‘ istituto già formulato dall ‘ art. 1, comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. SU n. 24214 del 2011).
4.3. E’ stato poi ulteriormente precisato, proprio alla stregua dell’orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di ‘prudente apprezzamento del giudice’ e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale ‘ affatto irrisoria ‘ (cfr. Cass. n. 7550 del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022).
4.4. La corte d ‘ appello, lì dove ha ritenuto che, pur ‘ a seguito del pagamento dei credito ipotecario … per il 44 %’, e cioè per una percentuale tutt’altro che irrisoria, non sussistesse il requisito della ‘ parziale soddisfazione ‘ dei creditori concorsuali previsto dall ‘ art. 142, comma 2°, l.fall., si è posta, pertanto, in contrasto con i principi appena richiamati.
Il ricorso dev’esser e, pertanto, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato , con rinvio per un nuovo esame, alla C orte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla C orte d’appello di Milano in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l ‘ 11 luglio 2024.